TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-07, n. 202400307

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-07, n. 202400307
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400307
Data del deposito : 7 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2024

N. 00638/2024 REG.RIC.

N. 00307/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00638/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 638 del 2024, proposto da


R S, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Brescia, via Romanino n. 16;


contro

Comune di Padenghe sul Garda, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Brescia, viale della Stazione n. 37;


ATS

Brescia, Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare Farmaceutica e Dispositivi Medici, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Mario Beretta, rappresentato e difeso dagli avvocati Quintino Lombardo, Valeria Lorenzetti e Silvia Cosmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

- della determinazione del Comune di Padenghe sul Garda n. 270 del 23 luglio 2024, avente ad oggetto “ Annullamento determina e nuova determinazione relativamente al dispensario farmaceutico su territorio del Comune di Padenghe sul Garda – segnalazione nominativo ”;

- se, ed in quanto occorra, della determina dirigenziale n. 5805 del 12.04.2024 della Regione Lombardia nella parte in cui ha localizzato nella zona “Lago” del Comune di Padenghe sul Garda il luogo di apertura del dispensario farmaceutico;

- se, ed in quanto occorra, della richiesta dell’8.3.2024 avanzata dal sindaco del Comune di Padenghe sul Garda alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia di istituire nella zona “Lago” del Comune un dispensario farmaceutico;

- della determinazione n. 264 del 31.7.2024 dell’ATS di Brescia di affidamento della gestione del dispensario farmaceutico in Comune di Padenghe sul Garda al controinteressato;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padenghe sul Garda e del controinteressato Mario Beretta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato e considerato , ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che:

- secondo i principi espressi dal Consiglio di Stato, “… per la scelta del farmacista al quale affidare un dispensario, la legge accorda una preferenza al titolare della farmacia più vicina ma non esclude che l'Amministrazione possa valutare proposte più convenienti (per l'interesse pubblico) presentate da altri titolari di farmacie «della zona». Questa Sezione ha, in proposito, sostenuto che la scelta dell'autorità sanitaria può pertanto discostarsi dal criterio della preferenza per il titolare della farmacia più vicina, per motivate ragioni inerenti alla migliore organizzazione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4172 del 16 luglio 2012)…” (Cons. di Stato, sent. n. 5876/2014, cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 7620/2019, punto 15.1 della motivazione);

- nel caso di specie, risulta minima la differenza tra la distanza intercorrente tra la farmacia del ricorrente e il luogo indicato per l’istituzione del dispensario e quella intercorrente tra quest’ultimo e la farmacia del controinteressato (la farmacia del ricorrente dista 1,3 Km e quella del controinteressato 1,4 Km, secondo quanto indicato nel ricorso);

- non appare manifestamente illogica o irragionevole la motivazione dei provvedimenti impugnati fondata sulla mancata dimostrazione da parte del ricorrente di locali idonei e “prontamente disponibili e attrezzati” per l’apertura del servizio;

- tale motivazione, inoltre, non appare in contrasto con quanto previsto nelle lettere di invito, atteso che in tali comunicazioni sono stati invitati il ricorrente e il controinteressato, quali titolari delle farmacie tra le più prossime all’area di insediamento del dispensario farmaceutico stagionale, a manifestare l’interesse alla gestione del servizio indicando i locali idonei e l’ubicazione degli stessi nell’area prevista;

- del resto, lo stesso ricorrente ha allegato alla manifestazione di interesse una relazione tecnica sulle proposte di localizzazione del dispensario farmaceutico, che sono state quindi oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione;

- sotto il profilo del periculum in mora , come già rilevato nel decreto presidenziale n. 275/2024, deve ritenersi “… prevalente, sull’utilità economica individuale, tanto del ricorrente come del controinteressato, l’utilità collettiva rappresentata dall’erogazione, senza soluzione di continuità, del servizio farmaceutico fornito dal dispensario, ormai avviato… ”, che verrebbe interrotto in caso di accoglimento della domanda cautelare;

- al riguardo, la soluzione localizzativa in relazione alla quale il ricorrente afferma di potere tuttora garantire l’apertura tempestiva del dispensario (cfr. memoria da ultimo depositata) necessita comunque, sulla base della relazione tecnica depositata (doc. 14 comune resistente, soluzione n. 1), di “… solo poche opere interne, integrative, di adattamento all’uso e assolutamente non impattanti sull’esterno (salvo per l’insegna indicante il dispensario) ”;

- inoltre, a servizio già avviato e svolto per un terzo del periodo di affidamento (1 agosto - 31 ottobre 2024), un eventuale cambio di gestore comporterebbe, anche solo per i tempi necessari all’avvicendamento, il rischio di interruzione del servizio farmaceutico;

- il pregiudizio lamentato dal ricorrente, avente natura patrimoniale, risulta ristorabile per equivalente monetario all’esito del giudizio di merito;

Ritenuti , pertanto, non sussistenti i presupposti per l’adozione della misura cautelare richiesta;

Ritenuto che la peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare;

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