TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-12-16, n. 201514142

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-12-16, n. 201514142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201514142
Data del deposito : 16 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06566/2015 REG.RIC.

N. 14142/2015 REG.PROV.COLL.

N. 06566/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6566 del 2015, proposto da:
C.M.B., Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, in proprio ed in qualità di mandataria nel r.t.i. costituendo con Di. Cos. s.p.a., nonché Di. Cos s.p.a., in proprio ed in qualità di mandante nel r.t.i. con C.M.B., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti S B e C D P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza Attilio Friggeri, 13;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Graziosi, con il quale domicilia in Roma, Via Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura capitolina;

nei confronti di

S.A.C. - Societa' Appalti Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria di RTI con Alfredo Cecchini s.r.l., e Alfredo Cecchini s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, Via Sabotino, 2/A;

per l'annullamento

- della d.d. rep. 469 del 13/04/2015 con cui Roma Capitale ha disposto l'aggiudicazione definitiva in relazione alla procedura aperta per l'affidamento di un appalto per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori di “costruzione dell'edificio da destinare a Museo Nazionale della Shoah”, sito in Roma, via Alessandro Torlonia (ora Largo Simon Wiesenthal);

- del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice reso da Roma Capitale nell’ambito della richiamata procedura di affidamento con d.d. rep. n. 1396 del 4.10.2013, e degli atti ad essa connessi, per quanto non conosciuti;

- dei verbali di gara predisposti in seduta pubblica, ivi compresi quelli del 7-11-14-29/10/2013, nonché del verbale rep. 12710 del 4.11.2014;

- dei verbali di gara predisposti in seduta riservata, nonché degli atti e provvedimenti adottati nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia nei confronti del RTI SAC – Alfredo Cecchini, concluso con nota prot. 10022 del 27.2.2015;

- del contratto di appalto, se e nelle more sottoscritto, in relazione alla richiamata procedura di affidamento;

- di tutti gli atti connessi, conseguenti e comunque collegati, anche se allo stato non conosciuti;

- nonché per il risarcimento dei danni ingiusti patiti dalle ricorrenti, in forma specifica e/o per equivalente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Società Appalti Costruzioni s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 4 novembre 2015 il Cons. S M;

Uditi gli avv.ti, di cui al verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Parte ricorrente espone di aver partecipato alla gara indetta da Roma Capitale per l’affidamento di un appalto per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di “Costruzione dell’edificio da destinare a Museo Nazionale della Shoah”, in Roma, Via Alessandro Torlonia (ora Largo Simon Wiesenthal).

A fronte di un importo complessivo di appalto pari ad euro 18.826.821,19 (Iva esclusa), era prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con possibilità di soluzioni tecniche migliorative in sede di partecipazione alla gara.

Tra l’altro, a termini del bando di gara (art. III.

2.1. lett. D) e del disciplinare di gara (art. 5.4.) era prevista, a pena di esclusione, la produzione all’atto di partecipazione alla gara dell’originale dell’attestazione di qualificazione – in corso di validità – rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata;
salva la possibilità (ai sensi dell’art. 5.11) di poter produrre copia conforme all’originale con allegato documento di identità del dichiarante.

Le operazione afferenti alla procedura in esame venivano espletate dalla commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale rep. 1396 del 4.10.2013, composta dall’arch. Chiara Cecilia Cuccaro (dirigente del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana), in qualità di Presidente, ing. Roberto Botta (dirigente della Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio del relativo Dipartimento) in qualità di membro, dall’ing. Carla Cappiello (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma), dall’arch. Fabrizio Pistolesi (Vicepresidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia), in qualità di membro, la d.ssa Caterina Casale (funzionari amministrativo del Segretariato, Direzione Generale, Direzione Appalti e Contratti), in qualità di membro, gli I.A. Loredana Agliani e Cristiano Vespa con funzioni di segreteria.

Le valutazioni delle offerte tecniche si svolgevano in 23 sedute riservate, dal 12.11.2013 al 29.10.2014, in conseguenza della proroga dell’incarico e del temine di conclusione dei lavori disposto dalla stazione appaltante.

All’esito della procedura, il r.t.i. costituendo tra S.A.C. Società Appalti Costruzioni s.p.a. e Alfredo Cecchini s.r.l. si classificava al primo posto con i seguenti punteggi: parte tecnica 74,709, parte economica 21,194 (giusta ribasso del 26,17% ed offerta pari ad euro 13.299.173,70), totale 95,903, mentre il r.t.i. proposto dalle odierne ricorrenti si classificava al secondo posto con i seguenti punteggi: parte tecnica 75, parte economica 15,27 (giusta ribasso del 18.856% ed offerta pari ad euro 14.616.661,94( totale punti 90,27).

A seguito della determinazione della soglia di anomalia, giusta verbale n. 1271 del 4.11.2014, la s.a. sottoponeva il r.t.i. provvisoriamente aggiudicatario alla verifica di congruità dell’offerta economica, avendo lo stesso conseguito un punteggio superiore ai quattro quinti dei punteggi massimi previsti dal bando di gara.

In esito al subprocedimento di verifica dell’anomalia, la stazione appaltante riteneva di confermare la congruità ed adeguatezza economica del r.t.i. aggiudicatario, nei confronti del quale, pertanto, disponeva l’aggiudicazione definitiva.

In seguito all’accesso all’atto della procedura di gara, il raggruppamento ricorrente rappresenta di avere rilevato vistose irregolarità e significativi profili di illegittimità, avuto riguardo, in particolare:

a) ad una richiesta di chiarimenti inviata dalla stessa stazione appaltante, con nota prot. 5692 del 5.2.2015, in relazione all’attestazione SOA posseduta dalla Alfredo Cecchini s.r.l., ed alla successiva integrazione documentale pervenuta dalle società di attestazioni Soancs s.p.a. e Italsoa s.p.a.;

b) ad una complessiva inadeguatezza dei giustificativi prodotti dal r.t.i. aggiudicatario ed alla conseguente abnormità della verifica compiuta dalla stazione appaltante in merito alla congruità della sua offerta economica;

c) ad una impropria modalità di nomina della commissione giudicatrice con specifico riguardo alla individuazione dei membri c.d. esterni e al termine di durata dei suoi poteri.

In particolare, parte ricorrente deduce:

I) CON RIGUARDO, ALLA POSIZIONE DELLA MANDANTE ALFREDO CECCHINI S.R.L., MANCATA COMPROVA IN CORSO DI GARA DELLA PERSISTENZA DELLA PROPRIA QUALIFICAZIONE;
DIFETTO DI CONTINUITÀ DI QUALIFICAZIONE PER BEN SEI MESI, NEL CORSO DELLA GARA IN ESAME. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 60 E SS., NONCHÉ 76 E 77 DEL D.P.R. N. 207/2010. VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI GARA (ART. III.

2.1. LETT. D DEL BANDO E ART.

5.4 DEL DISCIPLINARE). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, SVIAMENTO, E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Ai sensi di legge (art. 40 d.lgs. 163/2006), di Regolamento (artt. 60 e ss. d.P.R. n. 207/2010) e della legge di gara (art. III.

2.1. lett. D del bando, e art.

5.4. del disciplinare), i concorrenti che partecipano alla gara debbono essere in possesso, a pena di esclusione, di adeguata attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da organismo di attestazione (SOA).

Nel caso in esame, però, l’impresa mandante Alfredo Cecchini s.r.l. ha allegato in gara una attestazione SOA in prossimità di scadenza triennale, e, in corso di gara, allorché l’attestazione è venuta a scadenza, non ha prodotto alcuna comprova di avere richiesto alla SOA la verifica triennale e/o di avere ottenuto una rinnovata attestazione.

La stazione appaltante, in sede di verifica dei requisiti, si essa è stessa attivata, per accertare – ritiene la ricorrente – se la situazione fosse “recuperabile”.

L’esibizione della richiesta di verifica, o di rinnovo, nella pendenza della procedura di gara, si pone quale condizione necessaria per poter concorrere validamente ed è, inoltre, un incombente del tutto ragionevole e proporzionato. La s.a. non può, in tale ipotesi, operare in via di soccorso istruttorio, perché ciò si tradurrebbe in una indebita sostituzione alla diligenza esigibile in via ordinamentale da parte di tutti i concorrenti ed identificabile nella completezza della documentazione presentata a corredo dell’offerta, specie quando espressamente richiesta a pena di esclusione.

Nello specifico, l’impresa Alfredo Cecchini s.r.l. non ha superato alcuna verifica triennale dell’attestazione presentata in sede di gara, sicché detta attestazione è venuta meno a far data dal 2.12.2013;
ha ottenuto, solo in data 10.6.2014, una nuova attestazione SOA, con un vulnus temporale di qualificazione di oltre 6 mesi.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 87 E 88 D.LGS. N. 163/2006 E SMI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITÀ, CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. SVIAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L’offerta del r.t.i. aggiudicatario sarebbe nel complesso incongrua ed inattendibile essendo possibile rilevare una generale sottostima delle rese per lavorazioni, soprattutto per il contesto in cui è posizionata l’opera

In particolare:

II.

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