TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2015-12-15, n. 201501394
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N. 01394/2015 REG.PROV.CAU.
N. 03218/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3218 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-
rappresentati e difesi dall'avv. G I, con domicilio eletto presso lo stesso difensore, in Palermo, Via Oberdan N.5;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, Direzione Didattica Statale "Monti Iblei" di Palermo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria in Palermo, Via A. De Gasperi 81;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale "Monti Iblei" di Palermo con il quale e stata disposta l'assegnazione a -OMISSIS-di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore di sostegno (attualmente17,30 ore settimanali per -OMISSIS-e 20 ore per -OMISSIS-);
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) coni quali il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno assegnato all'Istituto scolastico frequentato dai citati disabili un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale Istituto Scolastico;
- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;
nonche' per il riconoscimento
del diritto di ciascuno dei citati disabili ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 ossia 25 ore settimanali sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all'approvazione di un piano educative individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno.
ed altresi' per la condanna
delle Amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore di ciascuna dei citati disabili, di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 sia peril corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all'approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverse numero di ore di sostegno.
nonche' per il riconoscimento
del diritto dei citati disabili e dei rispettivi genitori a! risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno;
ed altresi' per la condanna
del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a! risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dai citati disabili e dai rispettivi genitori a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo e di Direzione Didattica Statale "Monti Iblei" di Palermo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015 il dott. C F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che risultano versati in atti la certificazione medica rilasciata dal competente Servizio di Neuropsichiatria Infantile attestante lo stato di grave invalidità dei minori in epigrafe (ex art. 3 comma 3, L. 104/1992), con le conseguenti esigenze di supporto scolastico;
RITENUTO che, in relazione all'oggetto della controversia ed alla rilevata condizione di salute dei minori, sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile;
CONSIDERATO che l'Amministrazione scolastica ha, di fatto, ignorato i predetti accertamenti;
RITENUTO, di conseguenza, che i motivi dedotti in ricorso appaiono sorretti da sufficiente fumus boni iuris , per cui va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;
- che a tal fine rilevano i molti precedenti giurisprudenziali di questa Sezione (cfr. da ultimo sent. n. 227/2015), nonché i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 80/2010, che ha dichiarato illegittimo l’art. 2, comma 413, della L. n. 244/2007 nella parte in cui fissava un limite massimo al numero di posti degli insegnanti di sostegno, e del successivo comma 414 nella parte in cui escludeva la possibilità (già contemplata dall’art. 40 della n.449/1997), di assumere insegnanti di sostegno " in deroga " in presenza di studenti con disabilità grave;sentenza a cui il Legislatore ha dato seguito, prima con il D.L. n. 78/2010, conv. in L. 122/2010 (che, al comma 15 dell’art. 9, ha fatto nuovamente salva la facoltà di autorizzare posti di sostegno in deroga al contingente previsto per l’anno scolastico 2010/2011 esclusivamente in presenza di handicap gravi), e successivamente, con l’art. 19, comma 11, del D.L.