TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-02-04, n. 201900217
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Pubblicato il 04/02/2019
N. 00217/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00721/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 721 del 2018, proposto da:
A R, rappresentata e difesa dagli Avv. G L, B L e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via L. Cassese, 19, presso l’Avv. Aniello Lamberti;
contro
Comune di Positano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato ex lege in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
A S, rappresentato e difeso dall’Avv. Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via Dogana Vecchia, 40;
per l’annullamento
- del provvedimento, prot. n. 3740 del 20.03.2018, notificato in data 25 marzo 2018, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica – Edilizia Privata del Comune di Positano ha disposto la “revoca in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica n. 47/2015 del 5 novembre 2015” e ha ingiunto, alla ricorrente, “di procedere nel termine di giorni novanta decorrenti dalla data di notifica della presente ingiunzione, alla demolizione, a propria cura e spese, di tutte le opere edili abusive in premessa descritte, nonché alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi preesistente alla realizzazione delle stesse”, nonché d’ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e consequenziale, per quanto lesivo della posizione della ricorrente, ancorché non conosciuto, tra cui, per quanto possa occorrere, la nota della Soprintendenza B. A. P. di Salerno, prot. n. 15848 del 20.06.2017 (non trasmessa alla ricorrente), la relazione di sopralluogo, a firma dell’arch. Gerarda C, prot. n. 8915 dell’1/08/2017 e la successiva nota integrativa, prot. n. 9215 del 9/08/2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A S e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019, il dott. P S;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La ricorrente, proprietaria di un immobile sito in Positano alla via dei Gladioli n. 14, nel N.C.E.U. di Salerno al foglio 5, p.lla 835, sub 3, premesso d’avere presentato, in data 7.05.2015, al Comune di Positano, istanza d’autorizzazione paesaggistica, acquisita al prot. n. 5280, per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, con modifica dei prospetti, sull’immobile di proprietà, consistente (cfr. la relazione tecnica allegata alla domanda), in: “a) opere esterne: riparazione dell’impermeabilizzazione degli estradossi delle volte di copertura, sostituzione ringhiera in ferro del balcone con balaustra in vetro, sostituzione della pergola esistente con nuova struttura in ferro e nuova pavimentazione”;b) opere interne: demolizione tramezzatura interna, demolizione pavimenti e rivestimenti bagni, nuovo tramezzo, integrazioni impianto elettrico e idrosanitario, nuove pavimentazioni, nuovi rivestimenti bagni, attintature”;che, acquisito il parere favorevole, prot. n. 14953 dell’1/10/2015, della Soprintendenza B. A. P. di Salerno e Avellino, la quale aveva reputato le opere “non pregiudizievoli al contesto paesaggistico ambientale fortemente urbanizzato, integrandosi adeguatamente nell’attuale ambito architettonico”, in data 5.11.2015 il Comune di Positano le aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, prot. n. 47/2015, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/04;che aveva dato quindi inizio ai lavori, giuste C.I.L.A. n. 121/2015 (per le opere interne) e n. 108/2015 (per le opere esterne);che, in data 10.03.2016, era eseguito un sopralluogo presso i locali di sua proprietà, da parte del Comando di Polizia Locale di Positano che, accertata la mancata acquisizione della necessaria autorizzazione sismica, relativamente alle opere esterne, consistenti nella “sostituzione delle pergola esistente sul balcone dell’appartamento con una nuova struttura in ferro”, aveva provveduto al sequestro della struttura, già realizzata, ancorché in via di completamento, per la mancanza della ringhiera (cfr. verbale di sopralluogo, prot. n. 3649 del 20.03.2016);che, in esito al detto sopralluogo, aveva provveduto ad acquisire, in sanatoria, la relativa autorizzazione sismica, rilasciata dal Genio Civile in data 27.06.2016, con provvedimento prot. n. 0435570;e, in pari data, aveva depositato, presso l’Amministrazione Comunale, S.C.I.A., prot. n. 8876, per il prosieguo delle opere di completamento;che, a seguito d’ulteriore verifica, chiesta dalla Soprintendenza B. A. P. di Salerno, con nota prot. 15848 del 20.06.2017, di contenuto ignoto (se non per la parte, trasfusa nel provvedimento impugnato), in data 