TAR Brescia, sez. II, sentenza 2020-01-13, n. 202000009

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2020-01-13, n. 202000009
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202000009
Data del deposito : 13 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2020

N. 00009/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00707/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 707 del 2019, proposto da
Benaco 2000 S.a.s. di Mazzata Nadia &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F T e C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città di Desenzano del Garda, rappresentata e difesa dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Tl Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M B, A D E e R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

dell’obbligo del Comune di Desenzano a provvedere in relazione al procedimento relativo all’emissione di un provvedimento di diffida alla ripresa della fornitura al pubblico del prodotto gas metano presso il distributore stradale di carburanti

TAMOIL

Italia spa, in via Mantova sulla SP 567 km 9+700, gestito dalla ditta Benaco 2000 s.a.s..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città di Desenzano del Garda e della società Tl Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, la società ricorrente, proprietaria del terreno su cui insistono gli impianti destinati alla fornitura di carburanti per autotrazione all’insegna Tl e gestrice degli stessi, ha chiesto l’accertamento, ex artt. 31 e 117 c.p.a., dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Desenzano del Garda in relazione al procedimento avviato a seguito di comunicazione 8.3.2019 prot. n. 13711/06/09 del responsabile dell’ufficio ecologia del Comune di Desenzano del Garda, per violazione degli artt. 2 e 5 della L. 241/1990 e 100 della LR 6/2010.

Infatti, dopo oltre dodici mesi dalla sospensione dell’erogazione di gas metano presso la stazione di servizio gestita dalla ricorrente - a causa della scelta di Tl di impedire l’erogazione mediante blocco dei computer da remoto e mediante la cessazione dei rifornimenti (ciò in ragione, secondo la ricorrente, del tentativo di Tl di estromettere completamente dalla gestione Benaco 2000, in relazione al quale pende un contenzioso civile che ha visto un provvedimento ex 700 c.p.c. a favore di Benaco 2000) -, il Comune di Desenzano, con la nota 8.3.2019 prot. n. 13711/06/09, ha comunicato a Tl di intendere procedere all’adozione della diffida per la ripresa della fornitura.

La scelta di agire in tal senso sarebbe stata determinata, secondo quanto dedotto in ricorso, dal fatto che la sospensione della fornitura creerebbe grossi disservizi non solo all’utenza privata, ma anche a quella pubblica e, dunque, si rifletterebbe negativamente sulla possibilità di assicurare correttamente il servizio pubblico di trasporto.

Ma, soprattutto, Tl, con il proprio comportamento, avrebbe violato il procedimento disciplinato dalla DGR n. X/6698/2017 di Riordino e razionalizzazione delle disposizioni attuative della disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti, la quale, all’art. 18 disciplina i casi di sospensione dell'esercizio degli impianti ai sensi dell'art. 95 L.R. 6/2010, prevedendo che l’esercizio degli impianti possa essere sospeso, ai sensi dell’art. 95 L.R 6/2010 solo previa comunicazione al Comune da parte del titolare dell’autorizzazione e secondo le seguenti modalità: “ 18.4 Per un periodo temporale di sospensione dal servizio di un impianto di distribuzione carburanti superiore a dodici mesi e comunque entro il limite massimo previsto dall’art. 95 L.R. 6/2010, il titolare dell’autorizzazione di un impianto di distribuzione carburanti trasmette, prima di sospendere l’attività, al Comune competente motivata comunicazione di sospensione dell’esercizio alle vendite relativa a cause straordinarie, inerenti lavori di ristrutturazione e di ammodernamento dell’impianto ovvero altri gravi motivi, indicando la data di conclusione dei lavori e di riattivazione del servizio” .

Tl, secondo quanto dedotto in ricorso, non avrebbe mai comunicato la sospensione dell’erogazione al Comune, nemmeno dopo che è stata sollecitata in tal senso dallo stesso con nota del 2 luglio 2018, che assegnava 20 giorni per la comunicazione delle ragioni sottese alla sospensione e per fornire l’indicazione della durata della stessa. Conseguentemente, il Comune avrebbe correttamente applicato l’art. 18, commi 5 e 6, secondo cui: “ qualora il titolare dell'autorizzazione non comunichi la riattivazione dell'impianto entro il termine di scadenza della sospensiva, il Comune provvede all'accertamento della riapertura dell'impianto, ma nel caso in cui l'impianto risulti non riattivato, il Comune, previa diffida al titolare dell’autorizzazione a riaprire entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta giorni, provvede alla revoca dei titoli autorizzativi ai sensi dell’art. 100, co. 1 lett. a) L.R. 6/2010 ”.

Poiché tale disposizione non prevede alcun termine per la conclusione del procedimento, questa sarebbe dovuta intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso dell’avvio di esso.

A seguito dell’inerzia del Comune, Benaco 2000 si è, quindi, rivolta alla Regione, la quale, però, ha declinato la propria competenza, affermando che l’atto in questione deve essere ricondotto a quella del Comune.

Per tali ragioni, la società ha proposto il ricorso in esame, chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di Desenzano del Garda di provvedere alla conclusione del procedimento, con nomina, nel caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta che vi provveda in via sostitutiva.

