TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-05-12, n. 202301112

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-05-12, n. 202301112
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301112
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/05/2023

N. 01112/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01712/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2022, proposto da
Comune di Pollica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58;

avverso

il silenzio serbato sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentata il 4 maggio 2022 con riguardo al ripristino dello stato dei luoghi nell’area esterna del Convento Santa Maria delle Grazie di Pollica (da adibire a incubatore per le imprese turistiche);

nonché per l’accertamento

dell’obbligo della P.A. di provvedere definitivamente sull’istanza suddetta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il presente ricorso, notificato in data 12 ottobre 2022 e depositato in data 14 ottobre 2022, è proposto dal Comune di Pollica avverso il silenzio serbato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentata il 4 maggio 2022 con riguardo al ripristino dello stato dei luoghi nell’area esterna del Convento Santa Maria delle Grazie.

Ha dedotto il Comune di aver acquisto la disponibilità del suddetto Convento e di aver intrapreso un articolato progetto (autorizzato dal Ministero della Cultura ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004) per il restauro e la valorizzazione del bene, onde impiegarlo quale sede di un incubatore per imprese turistiche.

Ha rappresentato che, nel corso dei lavori, è stata redatta una perizia di variante relativa ad alcuni interventi interni (finalizzati, tra l’altro all’installazione di un ascensore) e a una serie di opere interessanti l’area esterna, resesi necessarie per l’eliminazione di alcune opere realizzate senza autorizzazione dai precedenti detentori dell’immobile e già eseguite dal Comune.

Ha aggiunto di aver presentato, in data 16 marzo 2020, istanza di autorizzazione paesaggistica in regime semplificato, integrata il giorno 1° aprile 2020 con la relazione archeologica, e che successivamente, in data 30 aprile 2020, la Soprintendenza ha sollecitato il Comune ad eseguire una serie di integrazioni e a presentare un’istanza unica riguardante sia l’assenso paesaggistico che l’autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. n. 42/2004.

Ha fatto presente il Comune di aver provveduto in tal senso in data 18 novembre 2021 ma che la Soprintendenza, con atto del 10 dicembre 2021, asserendo l’incompatibilità del regime autorizzatorio

semplificato con i beni sottoposti a specifico vincolo, ha sollecitato la formalizzazione dell’istanza ex art. 21 del codice dei beni culturali con l’impiego della specifica modulistica predisposta dal Ministero.

Ancora, ha dedotto il Comune di aver provveduto come da richiesta in data 17 febbraio 2022, allegando altresì documentazione integrativa e ricevendo, in data 25 marzo 2022, dalla Soprintendenza la richiesta di produrre specifica istanza di compatibilità paesaggistica per le opere esterne già eseguite, nonché istanza ex art. 160 del codice dei beni culturali con riguardo alle medesime opere.

Infine, ha rappresentato di aver prodotto, in data 4 maggio 2022, istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, dando contestualmente conto, nell’allegata relazione tecnica, della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle opere di ripristino eseguite ex art. 160 del codice dei beni culturali, senza ricevere dalla Soprintendenza alcun riscontro.

Tanto premesso in fatto, il Comune ricorrente ha eccepito che il comportamento inerte dell’Amministrazione statale integra la violazione dell’art. 2 della Legge n. 241/1990;
dell’art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004;
dell’obbligo a provvedere sulla richiesta di sanatoria rendendo il parere di legge;
dei principi generali in tema di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 Cost.

In data 27 ottobre 2022 si è costituito in resistenza il Ministero della Cultura.

In data 9 gennaio 2023 il Comune ha depositato la nota della Soprintendenza prot. 28137-P del 22 dicembre 2022 contenente richiesta di integrazione e la nota prot. 28139-P di pari data contenente parere favorevole sull’istanza di autorizzazione paesaggistica.

