TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2022-11-21, n. 202207165

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2022-11-21, n. 202207165
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207165
Data del deposito : 21 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2022

N. 07165/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04853/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4853 del 2022, proposto da
M S A, rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria del Tar Campania;

contro

Comune di Sant'Antimo;

per l'annullamento, previa sospensione,

dell'Ordinanza n. 2 del 28.07.2022 adottata dal Responsabile del III Settore del Comune di Sant'Antimo;

- di tutti gli atti preordinati connessi e conseguenziali tra cui il verbale di ispezione elevato dal Comando di Polizia Municipale in data 26 luglio 2022 trasmesso in pari data con nota prot. n. 17980.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. È controversa la legittimità dell’ordinanza del dirigente Responsabile del III Settore del Comune di Sant’Antimo, con la quale, facendosi applicazione degli artt. 192, 255 e 256 del d.lgs. 152/06, si è ordinato al conduttore del lotto di terreno di proprietà della ricorrente, nonché alla predetta in qualità di responsabile in solido, di provvedere, attraverso una ditta specializzata, alla rimozione e allo smaltimento dei materiali in cemento amianto, previo incapsulamento, che sono stati ivi rinvenuti.

A fondamento del gravame sono dedotti, in quattro motivi in diritto, vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere per più profili, lamentando, in particolare, l’incompetenza del dirigente comunale all’adozione di provvedimenti riservati ex artt. 192 e ss. d.lgs. 152/2006 al Sindaco, la violazione del principio del giusto procedimento amministrativo e delle regole di partecipazione procedimentale, l’insufficienza della motivazione, essendo l’atto gravato sguarnito di idonea rappresentazione delle ragioni dell’obbligo imposto, l’assenza di adeguata istruttoria ai fini dell'accertamento del profilo soggettivo della responsabilità, in contraddittorio con i soggetti interessati, e l’assenza dei presupposti previsti dall’art. 192 T.U. Ambiente.

2. Nella mancata costituzione dell’intimato civico ente, alla camera di consiglio del 15 novembre 2022, il Tribunale si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo i presupposti di legge.

5. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito specificati.

6. In via prioritaria va delibata la censura di incompetenza, rivestendo la stessa come noto carattere assorbente ex lege , secondo il noto arresto dell’Adunanza Plenaria di cui alla sentenza 27 aprile 2015, n. 5.

6.1 La ricorrente al riguardo assume che l’ordinanza de qua sarebbe viziata da incompetenza interna, essendo stata adottata dal Dirigente, anziché dal Sindaco, organo competente ad adottare le ordinanze in materia di ambientale ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006.

6.2 La censura si rivela fondata, assorbendo ogni altra questione.

6.3 Per costante giurisprudenza, nell'assetto delle competenze disegnato dal decreto legislativo n. 152/2006, è riservata al Sindaco l'emanazione delle ordinanze in materia di rimozione dei rifiuti, prevalendo tale assetto sulla norma generale di cui all'art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, per cui, a decorrere dall’entrata in vigore del TUEL, le disposizioni che conferiscono agli organi  di governo locali l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa  competenza spetta ai dirigenti   ( cfr . per tutte Consiglio di Stato, sez. II, 19 ottobre 2020, n. 6294;
T.A.R. Campania, Napoli sez. V, 5 giugno 2019, n. 3041;
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 7 gennaio 2020, n. 4).

L’art. 192 del T.U. Ambiente, infatti, riproducendo l'art. 14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi), ribadisce la competenza del Sindaco a emanare l'ordinanza per la rimozione dei rifiuti, di modo che la volontà del legislatore espressa nella richiamata norma sopravvenuta, in applicazione del principio di specialità, va ricostruita nel senso di affermare la piena competenza sindacale nell’emanazione delle ordinanze in questione.

A tanto va anche soggiunto che la competenza del Sindaco non viene meno in ragione della circostanza che alcuni dei presupposti delle predette ordinanze debbano essere accertati da organi in possesso di adeguate conoscenze di carattere tecnico, restando nondimeno il Sindaco l’organo deputato per legge ad adottare i provvedimenti conclusivi degli accertamenti preliminari che si rendono di volta in volta necessari in relazione alle esigenze istruttorie.

Stante l’assorbenza di tale motivo, consegue l’impossibilità di esaminare gli ulteriori motivi di ricorso, ivi compresi quelli relativi al difetto di istruttoria e di presupposti, alla luce del cennato arresto giurisprudenziale dell’Adunanza Plenaria, dovendo il potere essere riesercitato dall’organo competente.

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente annullato l’atto impugnato, restando salva la possibilità, per quanto esposto, dell’adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell’autorità competente.

5. Le spese di lite in favore della ricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, a carico del Comune.

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