In vista della camera di consiglio fissata per la definizione della controversia, il Comune ha dato conto di come, in data 11 ottobre 2019, sia stato adottato l’atto conclusivo del procedimento, diffidando Tl a riattivare l’impianto entro 30 giorni. Conseguentemente, esso ha formulato istanza di declaratoria dell’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio, la cui proposizione non consumerebbe il potere dell’ente di adottare il provvedimento, come accaduto nella fattispecie, precisando che nessuna violazione di termine finale sarebbe allo stesso imputabile. Infatti, lo slittamento del termine finale per la conclusione del procedimento amministrativo sarebbe stato determinato da valutazioni di prudenza, imparzialità e ragionevolezza, rivolte anche all’osservanza di una eventuale pronuncia del Tribunale di Brescia, che giustificherebbero la lunga istruttoria. Sussisterebbero, dunque, i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio, considerato che la ricorrente ha omesso di far conoscere al Comune l’andamento del giudizio civile e comunque la questione (attinente all’efficacia del patto di esclusiva e della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto) sarebbe di complessità tale da giustificarla.

Tl, nel prendere atto dell’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio, avendo il Comune effettivamente adottato l’atto conclusivo, ha precisato di aver impugnato l’anzidetta diffida alla ripresa della fornitura prot. n. 51537/06/09 dell’11 ottobre 2019, con giudizio sub RG n.r. 847/2019, l’istanza cautelare correlata al quale è stata trattata nel corso della stessa camera di consiglio del 12 dicembre 2019.

Parte ricorrente, invece, ha evidenziato come la sentenza del giudice di pace avverso l’irrogazione della sanzione amministrativa sia intervenuta sin dal 3 luglio 2019. Sarebbe, dunque, ingiustificata la protrazione del procedimento oltre il termine legale, considerato anche che il Comune ha comunque impiegato sedici giorni dalla notifica del ricorso ad adottare il provvedimento. Per tali ragioni Benaco 2000 ha insistito per il riconoscimento delle spese legali, chiedendo accertarsi la soccombenza virtuale strumentale all’imputazione delle spese del giudizio.

A tal fine, l’esame dei documenti depositati consente di dedurre come, il Comune, nella nota del 22 ottobre 2018, abbia esso stesso ricordato che, dopo la pronuncia di primo grado, il Tribunale di Brescia ha rigettato anche il reclamo contro l’ordinanza che ha ritenuto prevalente l’interesse di Benaco 2000 alla ripresa della fornitura, rispetto a quello di Tl di sospendere la stessa in ragione della pretesa di ottenere l’immediato rilascio dell’impianto per effetto di una risoluzione di diritto di cui non sono stati dimostrati i presupposti, essendo essa fondata sulla violazione di diritti di esclusiva che sarebbero stati illegittimamente imposti oltre il termine di cinque anni e dunque in violazione del diritto alla concorrenza.

Peraltro, il Comune ha, con la suddetta nota, comunicato anche l’avvio del procedimento di irrogazione della sanzione da 500 euro a 2000 euro prevista dall’art. 101 comma 4 bis della L.R. 6/2010. Sanzione che è stata poi irrogata, nella misura di euro 680,60 con l’ordinanza del Comune del 25 febbraio 2019 e che è stata censurata da Tl con ricorso respinto dal giudice di pace con sentenza del 3 luglio 2019.

Ne deriva l’inesistenza di una legittimazione all’interruzione del servizio di erogazione del carburante derivante da un provvedimento giudiziario, che avrebbe, dunque, dovuto condurre alla tempestiva conclusione del procedimento dopo tale data, nonostante il fatto che Tl, dopo il rigetto dei ricorsi d‘urgenza preordinati ad ottenere il rilascio dell’impianto, abbia presentato ricorso al Tribunale ex art. 447 c.p.c., per accertare l’intervenuta risoluzione per inadempimento dei rapporti contrattuali di gestione dell’impianto.

Non sono, pertanto, ravvisabili le dedotte ragioni di prudenza che avrebbero giustificato la mancata adozione della diffida sollecitata dalla ricorrente.

In ragione di tutto ciò, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, mentre le spese, che possono trovare compensazione nei confronti della controinteressata, debbono seguire l’ordinaria regola della soccombenza, con liquidazione a favore della ricorrente, atteso che, sebbene sia innegabile la complessità della questione sottesa, attinente alla corretta ricostruzione dei parametri giuridici, in particolare comunitari, la cui applicazione si rende necessaria ai fini della valutazione della legittimità della pretesa alla risoluzione contrattuale fatta valere da Tl, l’accertamento demandato al Comune era sostanzialmente semplice. Esso, infatti, avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto dell’intervenuto rigetto delle istanze cautelari che avrebbero concesso a Tl di interrompere il rapporto contrattuale nelle more della definizione del contenzioso civile e, quindi, all’assenza dei presupposti giuridici per la sospensione dell’erogazione dei carburanti, che non poteva essere giustificata dalla mera pendenza del giudizio per l’accertamento del suddetto diritto di Tl di risolvere il contratto con Benaco 2000. A quest’ultima, infine, non può essere imputata una parziale corresponsabilità collegata alla mancata comunicazione dell’esito dell’udienza davanti al Tribunale di Brescia fissata per il 27 giugno 2019, in quanto essa non poteva essere ritenuta onerata di tale comunicazione, non essendo, tale società, titolare dell’interesse tutelato dalla norma, che è quello al corretto e puntuale esercizio dell’attività di erogazione del carburante da parte dei concessionari.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi