TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-03-28, n. 201300436
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N. 00436/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00816/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
N R e M I, rappresentati e difesi dall'avv. S S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L D S in Bari, via Monte Grappa, n. 143;
contro
Comune di Monopoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F S in Bari, via Dante, n. 51;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
“della diffida per DIA 00009/2008 – N.0000407/2008 protocollo N. 0015553/2008 del 2 aprile 2008 successivamente spedita in data 8 aprile 2008 e notificata in data 9 aprile 2008 adottata dal responsabile del provvedimento Ing. Ronzino, avente ad oggetto: Diffida per DIA a carico del sig. R Nicola quale proprietario e committente delle opere edilizie abusivamente realizzate in questo Comune alla C.da Capitolo presso il villaggio Macchia di Mare (ex art. 27 comma 3 DPR 380/2001);
ove occorra, di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale a quelli sopra impugnati, anche endoprocedimentale, specialmente se citato in quelli innanzi epigrafati, anche se ignoto nel contenuto.”
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 18 luglio 2008,
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- della ordinanza per la demolizione di opere edilizie prot. 21627 reg. ord. N. 136 del 12 maggio 2008 e notificata in data 16 maggio 2008in danno del Sig. R Nicola quale proprietario e committente delle opere edilizie abusivamente realizzate in questo Comune alla C.da Capitolo presso il villaggio Macchia di Mare (ex art. 27 comma 3 DPR 380/2001);
ove occorra, di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale a quelli sopra impugnati, anche endoprocedimentale, specialmente se citato in quelli innanzi epigrafati, anche se ignoto nel contenuto.”
Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;
Visto il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 541 del 24 settembre 2008, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Carmine Rucireta e Vito Aurelio Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espongono in fatto i sig.ri N R e M I di essere proprietari dell’immobile sito nel Comune di Monopoli, alla C.da Capitolo, presso il villaggio Macchia di Mare, immobile destinato a villetta residenziale;riferiscono che nel mese di marzo 2007 avevano realizzato nell’area pertinenziale della suddetta abitazione un gazebo in legno;che, a seguito di denuncia anonima, gli agenti del Comando della Polizia Municipale del citato Comune avevano effettuato un sopralluogo e redatto il relativo verbale, n. 83 del 17 ottobre 2007, nel quale veniva rilevato che l’opera era stata realizzata da essi ricorrenti in assenza di denuncia di inizio di attività;aggiungono che il Comune resistente in data 30 novembre 2007 aveva adottato l’ordinanza di sospensione dei lavori rappresentando che data la tipologia delle opere si rendeva necessario acquisire apposita denuncia di inizio di attività.
Espongono altresì i ricorrenti che in data 4 gennaio 2008 avevano presentato la DIA in sanatoria e che il Comune di Monopoli con nota prot. n. 0015553/2008 del 2 aprile 2008, notificata in data 9 aprile 2008, aveva espresso parere negativo in quanto le opere necessitavano del permesso di costruire ancorchè in sanatoria e non della DIA.
I sig.ri R e I hanno quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 12 maggio 2008 e depositato il 9 giugno 2008 con il quale hanno chiesto l’annullamento della suddetta nota prot. n. 0015553/2008 del 2 aprile 2008 avente ad oggetto: “Diffida per DIA 00009-2008 –DIA prot. N. 0000407/2008 del 04/01/2008”.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure: 1. violazione degli artt. 20 e 19 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 23 del d.p.r. n. 380 del 2001, eccesso di potere;2. violazione del termine previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990;3. nullità del provvedimento di diniego del 2 aprile 2008 ex art. 21 septies della legge n. 241 del 1990;4. annullabilità del provvedimento emesso in data 2 aprile 2008 ex art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, violazione degli artt. 5, 6, 7, 8 e 10bis della legge n. 241 del 1990;4 (5) in subordine violazione di legge ex artt. 3, 6 e 10 del d.p.r. n. 380 del 2001, violazione ed erronea applicazione di legge;5 (6) in via ulteriormente subordinata i ricorrenti chiedono, in applicazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, di essere indennizzati di tutte le spese sostenute per la presentazione della DIA in sanatoria, ritenuta inefficace con il provvedimento impugnato, indennizzo che si sono riservati di determinare in corso di causa.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Monopoli chiedendo il rigetto del gravame.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 3 luglio 2008 e depositato il 18 luglio 2008, i sig.ri R e I hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza di demolizione prot. 21627 reg. ord. n. 136 del 12 maggio 2008, notificata in data 16 maggio 2008, in riferimento alle medesime opere edilizie di cui al provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
Avverso questo successivo provvedimento i ricorrenti hanno riproposto in via derivata le censure già dedotte con il ricorso introduttivo, nonchè profili di illegittimità propria in quanto tale provvedimento sarebbe tardivo per essere stato notificato oltre i 45 giorni dall’ordinanza di sospensione dei lavori del 30 novembre 2007 e nonostante la pendenza del ricorso al TAR avverso il diniego della DIA in sanatoria.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e parte resistente ha depositato una memoria per la camera di consiglio.
Alla camera di consiglio del 24 settembre 2008 con ordinanza n. 541, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
All’udienza pubblica del 5 aprile 2012 è stato disposto il rinvio della causa a data da destinarsi.
Il Comune di Monopoli ha presentato una memoria e note di replica per la successiva udienza di discussione nelle quali ha insistito per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 12 dicembre 2012 la causa è stata rinviata al 21 febbraio 2013;all’udienza pubblica del 21 febbraio 2013 la causa è stata infine chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo è infondato e va come tale respinto.
Con i primi tre motivi di ricorso, che il Collegio ritiene di poter affrontare in via unitaria, i sig.ri N R e M I hanno dedotto le seguenti censure: