TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-07-26, n. 202201093

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-07-26, n. 202201093
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201093
Data del deposito : 26 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2022

N. 01093/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00861/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 861 del 2017, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato F M F, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via delle Murge n. 66, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Molfetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Puglia, l’Agenzia del Demanio e la Città Metropolitana di Bari, non costituite in giudizio;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Capitaneria di Porto di Molfetta, l’Agenzia del Demanio e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio fisico ex lege presso la sede di quest’ultima in Bari, via Melo n. 97;

per l’annullamento

- della nota prot. n. 34182 del 15.06.2017 del Dirigente del Settore Territorio – Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Molfetta, comunicata in data 19.06.2017, recante diffida al ripristino dell’originario stato dei luoghi attraverso la rimozione di tutte le opere asseritamente innovative ed abusive poste in essere dalla ricorrente su area demaniale marittima, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, richiamato nella stessa nota, compresi, in particolare: le note del Comune di Molfetta prot. n. 30869 del 30.05.2017 e l’allegata rettifica della declaratoria del 19.10.2010, prot. n. 12816 del 3.3.2009, prot. n. 0422 del 22.10.2012 con allegata declaratoria del 19.10.2010, prot. n. 19380 del 7.4.2016, prot. n. 32844 del 20.06.2016, prot. n. 6835 del 16.11.2016, il verbale dell'incontro tra la ricorrente ed il Comune del 23.11.2016, nei limiti di interesse, le note della Regione Puglia prot. n. 20/2812/P del 19.03.2008, prot. n. 20/4619/P del 13.05.2008, prot. n. 5509 del 20.05.2009, prot. n. 5223 del 12.04.2010, prot. n. 12728 del 13.09.2011 e le note della Capitaneria di Porto di Molfetta prot. n. 40123 del 27.7.2007, prot. n. 49/07 del 3.7.2007, prot. n. 28.05.00/5017/P.M.D.C. del 29.02.2008, il verbale di sopralluogo del 4.2.2008 tra il Servizio Gestione Demanio Marittimo della Regione e la Capitaneria di Porto di Molfetta, nonché - ove occorra - le note (non conosciute) con cui la Provincia di Bari si sarebbe espressa in senso favorevole alla demolizione delle predette opere e l'Agenzia del Demanio (prot. n. 6435 del 30.03.2016) ha chiesto al Comune aggiornamenti circa la riscossione degli indennizzi asseritamente dovuti a titolo di occupazione abusiva dell’area demaniale marittima.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Molfetta, nonché del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Agenzia del Demanio, della Capitaneria di Porto di Molfetta e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento da remoto del giorno 14 giugno 2022 il Cons. R T e uditi l’Avvocato C R, su delega dell’Avvocato L S, per il Comune resistente, mentre si dà atto a verbale della presenza dell’Avvocato F M F, per la ricorrente, a seguito del deposito dell'istanza di passaggio in decisione della causa senza la discussione orale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con informativa di reato n. 49/07 del 03.07.2007, personale della Capitaneria di Porto di Molfetta segnalava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani la realizzazione di opere abusive sul demanio marittimo, insistenti nella porzione di area demaniale marittima afferente alla concessione dell’allora “-OMISSIS-”, oggi “-OMISSIS- S.r.l.”.

Nello specifico, si trattava di: recinzioni laterali a giorno costituite da strutture di sostegno con profilati metallici con sovrastante rete metallica dell’altezza di 1.50 metri, dotate di cancello;
recinzione in materiale ligneo interna all’area;
n. 6 tettoie parasole;
parte delle cabine ricadenti in area demaniale;
pontile realizzato con caratteristiche strutturali difformi da quanto autorizzato con le licenze demaniali a far data dal 1975, realizzato come un corpo unico in calcestruzzo simile ad un parallelepipedo con arcate semicircolari di aperture varie e disposte in maniera irregolare al posto di una pedana in legno poggiata su “pilastrini” in cemento armato di sezione circolare e disposte in maniera irregolare;
copertura in calcestruzzo del fondale marino nella parte in cui ha sopravanzato il naturale confine della battigia mediante colmata in mare.

In definitiva, risultavano occupati mq. 3.062,02 di demanio marittimo invece dei 2.513,67 consentiti.

A seguito della predetta comunicazione di notizia di reato, in data 07.04.2008 si dava esecuzione al decreto di sequestro preventivo dello stabilimento balneare, emanato dal GIP presso il Tribunale di Trani in data 01.04.2008, in relazione al quale, in data 16.05.2008, veniva concessa la facoltà d’uso, con validità sino al 30.09.2008, onerando il concessionario della messa in sicurezza delle opere ritenute abusive, nell’attesa della definizione delle modalità esecutive della loro demolizione, da concordare con la Regione Puglia – Settore Demanio e Patrimonio.

1.1. Deve altresì rilevarsi che la legale rappresentante della Società ricorrente, con nota acquisita dalla Regione Puglia – Settore Demanio e Patrimonio in data 12.05.2008, prot. n. 4534/P, chiedeva di essere autorizzata all’esecuzione delle opere necessarie ad allineare lo stato dei luoghi a quanto risultante nella concessione demaniale marittima, al fine di ottenere un sollecito dissequestro in sede penale.

Con nota prot. 20/4619/P del 13.05.2008, la Regione Puglia - Settore Demanio e Patrimonio l’autorizzava ad eseguire i lavori consistenti nella demolizione delle opere abusive oggetto della richiamata comunicazione di reato, con prescrizioni.

1.2. In data 19.06.2008 il Comune di Molfetta – Settore Territorio, Demanio Marittimo rinnovava l’originaria concessione demaniale marittima n. 02/2007, rilasciando alla medesima Società la concessione n. 12/2008, valida per il periodo dal 20.06.2008 al 19.06.2009, per una superficie complessiva di mq.

2.413.67. In data 20.06.2008 il Comune di Molfetta - Settore Territorio, Demanio Marittimo rilasciava la concessione demaniale marittima n.13/2008, in favore della medesima Società, valida per il periodo dal 20.06.2008 al 19.06.2009, per l’occupazione di una superficie complessiva di mq. 179,00, di cui 76,00 di area scoperta e mq. 103,00 occupata da opere di facile rimozione (cabine spogliatoio). Detta concessione veniva poi annullata, in autotutela, con provvedimento prot. n. 12816 del 3.3.2009, a seguito di intercorsa corrispondenza con la Regione Puglia.

1.3. In data 10.12.2008 veniva disposto il dissequestro dell’intera area demaniale marittima su cui insiste il lido, con conferma della “prescrizione di eseguire le operazioni di ripristino” .

Con nota prot. n.3009 del 20.05.2009, la Regione Puglia – Gestione Demanio Marittimo chiedeva al Servizio Ecologia parere per la demolizione delle opere abusive rilevate, sottoposte a sequestro dell’Autorità Giudiziaria.

1.4. Trasformata la Società “-OMISSIS- s.a.s.” in -OMISSIS- S.r.l.”, in data 25.05.2009 il Comune di Molfetta – Settore Territorio Marittimo rilasciava, in favore della stessa, la concessione demaniale marittima n. 21/2009, per il medesimo periodo.

Con nota 15717 del 18.07.2009 indirizzata al Settore Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, la Capitaneria di Porto trasmetteva una relazione in ordine al piano dei lavori per la rimozione delle opere abusivamente realizzate, specificando che le stesse non fossero da individuarsi soltanto nella differenza tra la superficie concessa e quella realmente occupata (rispettivamente mq. 3060,07 e mq. 2513,67 – differenza, mq. 546,4), consistenti nel pontile, in parte di alcune delle cabine poste su un’area relitta, nella copertura in calcestruzzo dell’area ad ovest dello stabilimento assentita in concessione dalla Regione in ampliamento al titolo in essere;
ma anche, come da informativa di reato n. 47/2007, nella copertura in calcestruzzo di tutto il fondale marino antistante lo stabilimento. In assenza di riscontro, la Capitaneria di porto di Molfetta, con nota prot. 4344 del 22.02.2010 indirizzata alla Regione Puglia – Sevizio demanio, e, per conoscenza, al Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di Porto presso il Ministero dell’Ambiente, alla Procura della Repubblica, al Servizio Ecologia regionale e al Comune di Molfetta, riepilogando lo stato del procedimento finalizzato allo sgombero, constatava che “dopo più di due anni dall’accertamento degli abusi nessun intervento di rimozione degli stessi è stato eseguito dal concessionario, nonostante il provvedimento di dissequestro dell’area adottato per tale scopo dall’Autorità Giudiziaria” .

Con nota prot. 5223 del 12.04.2010, il Servizio Ecologia della Regione rispondeva al Servizio Demanio e Patrimonio, asserendo preliminarmente la mancanza di una specifica competenza nel caso di specie, individuata, tutt’al più, nel rilascio delle autorizzazioni alla ‘immersione di materiali in mare’ ex art. 109 del d.lgs. n. 152/2006, peraltro delegata alla Provincia territorialmente competente dalla legge regionale n. 17/2007, valutava comunque ammissibile la demolizione delle opere a mare, fornendo al riguardo istruzioni di massima cui attenersi nel corso delle operazioni.

Con nota prot. 10871 del 26.05.2011, la Capitaneria di Porto faceva rilevare la difficoltà all’espletamento della propria attività di vigilanza e controllo sull’area in discorso, derivante dal protrarsi dell’utilizzo, da parte del concessionario, dei manufatti abusivi, e reiterava la richiesta di conoscere il piano dei lavori e la “consistenza delle opere da sottoporre a rimozione” , atteso che il provvedimento di dissequestro della Procura della Repubblica di Trani era stato emanato proprio per consentire la rimozione degli abusi denunciati in conformità alle prescrizioni della Regione.

Con nota prot. 12728 del 13.09.2011, la Regione Puglia – Servizio Demanio e Patrimonio, nel premettere che, ormai, ai sensi della legge regionale n. 17 del 2006, la trattazione della pratica in discorso era stata trasmessa all’Ente comunale, in virtù del trasferimento delle funzioni gestorie del demanio marittimo e dei connessi poteri di controllo, sanzionatori e di repressione degli abusi commessi, tra cui la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, impartiva al Comune – in forza del generale potere regionale di vigilanza – ed al concessionario le indicazioni cui attenersi per eseguire, senza indugio, la demolizione delle opere indicate nella propria nota prot. 5509 del 20.05.2009, seguendo le prescrizioni impartite dallo stesso Ente con nota prot. 4619 del 13.05.2008.

Con nota prot. n. 60422 del 22.10.2012, il Comune di Molfetta – Settore Territorio - Ufficio Demanio Marittimo comunicava alla ditta “-OMISSIS- S.a.s.” che era necessario recuperare i relativi indennizzi per occupazione e innovazioni abusive su area demaniale marittima, per il periodo dal 3.7.2007 al 13.05.2009 ammontanti ad € 49.234,23, oltre imposte regionali e comunali, con allegata declaratoria datata 19.10.2010.

Con nota del 12.11.2012 la concessionaria chiedeva di intervenire nel procedimento.

In data 15.12.2014 il Comune di Molfetta Settore Territorio - Ufficio Demanio Marittimo rilasciava, in favore della odierna ricorrente, la concessione demaniale marittima n.19 per la fusione e la proroga delle concessioni demaniali marittime nn. 24 e 25 del 22.06.2009, valida fino a tutto il 31.12.2020, per una superficie complessiva di mq. 2.692,67 (2.513,67 + 179,00).

Con nota prot. n. 17913 del 31.3.2016, l’Agenzia del Demanio chiedeva aggiornamenti al Comune di Molfetta circa la riscossione dei predetti indennizzi.

Con prot. 19380 del 7.4.2016 il Comune di Molfetta Settore Territorio invitava il legale rappresentante della Società a voler trasmettere le quietanze di avvenuto pagamento degli indennizzi risarcitori onde scongiurare le attivazioni previste dalle norme di comparto.

In data 23.05.2016, prot. n. 28049 perveniva una nota con la quale il legale rappresentante della ricorrente contestava al Comune resistente la legittimità della declaratoria di che trattasi, in quanto viziata da “innumerevoli vistosi errori ed inesattezze” .

Con nota prot. n. 32844 del 20.6.2016 il Settore Territorio comunicava all’Agenzia del Demanio di Bari l’avvio del procedimento di verifica della legittimità della predetta declaratoria.

1.5. Con nota prot. n. 30869 del 30.5.2017 il Comune riteneva di “dover, in primo luogo, rettificare la declaratoria in base ai seguenti elementi:

- sono da considerarsi innovazioni demaniali abusive il diverso materiale del pontile già in concessione per mq. 81,01, il ricoprimento in calcestruzzo della parte già in concessione per la zona eccedente la fascia già autorizzata dalla Capitaneria di Porto in data 06/04/1975, quantificata in mq. 762,39 e il ricoprimento della zona in ampliamento inclusa nella cdm n. 495/2003, quantificata in mq. 285,15 per una superficie complessiva pari a mq. 1.128,55;

- sono da considerarsi abusi demaniali gli spogliatoi/cabine (cfr. punto e) CNR n. 49/07) che occupano una superficie pari a mq. 167,10, i gradoni in continuità al pontile (cfr. punto f) CNR n. 49/07) pari a mq. 4,85 e l’avanzamento in mare (cfr. punto g) CNR n. 49/07) pari a mq. 374,45 per una superficie complessiva pari a mq. 546,40” .

Contestualmente il Comune provvedeva “a rettificare la declaratoria del 19/10/2010, come in allegato, dalla quale è risultato che gli indennizzi risarcitori dovuti all’Erario per innovazione e occupazione abusiva, per il periodo intercorrente dal 03/07/2007 al 13/05/2009, ammontano ad € 25.236,18 … anziché € 49.234,23, comprensivi della maggiorazione prevista dall’art. 8 della L. 494/93 e interessi legali maturati” , oltre € 1.892,71 ed € 630,91, a titolo, rispettivamente, di imposta comunale e regionale per il recupero dei predetti indennizzi.

1.6. Successivamente, lo stesso Comune, con nota prot. n. 34182 del 15.06.2017, alla luce della ricognizione dell’intero procedimento amministrativo effettuata con la predetta nota, riteneva “che quanto riscontrato provoca alterazione dello stato dei luoghi per cui è necessario provvedere alla tutela della stessa mediante la demolizione delle seguenti opere (cfr. fig. 3 allegata alla nota n. 30869/2017 e qui allegata):

1. pontile già in concessione per mq. 81,01;

2. gradoni in continuità al pontile pari a mq. 4,85;

3. ricoprimento in calcestruzzo della parte già in concessione per la zona eccedente la fascia già autorizzata dalla Capitaneria di Porto in data 06/04/1975, quantificata in mq. 762,39;

4. ricoprimento della zona in ampliamento inclusa nella cdm n. 495/2003, quantificata in mq. 285,15;

5. spogliatoi/cabine che occupano una superficie pari a mq. 167,10;

6. avanzamento in mare pari a mq. 374,45” .

Con lo stesso provvedimento, quindi, la predetta Amministrazione diffidava l’odierna ricorrente “a ripristinare l’originario stato dei luoghi attraverso la rimozione di tutte le opere sopra indicate ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) che determinano innovazioni e abusi su area demaniale marittima, meglio rappresentate nell’allegata planimetria” , assegnando a tal fine “il termine perentorio di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data dell’11/09/2017” , “con l’avvertenza che, in caso di mancata esecuzione nei termini previsti si procederà con l’emanazione dell’ordinanza di rimozione e ripristino dell’originario stato dei luoghi, con riserva di dover rinviare a successivo provvedimento il calcolo della indennità per innovazione e abusiva occupazione di area demaniale marittima” .

2. Con il ricorso in esame quest’ultimo provvedimento è stato impugnato unitamente alle richiamate note i cui estremi sono riportati in epigrafe.

2.1. Questi i motivi di diritto dedotti:

I) Violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e s.m.i. - violazione del principio del giusto procedimento - eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione, contraddittorietà manifesta: si contesta la circostanza che l’emanazione del provvedimento gravato non risulta preceduta dalla doverosa comunicazione di avvio del procedimento.

II) Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e s.m.i. - violazione degli artt. 54 del Codice della Navigazione e 35 de d.P.R. n. 380/2001 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione, contraddittorietà manifesta.

II.

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