TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-09-27, n. 202300264

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-09-27, n. 202300264
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202300264
Data del deposito : 27 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2023

N. 00264/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00425/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 425 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;



per l'annullamento

- del provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia prot. n. -OMISSIS- del 8 agosto 2022, recante la revoca delle “misure di accoglienza”;

- del provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia prot. n. -OMISSIS- del 9 agosto 2022, recante l’ingiunzione di versamento della somma di € 20.277,00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. I C nell’udienza pubblica del 20 settembre 2023 e udito, per il ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

Con atto del 25 novembre 2021 l’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia dava comunicazione al ricorrente, cittadino -OMISSIS-, dell’avvio del procedimento preordinato alla revoca delle “misure di accoglienza” a suo tempo concessegli presso una struttura sita in Bagnolo in Piano (-OMISSIS-), nonché alla ingiunzione di pagamento di una somma di denaro corrispondente al rimborso dei costi derivanti dall’ammissione ad un beneficio non spettante. L’Amministrazione, in particolare, richiamava il combinato disposto dell’art. 14 e dell’art. 23, comma 1, lett. d) , del d.lgs. n. 142 del 2015, evidenziando che l’interessato risultava titolare di un contratto di lavoro con trattamento retributivo superiore all’importo dell’assegno sociale annuo e che tale circostanza, indice obiettivo della disponibilità di mezzi economici sufficienti per il sostentamento del richiedente protezione internazionale, ne rivelava il sussistere di condizioni “… tali da non giustificare l’ulteriore mantenimento a carico dello Stato, di cui ha indebitamente usufruito, anche per il periodo 2020, ove lo stesso ha percepito un reddito annuo pari rispettivamente ad euro -OMISSIS- (2020) e dunque superiore all’importo dell’assegno sociale annuo …”; al contempo, poi, veniva richiamato il disposto dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 142 del 2015, a proposito della necessità di rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per le ‘misure’ di cui l’interessato aveva illegittimamente goduto, con conseguente ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a tale titolo dovuta.

Indi, acquisite le osservazioni del ricorrente, l’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia disponeva a suo carico la revoca delle “misure di accoglienza” con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 8 agosto 2022 e, richiamando la necessità del “… rimborso dei costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito (sulla base del costo lordo pro-capite della convenzione in essere tra l’ente gestore e questa Prefettura pari ad euro 34,80 e successive rinegoziazioni) a partire dal momento del superamento della soglia dell’assegno sociale (redditi 2020 pari ad euro -OMISSIS- e redditi 2021 pari ad euro -OMISSIS-) e fino al 26 novembre 2021, data in cui sono state rassegnate le dimissioni dal progetto da parte del cittadino straniero …” , gli ingiungeva il versamento della somma di € 20.277,00 con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 9 agosto 2022.

Avverso tali atti ha proposto impugnativa il ricorrente.

Adducendo contrastante con la disciplina speciale di fonte euro-unitaria la normativa italiana di attuazione della direttiva n. 2013/33/UE in tema di accoglienza dei “richiedenti protezione internazionale”, l’interessato rileva come il d.lgs. n. 142 del 2015, a proposito dei casi di disponibilità di mezzi economici sufficienti per il sostentamento o di occultamento di risorse finanziarie e di conseguente indebito beneficio delle condizioni materiali di accoglienza, non preveda alcuna ipotesi di graduazione dell’uscita dalle misure di accoglienza, posto che viene contemplata la sola revoca delle stesse, e quindi il giudice nazionale avrebbe l’obbligo di garantire il rispetto e la piena efficacia della normativa euro-unitaria, disapplicando anche di propria iniziativa qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale; in ragione di ciò, a suo dire, occorrendo tenere conto della circostanza che la revoca delle misure di accoglienza resta subordinata all’unica e sola ipotesi di occultamento delle risorse finanziarie da parte del richiedente protezione internazionale, si presenta determinante il fatto che nel caso di specie egli abbia puntualmente e correttamente ottemperato all’onere su di lui gravante di tenere costantemente informata l’Amministrazione – per il tramite della Cooperativa che gestisce la struttura di accoglienza ove era accolto – delle entrate economiche conseguite in forza dell’attività lavorativa svolta. Né, a suo dire, si sarebbe tenuto conto della circostanza che si tratta di padre di famiglia che con il proprio reddito mantiene la moglie e i due figli minori, esigenza che rende dubbia nel caso di specie l’effettiva disponibilità degli «adeguati mezzi economici» per il suo sostentamento. Inoltre, la pretesa di pagamento sarebbe illegittima perché la somma richiesta sarebbe stata parametrata non sulle misure di assistenza di cui il ricorrente ha usufruito bensì sugli importi versati dall’Amministrazione all’ente gestore per il servizio generale, senza tenere conto del reale ed effettivo beneficio conseguito dall’interessato alla luce dei concreti servizi ricevuti, e comunque il provvedimento di revoca dispone che l’efficacia della stessa decorra dalla data di notifica dell’atto medesimo, sì che la richiesta di rimborso dei costi relativi agli anni 2020 e 2021, ovvero ad un periodo antecedente alla data di decorrenza della revoca, si presenterebbe priva dei presupposti di fatto a suo fondamento; infine, dal raffronto tra l’importo della somma di cui l’Amministrazione esige il pagamento (€ 20.277,00) e il reddito percepito dal richiedente negli stessi anni (€ -OMISSIS- e € -OMISSIS-) emergerebbe con evidenza l’illogicità della pretesa, per la sproporzione di questa rispetto ai mezzi economici riscontrati in capo al ricorrente, certamente ancora bisognevole di assistenza e non in grado di soddisfare la pretesa di pagamento dell’ente prefettizio.

Si è costituito in giudizio l’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 372 del 15 dicembre 2022 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente limitatamente al secondo dei due provvedimenti impugnati.

All’udienza pubblica del 20 settembre 2023, verbalizzata la rinuncia del ricorrente alla domanda di annullamento dell’atto di revoca delle “misure di accoglienza”, la causa è passata in decisione.

Il Collegio ritiene che la risoluzione della controversia implichi la preliminare individuazione dei principi regolatori dell’istituto della revoca delle misure di accoglienza concesse ai richiedenti la “protezione internazionale nel territorio nazionale”, quando la revoca viene disposta in ragione della carenza, originaria o sopravvenuta, del requisito reddituale a tal fine

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