TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-02-07, n. 201400349

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-02-07, n. 201400349
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201400349
Data del deposito : 7 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00169/2013 REG.RIC.

N. 00349/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00169/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 169 del 2013, proposto da:
C L, quale titolare dell’Istituto di vigilanza “La Pantera 1”, rappresentata e difesa dagli avv. M N, M A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.G D M in Lecce, via Monte San Michele N. 10;
Curatela del Fallimento dell'Istituto di Vigilanza La Pantera 1, rappresentata e difesa dall'avv. F F e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, via 95 Rgt.Fanteria 1;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brindisi, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliato presso la sede di quest’ultima in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento

del decreto del Prefetto della Provincia di Brindisi del 21.12.2012 prot. n. 2012/25903/1-6B-5/Area I Bis, notificato il 03.1.2013, con il quale "dal 1° febbraio 2013, è fatto divieto alla sig.ra L Caterina, titolare della ditta individuale "La Pantera 1" con sede in Ostuni, di proseguire l'esercizio dell'attività di vigilanza privata nei comuni di Ostuni, Carovigno e Cisternino per il mancato adeguamento delle caratteristiche, dei requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi alle disposizioni di cui al D.M. 1° dicembre 2012 n. 269 ed ai relativi allegati";
di ogni altro atto precedente e conseguente, ad esso comunque connesso;
per la condanna della Prefettura di Brindisi al risarcimento dei danni patiti e patendi ed alle spese, diritti ed onorari di causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori F F, Giovanni Pedone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra L Caterina è titolare di una ditta individuale denominata “Istituto di vigilanza la Pantera 1” che esercita attività di vigilanza privata, urbana e campestre nei territori dei Comuni di Ostuni, Cisternino e Carovigno in virtù di decreti del Prefetto della Provincia di Brindisi del 29 agosto 1990 e del 2.8.1996.

Avverso il decreto epigrafato, con il quale il Prefetto della Provincia di Brindisi ha fatto divieto alla ricorrente di proseguire l’attività di vigilanza privata nei Comuni di Ostuni, Carovigno e Cisternino per il mancato adeguamento delle caratteristiche, dei requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi alle disposizioni di cui al D.M. 1 dicembre 2012 n.269 , è insorta la sig.ra L deducendo le seguenti censure:

A) Violazione ed errata applicazione di legge degli artt. 133 e 134 del TULPS oltre che degli artt. 240 e segg. del R.D. n.635/1940 nonché violazione dei principi di cui agli artt. 39 e 97 della Costituzione - Inesistenza dei presupposti, illogicità,irragionevolezza – ulteriore violazione ed erronea applicazione degli artt. 133,134 e ss. del TULPS – violazione degli artt. 240 e ss. R.D. n.635/1940 – difetto di istruttoria – violazione norme tecniche, inesistenza dei presupposti – violazione dell’art.49 del trattato CEE – violazione degli artt. 39 e 41 della Cost. – manifesta ingiustizia – difetto di interesse pubblico – sviamento – violazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea decisione del 13 dicembre 2007 n.C-465/05.

- illegittimità dell’All. A al D.M. n.269/2010 di cui al punto 3.3. e dell’all.D punto 1.;

- illegittimità del’All. A punto 6.1. e dell’all F ( cauzione – patrimonio – personale netto).

B) violazione e falsa applicazione dell’art. 257 – quater del D.P.R. 153/2008 – violazione degli artt. 134 e 135 R.D. n.733/1931 – eccesso di potere per difetto di istruttoria – travisamento e/o erronea percezione dei fatti – mancata e/o errata valutazione dell’interesse pubblico – illogicità e difetto di motivazione.

Con memoria depositata in data 16 febbraio 2013 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Con atto depositato in data 5 novembre 2013 si è costituita in giudizio la Curatela del Fallimento dell’Istituto di Vigilanza “La Pantera 1” al fine di coltivare il ricorso introdotto dalla impresa fallita ricorrente.

Nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1. Il provvedimento prefettizio impugnato fonda le ragioni del divieto di prosecuzione dell’attività di vigilanza su una serie di considerazioni, ciascuna sufficiente a reggerne la legittimità, come di seguito specificate:

“ a seguito dell’istruttoria svolta, sono emerse le carenze sotto specificate:

- inadeguatezza del patrimonio individuale nell’ammontare indicato nell’all.F del D.M. 269/2010 e della prescritta cauzione;

- inesistenza delle certificazioni attestanti la regolarità contributiva;

- inesistenza della certificazione liberatoria attestante il rispetto del CCNL;

- mancanza delle prescritte polizze assicurative;

-nonostante il notevole lasso di tempo intercorso dal termine di adeguamento, la sig.ra L Caterina non ha prodotto alcuna documentazione comprovante il prescritto, obbligatorio adeguamento”.

Appare, in primo luogo, evidente come sia destituita in punto di fatto la censura con la quale la ricorrente sostiene che la valutazione prefettizia, a suo dire fondata sul necessario rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria e della contrattazione territoriale di secondo livello, sia esorbitante rispetto alle previsioni di cui all’art. 257 4 c. del R.D. 635/1940.

Piuttosto, ai sensi dell’art. 136 r.d. n. 773/31, “La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare”.

Dispone poi l’art. 257 quater comma 3 lett. a) r.d. n. 635/40 che: “Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato:

a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente;

b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508”.

Per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Il mancato rispetto degli obblighi nei confronti degli enti previdenziali costituisce il presupposto sufficiente per disporre la revoca della licenza ai sensi dell'art. 257 quater comma 3, lett. a), r.d. 6 maggio 1940 n. 635, per cui il fatto risulta di per sé idoneo a sorreggere il provvedimento impugnato” (C.d.S, VI, 30.1.2011, n. 723).

2.1. Tanto premesso, venendo ora al caso di specie, fra le ragioni dell’impugnato provvedimento vi è la “inesistenza delle certificazioni attestanti la regolarità contributiva”, oltre alla “carenza assoluta delle risorse finanziarie, in aggiunta al patrimonio personale netto, idonee a far fronte ai debiti tributari regolarmente accertati”.

Orbene, tali presupposti di fatto non sono stati in alcun modo smentiti dalla ricorrente, la quale non ha fornito alcuna prova dell’adempimento completo dei propri debiti assicurativi e previdenziali.

Risulta quindi evidente, da un lato, che il provvedimento impugnato ha fornito sufficiente motivazione e indicazione dell’iter logico giuridico e della normativa applicata e, dall’altro, nel complesso, la situazione finanziaria dell’istituto, specie se considerata nella pluralità delle contestazioni mosse, offre una prova sufficiente della sussistenza di numerose, reiterate e gravi anomalie tali da integrare senz’altro gli estremi della inosservanza delle obbligazioni inerenti il corretto funzionamento dell’attività di vigilanza e delle condizioni imposte dalla licenza.

2.2. Per tali ragioni, è evidente l’infondatezza dei rilievi di parte ricorrente, circa il parziale adempimento dei suddetti obblighi atteso che l’ingente posizione debitoria, come risulta inequivocabilmente dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione intimata - relazione del Dirigente dell’area I bis del 28 febbraio 2012 -, ammonta alla data del 6.10.2011, per sola imposta ad Euro 7.440.256,88;
a ciò aggiungasi che il piano di rateizzazione presentato a Equitalia, dapprima concesso, è stato poi revocato a seguito dei mancati versamenti concordati.

2.3. Peraltro, la situazione debitoria suindicata risulta risalente nel tempo, dato che già con nota dell’1 dicembre 2008, la Prefettura di Brindisi comunicava alla sig.ra L Caterina l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca della licenza a causa della esposizione debitoria verso enti pubblici e previdenziali (INPS,INAIL e Agenzia delle Entrate), sicchè, può sostenersi che le difficoltà economiche incontrate dall’Istituto hanno natura persistente e irreversibile.

3. Le considerazioni innanzi espresse sono sufficienti a reggere la legittimità del provvedimento impugnato e, conseguentemente, il ricorso va rigettato.

Il rigetto del ricorso sotto gli aspetti suindicati, rende irrilevante l’impugnativa del d.m.

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