TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-03-24, n. 202103587
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Pubblicato il 24/03/2021
N. 03587/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07542/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7542 del 2017, proposto dalla Cirsa Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati A L e L M, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Roma, via Po n. 9;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Amministrazione Autonoma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto
ex lege
presso l’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- delle note ADM prot. n. 52046 del 17.5.2017 e prot. n. 66912 del 26.6.2017, concernenti i ticket non riscossi dai giocatori nel periodo intercorrente tra la data di avvio della raccolta del gioco su apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. e il 19 marzo 2013 e di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o conseguenziale;
nonché per l’accertamento
- della insussistenza dell’obbligo in capo al concessionario del riversamento nei confronti dell’Erario delle somme indicate dai ticket non riscossi riferiti al periodo dal 2010 al 19 marzo 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Amministrazione Autonoma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa Marina Perrelli e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, concessionaria per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, previsti dall’art. 110, comma 6, del R.D. n.773/1931, ha esposto: a) che con nota prot. n. 52046 del 17.5.2017 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha invitato tutti i concessionari a comprovare la sussistenza o meno di somme derivanti da ticket non riscossi dai giocatori, a seguito di vincite su apparecchi da intrattenimento VLT, riferibili al periodo temporale intercorrente tra la data di avvio della raccolta del gioco e il 19.3.2013, data di sottoscrizione della nuova convenzione di concessione;b) che con la nota prot. n. 66912 del 26.6.2017 l’Amministrazione resistente ha comunicato che “al fine di consentire il completamento dell’elaborazione dei dati in oggetto, le operazioni di riversamento a favore del Bilancio dello Stato dei ticket di cui trattasi, detenuti da codesti Concessionari a garanzia dei termini di prescrizione ordinaria, potranno protrarsi sino al prossimo 15 luglio”;c) che in base alle predette note ha effettuato il pagamento in data 14.7.2017 dell’importo di euro 595.886,25.
1.2. Con un unico ed articolato motivo la società ricorrente deduce l’illegittimità delle predette note per violazione delle convenzione di concessione vigente nel periodo tra la data di avvio della raccolta del gioco al 19.3. 2013, dell’art. 923 c.c., nonché per eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di una specifica fonte normativa che qualifichi le somme richieste come pubbliche, per difetto di istruttoria e di motivazione.
Ad avviso della ricorrente, la tesi dei Monopoli sulla destinazione pubblicistica delle somme derivanti dai ticket non riscossi nel regime della precedente convenzione di concessione, sostenuta per la prima volta con la nota del 17.5.2017, non si fonderebbe su nessuna disposizione di rango primario, secondario o convenzionale che qualifichi espressamente i detti importi come denaro pubblico, da riversare conseguentemente nelle casse dello Stato, né terrebbe conto della peculiare regolamentazione propria del regime riferibile alla prima convenzione di concessione per le VLT, ai sensi della quale non sarebbe previsto il riversamento dei ticket non riscossi e che riconoscerebbe come compenso del concessionario tutto ciò che, detratte le spese, non debba essere riversato all’Erario. Se, pertanto, non è revocabile in dubbio che anche il concessionario della gestione delle VLT rivestiva e riveste il ruolo di agente contabile, dovrebbe ritenersi altrettanto incontestabile che lo stesso, in tale qualità, sia tenuto a riversare all’Erario soltanto le somme espressamente qualificate come di spettanza pubblica, tra le quali non sarebbero ricomprese quelle richieste con le note impugnate. Del resto la necessità di una fonte normativa che qualificasse i ticket non riscossi come di spettanza pubblica emergerebbe sia nel parere espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti del 31.10.2012 sullo schema di conto giudiziale per la gestione degli apparecchi e congegni automatici relativo ai concessionari della rete telematica del gioco lecito (“Andrebbe anche separatamente evidenziata nel conto la voce relativa alle somme ed ai relativi interessi attivi per vincite non riscosse nel sistema dei giochi VLT, precisando se siano o meno di spettanza statale”), sia dall’introduzione della previsione nel nuovo articolato convenzionale dell’obbligo per i concessionari di riversare all’erario l’importo dei ticket non riscossi, al termine di novata giorni entro cui le somme indicate nei ticket possono essere rivendicate dai giocatori.
1.3. Sulla scorta delle predette considerazioni la ricorrente ha, quindi, concluso per l’annullamento delle note impugnate, nonché per l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo in capo al concessionario del riversamento nei confronti dell’Erario delle somme indicate dai ticket non riscossi riferiti al periodo dal 2010 al 19.3.2013.
2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, costituitisi in giudizio, hanno eccepito, in via preliminare di rito, il difetto di legittimazione passiva del primo che non ha emesso gli atti ex adverso impugnati e che, pertanto, è estraneo al presente giudizio, nonché l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario in quanto si tratterebbe di controversia di natura patrimoniale che non involgerebbe in alcun modo l’esercizio di un potere autoritativo, ma riguarderebbe l’applicazione della disciplina del rapporto concessorio posta dalla convenzione accessiva al provvedimento di concessione. Nel caso in esame, il petitum sostanziale investirebbe solo profili patrimoniali, come dimostrato anche dal fatto che analoga controversia è stata instaurata da altra società concessionaria del medesimo settore di attività dinanzi Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 13498 del 5.10.2020 ha definito il giudizio nel merito affermando l’esistenza dell’obbligo di riversamento dei ticket non riscossi nel periodo di tempo considerato.
2.1. Nel merito l’amministrazione resistente ha concluso per la reiezione del gravame, attesa la sua infondatezza in fatto e in diritto.
3. All’udienza del 24.2.2021, preso atto delle memorie, delle repliche e della discussione delle parti in video collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dall’amministrazione resistente.
4.1. L’eccezione è fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni.
Con il ricorso in esame la concessionaria chiede l’annullamento delle note impugnate con le quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’ha invitata a comprovare la sussistenza o meno di somme derivanti da ticket non riscossi dai giocatori, a seguito di vincite su apparecchi da intrattenimento VLT, riferibili al periodo temporale intercorrente tra la data di avvio della raccolta del gioco e il 19.3.2013, data di sottoscrizione della nuova convenzione di concessione, nonché l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo in capo al concessionario del riversamento nei confronti dell’Erario delle suddette somme.
4.2. Ad avviso del Collegio l’azione proposta da parte ricorrente è l’accertamento negativo dell’insussistenza di un obbligo di riversare allo Stato le somme costituite dai ticket non riscossi, in quanto solo una volta stabilito che non esiste una disposizione di rango primario, secondario o convenzionale comportante il predetto obbligo il giudice potrà procedere all’annullamento delle note dell’Agenzia resistente in quanto prive del presupposto normativo.
Così delineata l’azione proposta il Collegio ritiene che la stessa esuli dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rientri, invece, in quella del giudice ordinario non involgendo la controversia il contenuto dell’atto concessorio, cioè i diritti e gli obblighi dell’amministrazione e del concessionario (cfr. Cass. SS.UU.