TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-09-19, n. 202400747
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Testo completo
Pubblicato il 19/09/2024
N. 00747/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00441/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2023, proposto da
G.CO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lascio e Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cisano Bergamasco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della nota del Comune di Cisano Bergamasco del 23 marzo 2023, prot. n. 4693, in tema di “ Revisione prezzi applicati da G.CO s.r.l. ”;
2) della nota del Comune di Cisano Bergamasco del 4 aprile 2023, prot. n. 5298, avente il medesimo oggetto;
3) di ogni altro atto antecedente, presupposto, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cisano Bergamasco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- G.CO s.r.l., società a capitale misto pubblico-privato che opera nel campo dei servizi di igiene urbana, è affidataria, dal 1° giugno 2013 fino al 3 maggio 2025, del servizio di igiene urbana per il Comune di Cisano Bergamasco, il quale è socio di una società interamente pubblica a sua volta socia di G.CO.
Il rapporto tra G.CO e il Comune è regolato dal contratto di servizio del 3 giugno 2015 e dal successivo addendum del 14 giugno 2018.
2.- Il 13 maggio 2020 la società aveva chiesto al Comune un aumento dei prezzi per le attività di smaltimento dei rifiuti ingombranti e di quelli legnosi, a causa degli incrementi di costo subiti.
Ne era seguito, fino al 22 dicembre 2020, uno scambio di corrispondenza tra la società e il Comune, nel quale quest’ultimo si era sostanzialmente rifiutato di riconoscere l’aumento richiesto, ritenendo che non spettasse in base al contratto, e a fronte di questo rifiuto G.CO non aveva intrapreso alcuna iniziativa.
3.- Nel frattempo AR, con la deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR); l’MTR è stato poi aggiornato per il 2021 con deliberazione del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/rif. Con successiva deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, AR ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, costituito dagli anni 2022-2025.
4.- Sulla base di queste delibere, il Comune di Cisano Bergamasco, con deliberazioni del consiglio comunale n. 7 del 24.3.2021 per l’anno 2021, e n. 12 del 27.4.2022 per gli anni 2022-2025, ha approvato il piano economico-finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (p.e.f.), contenente i costi del gestore e quelli del Comune relativi al servizio stesso.
5.- Il 1° aprile 2022 G.CO ha chiesto al Comune, “ in alternativa alla revisione prezzi ” che aveva chiesto nel 2020, il riconoscimento dei costi del servizio indicati nel p.e.f. medesimo.
Il Comune ha però risposto quasi un anno dopo, con nota del 23 marzo 2023, affermando che l’approvazione del p.e.f. “ ha puramente valore contabile e non giuridico ”, ribadendo che in base al contratto è consentito un aumento dei corrispettivi solo a fronte della programmazione di investimenti connessi al servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti (tesi che aveva sostenuto già in occasione della precedente richiesta di aumento dei prezzi avanzata da G.CO nel 2020), e chiedendo pertanto di indicare tale investimenti.
G.CO ha allora indicato, con lettera del giorno seguente, gli investimenti effettuati, ma il Comune, con lettera del 4 aprile 2023, ha risposto di non ritenerli “ dimostrativi per giustificare l’aumento unilaterale degli adeguamenti alle tariffe in questione ”.
G.CO, con lettera del 12 maggio 2023, ha replicato che “ non è in ragione di tali nuovi investimenti che il costo del servizio per gli anni in esame è aumentato, bensì per l’incremento abnorme ed imprevedibile dei costi operativi di trattamento e smaltimento della frazione dei rifiuti ingombranti. Quindi, non è in forza delle clausole del contratto da Voi prese in considerazione che avviene il detto aumento del costo complessivo della gestione, bensì in ragione delle previsioni vincolanti del MTR AR, peraltro pedissequamente applicato tanto dal gestore, nella predisposizione del PEF grezzo, quanto dal Comune in indirizzo nell’approvazione del PEF e della relativa TARI. Detti costi sono stati ritenuti congrui, legittimi, posti in carico agli utenti nella TARI e dagli utenti già incassati. Il PEF della gestione e la relativa TARI, poi, sono stati, come previsto dalla legge, trasmessi ad AR che nulla ha obiettato ”.
6.- Pochi giorni dopo, con ricorso notificato il 22.5.2023, G.EC ha impugnato le citate note del Comune del 23 marzo e del 4 aprile 2023, chiedendone l’annullamento.
Il Comune si è costituito resistendo alla pretesa.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 17.7.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Come riconosciuto dalle stesse parti del presente giudizio, la controversia è analoga a quella insorta tra G.CO e un altro Comune lombardo, decisa da questa Sezione con sentenza del 28.6.2024, n. 580; a tale sentenza il Collegio intende uniformarsi.
2.- Innanzi tutto va rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, sollevata dal Comune.
Nell’analoga controversia decisa con la citata sentenza, la giurisdizione del giudice amministrativo era stata affermata per due distinte ragioni, e cioè sia perché quella controversia era connessa alla proroga del contratto d’appalto, disposta con un provvedimento amministrativo, sia perché, secondo la prospettazione della ricorrente, l’atto impugnato in quella sede avrebbe costituito negazione della delibera del consiglio comunale di approvazione del p.e.f., i cui effetti l’azione giudiziale di annullamento mirava a conservare, demolendo il contenuto contrario dell’atto impugnato.
Nella presente controversia la prima di quelle due ragioni non vale perché, nel caso di specie, la questione dell’applicabilità automatica di prezzi determinati in base alla delibera di AR sul MTR, in sostituzione dei minori prezzi contrattualmente stabiliti tra le parti, si pone nel corso della durata normale del contratto, e non è collegata a un provvedimento di proroga.
È invece valida, anche nella presente controversia, la seconda delle due ragioni, perché anche in questa sede G.CO sostiene che i due atti da essa impugnati sarebbero volti a disattendere contenuto ed effetti delle deliberazioni del consiglio comunale di approvazione del p.e.f., tanto che in uno dei due atti impugnati si afferma che “ il p.e.f. ha effetti solo contabili e non giuridici ”; in sostanza, secondo la ricorrente, il dirigente che ha adottato i due atti si sarebbe appropriato di un potere spettante al solo consiglio comunale, e inoltre lo avrebbe esercitato in modo illegittimo.
Affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso può essere esaminato nel merito.
3.- I primi due motivi (il secondo dei quali concerne l’asserito vizio di incompetenza al quale si è fatto cenno poco sopra) sono sostanzialmente uguali a quelli che G.CO aveva formulato nel ricorso deciso con sentenza di questa Sezione n. 580/2023.
3.1.- Con il primo motivo la ricorrente sostiene che le citate delibere di AR, le quali hanno adottato il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, determinerebbero un’eterointegrazione dei contratti d’appalto in essere con i singoli gestori del suddetto servizio, con il meccanismo degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.; più precisamente sarebbero le deliberazioni del consiglio comunale di approvazione del p.e.f., le quali fanno applicazione del metodo tariffario delineato dalle delibere di AR, a sostituirsi per