Con memoria depositata in data 6 febbraio 2023 il Ministero ha dedotto che la Soprintendenza non era affatto rimasta inerte ed invero:

1) in relazione all’istanza prodotta ex art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 per i lavori di restauro e valorizzazione del Convento di Santa Maria delle Grazie, con nota prot. n. 28137 del 22 dicembre 2022, aveva chiesto al Comune documentazione integrativa, subordinando l’autorizzazione di competenza alla valutazione della medesima;
manifestando anche la disponibilità “ a condividere ed orientare la successiva progettazione degli interventi proposti alla luce delle integrazioni prodotte… ” e chiarendo al contempo la necessità di non intendere la nota de qua quale sanatoria, nemmeno in forma implicita, di eventuali precedenti opere eseguite in assenza dell’autorizzazione soprintendentizia;

2) in relazione all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004, con nota prot. n. 28139 del 22 dicembre 2022, aveva espresso parere favorevole.

Su tali basi, il Ministero ha affermato l’infondatezza del ricorso, non sussistendo il lamentato comportamento silente dell’Amministrazione statale.

Il Comune ricorrente, in data 14 marzo 2023 ha depositato la nota prot. n. 1303, trasmessa alla Soprintendenza in riscontro alla nota n. 28137 del 22 dicembre 2022, e in data 5 maggio 2023 ha depositato la richiesta di nuova relazione archeologica ricevuta dalla Soprintendenza il 21 aprile 2023 unitamente alla lettera di trasmissione delle integrazioni richieste del 5 maggio 2023.

All’udienza in camera di consiglio del 10 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è in parte improcedibile e in parte fondato.

Con la nota prot. 4229 del 4 maggio 2022 il Comune ha richiesto alla Soprintendenza: “ Accertamento di conformità urbanistica e paesaggistica per lavori di restauro e valorizzazione del Convento di Santa Maria delle Grazie , alla Via Circumvallazione di Pollica Capoluogo

Con la nota prot. n. 28139 del 22 dicembre 2022, in atti, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004, sicché, in parte qua , il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il ricorso è invece fondato con riferimento all’istanza di autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, ossia alla sanatoria delle opere eseguite in variante rispetto al progetto già autorizzato ai sensi del citato art. 21 con nota n. 10190 del 23 luglio 2018, relativamente all’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all’art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004.

Tale istanza, pervenuta alla Soprintendenza in data 25 marzo 2020, risulta allo stato non riscontrata.

Con riferimento alle varie richieste di integrazioni in atti, l’ultima di data 21 aprile 2023, va ricordato che la Sezione ha già avuto modo di affermare il seguente principio: “ Permane la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire ex art. 117 D.Lgs. n. 104/2010, se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 gennaio 2023, n. 60).

Sussiste pertanto l’inerzia ingiustificata della Soprintendenza, tenuta a pronunciarsi sull’istanza del Comune ricorrente con un provvedimento espresso, anche se eventualmente negativo.

Inoltre, risulta dagli atti che l’Amministrazione ricorrente ha provveduto a fornire riscontro alle singole richieste d’integrazione formulate dalla Soprintendenza, ma l’istruttoria non risulta a tutt’oggi conclusa.

Da tanto ne consegue che le difese presentate dalla resistente non possono essere accolte.

Il Tribunale ordina, quindi, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino di provvedere sull’istanza presentata dal Comune di Pollica in data 4 maggio 2022 con riguardo al ripristino dello stato dei luoghi nell’area esterna del Convento Santa Maria delle Grazie di Pollica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Qualora, decorso tale termine, l’Amministrazione perduri nella sua inerzia, il Collegio nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli perché direttamente, ovvero a mezzo di funzionario delegato del proprio Ufficio, si sostituisca all’Amministrazione inadempiente nel riscontrare l’istanza di cui sopra entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente;
ed il cui eventuale compenso, che sin d’ora si fissa in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese vive documentate, pone sin d’ora a carico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino.

La natura parzialmente formale della decisione induce il Collegio a disporre la compensazione integrale delle spese processuali.

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