TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-05-27, n. 201002083

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-05-27, n. 201002083
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201002083
Data del deposito : 27 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02006/2009 REG.RIC.

N. 02083/2010 REG.SEN.

N. 02006/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2006 del 2009, proposto da:
V L, rappresentato e difeso dall'avv. V L, con domicilio eletto presso l’avv. V L in Bari, via Nicolai, 299;

contro

Ministero della Difesa-Direzione Generale Pensioni Militari, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento (Determinazione Dirigenziale Negativa n.1406/C) - Direzione Generale delle Pensioni Militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva III° Reparto - 7^ Divisione, nonché per la riforma del suddetto provvedimento di diniego n. 1406/C del 9.6.2009 con integrale accoglimento del presente ricorso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa-Direzione Generale Pensioni Militari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2010 la dott. F P e udito per la ricorrente il difensore avv. V L, nessuno comparso per il Ministero resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il Ten. Col. V L ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero della Difesa ha ritenuto non dipendenti da causa di servizio le patologie dallo stesso presentate.

Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto come allievo carabiniere ausiliario l’8.9.1993 presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento e di avere prestato servizio nel corso della carriera in diverse sedi, tra cui Bari, Firenze, Borgo Valsugana, Palermo, nonché all’estero. Ha dedotto che gli svariati e delicati incarichi svolti lo avevano minato nel fisico, procurandogli infermità invalidanti per le quali aveva richiesto il riconoscimento della dipendenza dal servizio prestato;
dopo numerosi esami ed accertamenti la Commissione Medica Ospedaliera aveva riconosciuto dipendenti da causa di servizio, ascrivendole alla VII categoria Tabella A nella misura massima, le seguenti patologie: gastroduodenite;
incontinenza cardias;
prostatite cronica;
note cliniche di colonpatia;
exeresi cisti mediastinica enterogena;
linfadenopatia ascellare sx;
ipercolesterolemia;
il ricorrente aveva quindi richiesto il riconoscimento della dipendenza di tali patologie da causa di servizio, chiedendo contestualmente la liquidazione dell’equo indennizzo relativo alla VI categoria Tabella A annessa al D.P.R. 834/81.

Tuttavia dopo nove anni dalla prima domanda (2.5.2000) e sette dalla seconda (24.5.2002) il Ministero aveva rigettato l’istanza ritenendo le infermità in questione non dipendenti da causa di servizio, conformandosi al parere espresso dal Comitato di Verifica nell’adunanza del 26.6.2008.

A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:



1. inosservanza del giusto procedimento e violazione di legge, in quanto l’istanza del ricorrente avrebbe dovuto essere valutata non secondo il procedimento di cui al d.p.r. 461/2001 ma secondo quello di cui al d.p.r. 349/94, che prevedeva il parere non vincolante del C.P.P.O., mentre era definitivo, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera in ordine alla dipendenza da causa di servizio;
il Comitato di Verifica aveva inoltre errato nella valutazione dei fatti, non considerando gli stress psico-fisici e le condizioni avverse ai quali era stato sottoposto il ricorrente, determinanti per la prostatite, la gastroduodenite, la colonpatia, l’incontinenza del cardias e la linfadenopatia ascellare sx, nonché l’esposizione ai campi elettromagnetici in alcuni campi di addestramento;
quanto alla contestata intempestività dell’istanza con riferimento alla cisti mediastinica, asportata nel 1991, in realtà l’istante aveva lamentato gli esiti e le problematiche recenti riconducibili all’intervento chirurgico;



2. erronea valutazione dei fatti, come emergente dalla perizia medica del dott. Z prodotta da ricorrente;



3. illogicità e carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

Si è costituito il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 13.5.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Quanto al primo motivo, relativo alla lamentata erronea applicazione del d.p.r. 461/2001, entrato in vigore il 22 gennaio 2002, deve rilevarsi infatti che il ricorrente ha depositato una prima istanza il 2.5.2000 e una successiva istanza il 24.5.2002;
contesta quindi l’applicazione della disciplina introdotta nel 2001, ed entrata in vigore nel 2002, deducendo la doverosa applicazione della normativa previgente del d.p.r. 349/94 e la violazione dei termini perentori per provvedere dalla stessa previsti.

Al riguardo deve però rilevarsi che anche i termini di cui all'art. 9 comma 2 d.p.r. n. 349 del 1994, così come quelli di cui al d.p.r. n. 461 del 2001, entro cui la p.a. deve pronunciarsi nella concessione dell'equo indennizzo, per costante giurisprudenza hanno natura ordinatoria e non perentoria (C. Conti reg. Friuli Venezia Giulia, sez. giurisd., 7 maggio 2007, n. 246, T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, 20 maggio 2004, n. 54), di tal che è esclusa ogni ripercussione della violazione degli stessi sulla validità del provvedimento finale, non perdendo l’amministrazione il potere di provvedere dopo la scadenza degli stessi nemmeno nella previgente disciplina.

Anche con riferimento alla asserita definitività del parere della commissione medica ospedaliera va precisato, peraltro, che la disposizione di cui all'art. 5 bis l. n. 472 del 1987, nel prevedere che i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, ha fatto espressamente salvo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, lasciando evidentemente aperta la possibilità di giudizi divergenti ai fini dei diversi benefici, senza che il contrasto di valutazione, connaturale al sistema, si risolva in violazione del giusto procedimento (e/o eccesso di potere per contraddittorietà);
solo recentemente, infatti, è stata sancita l'unicità dell'accertamento, prevedendosi espressamente che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, sulla quale deve pronunciarsi in ogni caso c.p.p.o. (che ha assunto la denominazione di Comitato di verifica) costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio (art. 12 d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461) (C.Conti reg. Puglia, sez. giurisd., 6 marzo 2003, n. 200).

Va poi osservato che, come nel precedente sistema, in cui il compito di accertare la dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti era svolto dalle c.m.o. e, in caso di richiesta di equo indennizzo, dal c.p.p.o., - ai sensi dell'art. 5 bis d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. in l. 20 novembre 1987 n. 472 che aveva esplicitamente abrogato l'art. 63 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092 - anche nell'attuale sistema delineato dall'art. 10 d.P.R. n. 461 del 2001, in cui tale compito è stato riconosciuto nei confronti del Comitato di Verifica, gli accertamenti svolti rientrano nella discrezionalità tecnica di detto organo consultivo, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica, sicché il sindacato di merito sulle stesse resta precluso al giudice amministrativo, mentre quello di legittimità è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati;
ipotesi queste che non sussistono nel caso di specie (Consiglio di Stato, sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889).

Nel merito va quindi ribadito che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti da parte delle commissioni mediche ospedaliere e del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (ora comitato per la verifica per le cause di servizio ai sensi dell'art. 10, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461), anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica di tali organi, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica.

Di conseguenza in materia il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice (Cons. Stato 10.07.2007 n. 3911, Cons. Stato 24.5.07 n. 2636, Cons. Stato 10.5.2007, n. 2177).

Per quanto poi riguarda specificamente l'equo indennizzo e l'ipotesi ricorrente di contrasto tra i giudizi dei due organi tecnici, la Commissione Medica Ospedaliera e il Comitato di Verifica per le cause di servizio, deve rilevarsi che i predetti pareri non sono da considerare pari ordinati in quanto la normativa di settore impone all'Amministrazione di seguire il giudizio del Comitato, costituendo questo - anche per la particolare e qualificata composizione di tale organo - un momento di sintesi finale della intera complessa procedura.

In pratica ciò comporta che da un lato, in caso di contrasto tra i due pareri, l'Amministrazione non deve esternare le ragioni in base alle quali aderisce al giudizio finale del Comitato, al quale la stessa deve necessariamente adeguarsi;
dall'altro il Comitato non ha l'obbligo di confutare analiticamente le argomentazioni della Commissione, dovendo solo tenerle presenti ai fini della formulazione del giudizio conclusivo (Consiglio Stato, sez. VI, 1 dicembre 2009, n. 7516, Consiglio Stato , sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3500).

Il Comitato di verifica sulle cause di servizio del Ministero dell'Economia e Finanze ha quindi il compito di esprimere un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera ed è pertanto l'unico organo competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata (Consiglio Stato , sez. III, 23 settembre 2009, n. 1599).

Ciò premesso, nella fattispecie il Comitato ha negato la dipendenza delle patologie dalle quali è affetto l'interessato sulla base delle seguenti considerazioni: quanto alla gastroduodenite, sul rilievo che si tratta di affezione prevalentemente a sfondo neuro-distonico endogeno, sull’insorgenza della quale non può avere influito, nemmeno a sotto il profilo concausale, il servizio reso;
quanto alla incontinenza del cardias, esiti di asportazione di cisti mediastinica, linfadenopatia ascellare sx, rilevando che non risultano sussistere nel tipo di prestazioni rese quei disagi e strapazzi di particolare intensità che avrebbero potuto prevalere, a livello concausale, sui fattori individuali;
quanto alle note cliniche di colonpatia, che si tratta di un disturbo funzionale a sfondo neuro distonico, sul quale non può avere influito il servizio reso, non caratterizzato da ripetitive condizioni di particolare gravosità;
quanto alla prostatite cronica, che si tratta di affezione di natura infettiva legata a fattori morbigeni ubiquitari rispetto alla quale il servizio ha costituito non un fattore causale ma solo un’occasione rivelatrice;
infine quanto alla ipercolesterolemia, che è patologia che riflette una particolare situazione costituzionale del metabolismo lipidico indipendente da fattori esogeni.

Nel caso in esame il Comitato di verifica ha quindi puntualmente svolto il proprio obbligo motivazionale chiarendo le ragioni per le quali, allo stato attuale delle conoscenze mediche, non può riconoscersi una eziologia professionale alle patologie che hanno colpito il ricorrente;
con riferimento alla divergenza dall'avviso espresso dalla Commissione, nel caso di specie il Comitato ha ampiamente dato conto delle ragioni per cui l’istanza è stata respinta, avendo l'organo tecnico fatto puntuale riferimento ai fattori scatenanti le varie affezioni;
si tratta di valutazioni di ordine squisitamente tecnico che, proprio in quanto tali, sfuggono al sindacato del giudice della legittimità.

L'amministrazione poi, in presenza di pareri medico legali di segno opposto sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta o della lesione sofferta dal pubblico dipendente, civile o militare che sia, non ha alcun obbligo di indicare le ragioni dell'opzione per quello reso dal Comitato di verifica, in quanto il d.p.r. n. 461 del 2001 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia de qua, ma impone all'organo di amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto.

Conseguentemente il provvedimento impugnato, che ha richiamato il parere del Comitato, risulta immune dai vizi denunciati.

Per tali ragioni, in conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono comunque giusti motivi per la compensazione integrale delle spese tra le parti.

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