TAR Lecce, sez. III, sentenza 2020-06-29, n. 202000661

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2020-06-29, n. 202000661
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202000661
Data del deposito : 29 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/06/2020

N. 00661/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01035/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Trinchese, n. 63;

contro

Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Gallipoli, via Petrelli, n. 19;
Azienda Sanitaria Locale (anche “A.S.L.”) di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato N S in Lecce, via G.A. Ferrari, n. 3;

per l'annullamento

- della nota prot. n.-OMISSIS- del dirigente del Settore 3 del Comune di Gallipoli contenente preavviso di rigetto sull’istanza del 26.6.2017 di occupazione di una porzione di area mercatale (Mercato Ittico) prospiciente il box -OMISSIS- già in concessione;

- dell’ordinanza n.-OMISSIS- del Comune di Gallipoli con cui si ordina la cessazione immediata dell’attività di vendita di prodotti della pesca, sui banchi posti nello spazio esterno al box -OMISSIS-, su area demaniale pubblica in località Porto, nonché il divieto di utilizzo e la rimozione di tutte le attrezzature destinate alla somministrazione di alimenti e bevande;

- del provvedimento A.S.L. A.C. -OMISSIS- per la rimozione non conformità, privo di data, con cui il Dipartimento di Prevenzione Area Sud dell’Azienda Sanitaria dispone la sospensione dell’attività di vendita di prodotti ittici e molluschi eduli lamellibranchi fuori dal predetto box e l’allontanamento di tutte le strutture poste su suolo demaniale non autorizzato;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli e dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

Visto l’art. 4 del D.L. n. 28/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2020 la dott.ssa Anna Abbate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente - concessionario di un box (contrassegnato con il -OMISSIS-) sito all'interno del Mercato Ittico al dettaglio del Comune di Gallipoli, adibito alla vendita di prodotti ittici, giusta comunicazione di apertura dell’esercizio al commercio/dettaglio di vicinato prot. n. -OMISSIS- del 13.10.2005 ed Autorizzazione Sanitaria del 21.12.2005 - impugna:

- la nota prot. n.-OMISSIS- del Dirigente del Settore 3 del Comune di Gallipoli contenente preavviso di rigetto sull’istanza del 26.6.2017 di occupazione di una porzione di area mercatale prospiciente il box in uso, di circa mq. 50,00, dal 1 Aprile al 31 Ottobre di ogni anno, ove collocare tavolini, sgabelli e ombrelloni per l'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita;

- l’ordinanza n.-OMISSIS- del Comune di Gallipoli con cui si ordina la cessazione immediata dell’attività di vendita di prodotti ittici e molluschi eduli lamellibranchi, sui banchi posti nello spazio esterno al predetto box, su area demaniale pubblica, nonché il divieto di utilizzo e la rimozione di tutte le attrezzature destinate alla somministrazione di alimenti e bevande;

- il provvedimento A.S.L. A.C. -OMISSIS- per la rimozione non conformità, privo di data, con cui il Dipartimento di Prevenzione Area Sud dell’Azienda Sanitaria dispone la sospensione dell’attività di vendita di prodotti ittici e molluschi eduli lamellibranchi fuori dal box e l’allontanamento di tutte le strutture poste su suolo demaniale non autorizzato;

- e ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

A sostegno del gravame interposto, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

I. PRELIMINARMENTE, SULLA IMMEDIATA LESIVITA’ ED IMPUGNABILITA’ DEL PREAVVISO DI RIGETTO.

II.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.

36 E 38 DEL COD. NAV. E

DEGLI ARTT.

5 E SS. NONCHE’ 35 REG. COD. NAV.. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI “ANTICIPATA OCCUPAZIONE” DEL DEMANIO MARITTIMO E DI LEGALITA’ E TIPICITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ED ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI.

III.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.

36 DEL COD. NAV. e DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI AFFIDAMEENTO IN CONCESSIONE DEI BENI DEMANUALI MARITTIMI. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO.

IV. VIOLAZIONE DELLE NORME E PRINCIPI IN MATERIA DI VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA ED IN PARTICOLARE D.L. n.223/06 e DELL’ART.2 comma 4 del Reg. Regionale 28.2.2017 n.4, NONCHE’ DELLA NORMATIVA E DEI PRINCIPI STATALI E COMUNITARI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE ADEGUATA, IRRAGIONEVOLEZZA.

V. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34, 36, 38 E 45 BIS DEL

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