TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-02-07, n. 202300379
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Testo completo
Pubblicato il 07/02/2023
N. 00379/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01164/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-4 del 2018, proposto da -OMISSIS-s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’-OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pantaleone e Gaetano Terracchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del Decreto D.G. n. 67 del 20.04.2018, con cui l’-OMISSIS- ha ritirato in autotutela le certificazioni di credito n. 9425510000000001 del 09.12.2014 e n. 9425510000000049 del 17.11.15, - quest'ultima sostitutiva della precedente - rilasciata alla società -OMISSIS- s.r.l. e da quest'ultima ceduta alla ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e in particolare: della nota prot. n. 10973 del 10.11.2017 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di verifica della legittimità delle procedure di affidamento degli incarichi alla società -OMISSIS- s.r.l. e della nota prot. n. 3568/D del 11.04.2018 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di riesame della certificazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS- e della società Prc Re Pubbliche S.r.l.;
Vista la sentenza n. -OMISSIS-di questo Tribunale, riformata dalla sentenza n. -OMISSIS- del C.G.A.R.S.;
Visto l’atto di riassunzione di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la banca ricorrente ha esposto quanto segue:
- di essere cessionaria di crediti certificati dall’-OMISSIS- (di valore nominale pari a euro 241.261,79), in ragione di un contratto di cessione del credito stipulato con la società -OMISSIS- s.r.l.;
- di aver agito in sede monitoria avverso l’Istituto intimato, rimasto inadempiente;
- che quest’ultimo, oltre a opporsi al decreto ingiuntivo rilasciato all’intermediario, ha anche ritirato in autotutela gli atti di certificazione dei suddetti crediti.
La ricorrente ha contestato il provvedimento de quo , chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, sulla scorta delle seguenti ragioni in diritto:
i. violazione di legge (art. 21- nonies , L. n. 241/1990; art. 37, D.L. n. 66/2014, conv. dalla L. n. 89/2014), assumendo la mancanza dei presupposti per procedere all’annullamento della certificazione dei crediti, considerato che:
a. l’Amministrazione intimata non ha contestato alcunché a seguito della notifica della cessione secondo le modalità prescritte dal citato D.L. n. 66/2014, conv. dalla L. n. 89/2014;
b. in ogni caso, il potere di autotutela non può essere esercitato avverso atti amministrativi privi di valore provvedimentale;
ii. in subordine, violazione dell’art. 21- nonies , L. n. 241/1990, in ragione della tardività del ritiro della certificazione rispetto al termine normativamente previsto;
iii. in subordine, violazione del menzionato art. 21- nonies sotto altri profili, “ difetto di motivazione, sviamento di potere ” in quanto:
a. il provvedimento, che non ha dato un riscontro esaustivo in ordine all’asserita illegittimità degli atti relativi all’affidamento degli appalti alla società -OMISSIS- s.r.l., non ha motivato in ordine all’interesse pubblico sottostante all’annullamento delle procedure di affidamento nei confronti della società -OMISSIS- s.r.l., né lo ha comparato con l’opposto interesse del privato;
b. l’Amministrazione intimata ha esercitato un potere di autotutela non previsto dalla procedura di cui all’art. 37, D.L. n. 66/2014, conv. dalla L. n. 89/2014;
iv. in subordine, sviamento di potere, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato al fine di non far fronte agli impegni assunti.
2. Si è costituita la società -OMISSIS- s.r.l., la quale ha formulato autonomi motivi contestazione del provvedimento impugnato.
3. Si è quindi costituita l’Amministrazione intimata, la quale:
- ha svolto alcune precisazioni in fatto, rappresentando in particolare che:
a. nel contesto della precedente gestione dell’ente sono stati effettuati degli affidamenti irregolari, come quelli per cui è controversia, che sono stati in seguito oggetto di certificazione (resa anch’essa all’esito di un procedimento viziato da irregolarità) e quindi ceduti a -OMISSIS-s.p.a., la quale ha quindi agito in via monitoria per ottenere le relative somme;
b. in tale sede l’-OMISSIS- si è opposta, contestando la nullità dei rapporti oggetto del decreto ingiuntivo, provvedendo contestualmente al ritiro in autotutela della certificazione emessa in ragione delle numerose e gravi illegittimità verificatesi durante la precedente gestione amministrativa dell’ente;
- ha quindi chiesto di rigettare il ricorso.
4. All’udienza camerale del 25 luglio 2018 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e il ricorso è stato rinviato al merito.
5. Con successive memorie, la ricorrente e la -OMISSIS- s.r.l. hanno insistito sulle proprie pretese, contestando le difese dell’-OMISSIS- e le relative produzioni documentali (in particolare, il deposito della sentenza n. -OMISSIS-, con la quale il Tribunale di Palermo ha accolto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo mosso dall’-OMISSIS- con riguardo ai crediti oggetto della certificazione del cui ritiro in autotutela si discute nell’odierna