25.07.2017 era eseguito, presso il suo immobile, altro sopralluogo edilizio, da parte del responsabile del procedimento in materia di Tutela Paesaggistica e Ambientale, Arch. C, insieme al Comando di Polizia Locale, le cui risultanze erano state trasfuse nella relazione, prot. n. 8915 dell’1.08.2017;che, in detta relazione, gli accertatori avevano evidenziato che: a) “nella relazione paesaggistica allegata all’autorizzazione paesaggistica n. 47/2015 il render di progetto rappresentato rispecchi in linea di massima la pergola nella sua realtà ad esclusione delle due travi poste nelle campate tra i pilastri”;b) “per quanto riguarda lo stato originario prima dell’intervento (...), l’ultimo pilastro era posto prima dello spigolo delle fine della ringhiera, come s’evince chiaramente dalla documentazione fotografica allegata all’autorizzazione paesaggistica n. 47/15, in particolare foto n. 9. Ciò fa dedurre che il pergolato termina prima della fine della ringhiera. Contestualmente però (...) nella foto della vista A si nota sempre che il pilastrino del pergolato termina prima della fine della ringhiera, ma l’elemento parallelo alla loro posizione fuoriesce a sbalzo con una parte avente copertura in plexiglass la quale non è stata menzionata negli allegati della pratica di cui si discute, né proposta nel progetto né riscontrata nel sopralluogo effettuato. Pertanto allo stato attuale si può presumere che dal punto di vista grafico sia stata commessa, così come è stato rappresentato sullo stato originario dei luoghi, un’errata rappresentazione del pergolato, visto che in origine era coperto da pagliarelle. Contestualmente dalla visione degli atti presso l’Ufficio tecnico comunale non si riesce a dedurre con certezza se realmente il pergolato coinvolge tutta la superficie del terrazzo sottostante o se una piccolissima parte resta esclusa”;c) “in data 20.03.2016 prot. n. 3649 è stato effettuato un sopralluogo che ha dato esito negativo nel senso che non sono state riscontrate opere abusive e difformi al progetto autorizzato e presentato, è stata riscontrata la mancanza della necessaria autorizzazione sismica inerente il pergolato già realizzato”;che, con successiva nota, prot. n. 9215 del 9.08.2017, l’arch. C, a seguito di richiesta da parte del Responsabile dell’Area Tecnica – Edilizia Privata del Comune di Positano, aveva integrato la citata relazione di sopralluogo, precisando che: 1) In merito alla SCIA, prot. 8876 del 20/07/2016, lo stato attuale dei luoghi ad oggi era conforme al titolo urbanistico, tra l’altro mai sospeso e contestato, contenente l’ultimazione dei lavori del 4/10/2016, prot. n.11588;2) in merito all’autorizzazione paesaggistica n. 47 del 5 novembre 2015, la stessa non corrispondeva allo stato dei luoghi ad oggi;3) in merito alla CILA, pratica n. 121 del 2015, manutenzione straordinaria, i grafici allegati corrispondevano a quelli, allegati all’autorizzazione paesaggistica n. 47 del 5 novembre 2015”;sicché “si ritiene che il progetto allegato alla SCIA sia difforme dal progetto allegato all’autorizzazione paesaggistica per cui si configura un falso grafico rispetto ai due titoli” ed, inoltre, si precisava che “nel sopralluogo del 20/03/2016, prot. 3649, i lavori realizzati, come s’evince dalle foto allegate allo stesso, mostrano la struttura principale nello stato in cui oggi si trova, per cui al momento del sopralluogo le opere risultavano difformi dai titoli rilasciati, ossia dall’autorizzazione n. 47 del 5 novembre 2015 e CILA, pratica n. 121 del 2015”;che, per effetto delle risultanze di tale relazione, come integrata, aveva ricevuto comunicazione, prot. n. 11154 del 2.10.2017, resa ex art. 7 l. 241/90, d’avvio del procedimento, finalizzato all’emissione di provvedimenti sanzionatori;in data 13.10.2017 aveva formulato istanza d’accesso agli atti del procedimento, ivi compresa la nota della Soprintendenza, prot. 15848 del 20.06.2017, mai trasmessa, al fine di poter svolgere, in sede procedimentale, compiute osservazioni circa gli addebiti, ma la predetta richiesta era restata priva di riscontro;che era seguita l’adozione, inaudita altera parte, del provvedimento conclusivo del procedimento, prot. n. 3740 del 20.03.2018, col quale era stata disposta la revoca, in autotutela, dell’autorizzazione paesaggistica n. 47/2015, prot. 13116 del 5.11.2015, con contestuale ingiunzione alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, per opere edili abusive;tanto premesso e considerato, avverso detto provvedimento, e tutti gli atti ad esso preordinati, connessi e consequenziali, la ricorrente articolava le seguenti censure:
- I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21