TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-03-27, n. 202300191

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-03-27, n. 202300191
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300191
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2023

N. 00191/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00276/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 276 del 2018, proposto da
R.R.D. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M T C in Latina, via G.B Vico, 46;

contro

Comune di Ceccano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione

dell’ordinanza del Comune di Ceccano, n. 05 del 06/02/2018 pubblicata sull'albo pretorio online del sito web istituzionale del Comune di Ceccano dal 06/02/2018 al 21/02/2018, avente ad oggetto: messa in sicurezza strada Via Madonna del Carmine con particolare riguardo all'incrocio con Via Fiano – istituzione transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,00 T (Fig. II 68 Art. 118) – limite massimo di velocità 50Km/ore (Fig. II 50 Art. 116) divieto di sosta (Fig. II 74 Art. 120) Divieto di fermata (Fig. II 75 Art. 120), nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e consequenziale o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza cautelare n. 89/2018 del 24 maggio 2018;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 17 febbraio 2023, tenutasi “da remoto” in videoconferenza, il dott. I C e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, la R.R.D. S.r.l. chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento in epigrafe con il quale, intervenendo ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), il Sindaco di Ceccano, dopo lamentele di privati e un sopralluogo della Polizia Locale, aveva ordinato il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,00 t., imposto il limite di velocità di 50 km/h, il divieto di sosta e fermata e il rifacimento delle strisce di delimitazione della carreggiata, nel tratto “via Madonna del Carmine – Strada n. 27 Campanaro/Fiano – e n. 28 Micheli/Bartilotti nei pressi dell’incrocio con via Fiano”.

La ricorrente, in sintesi, lamentava quanto segue.

“VIOLAZIONE DI LEGGE.

VIOLAZIONE ART

50 TUEL n. 267/2000. CARENZA DI CONTRADDITTORIO - ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO ED ERRONEA. VALUTAZIONE DEI FATTI”.

Il Sindaco non aveva la competenza per adottare l’ordinanza impugnata, applicandosi l’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, che ha attratto l’originaria competenza del Sindaco a limitare la circolazione di veicoli di cui all’art. 7 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

Nel caso l’intervento fosse stato ricondotto nell’alveo degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., ne erano assenti i presupposti necessari, quali: l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data per il rischio di danno incombente, l’impossibilità a far fronte con i mezzi ordinari, la precisa indicazione del limite temporale.

In realtà nel caso di specie ben si poteva intervenire con i mezzi ordinari e non era in alcun modo chiarita la modalità con la quale il Comune aveva svolto la sua istruttoria.

La ricorrente aveva iniziato la propria attività di autodemolizione e recupero rifiuti sul tratto di strada interessato dal passaggio degli automezzi pesanti che vi si indirizzavano per due o tre volte la settimana, da oltre trenta anni, e non erano mai state sollevate lamentele da parte degli abitanti limitrofi o rilevate situazioni di pericolo.

Con l’ordinanza in epigrafe la domanda cautelare era respinta.

All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 17 febbraio 2023 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio rileva, dalla motivazione del provvedimento impugnato, che lo stesso è stato adottato richiamando l’art. 50 del T.U.E.L. oltre che l’art. 7 del Codice della Strada.

L’art. 7 del Codice della Strada prevede che;
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:… b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale… ”.

Ebbene, la questione sulla competenza alla limitazione della circolazione dei veicoli è stata da tempo risolta dalla giurisprudenza, nel senso che spetta al dirigente comunale il potere di emanare provvedimenti diretti a regolare la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato, a nulla rilevando in contrario che il combinato disposto di cui agli art. 6 e 7 codice della Strada, attribuisca al Sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati: tale combinato disposto deve essere, infatti, letto in coordinamento con il T.U.E.L. – norma successiva al Codice della Strada - che attribuisce ai dirigenti comunali la competenza ad adottare tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale. Devono, quindi, ritenersi ricompresi nell'ambito delle competenze dei dirigenti anche i provvedimenti che gli art. 6 e 7 del Codice della Strada attribuiscono espressamente al Sindaco, trattandosi di atti che per un verso non implicano l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ma di gestione ordinaria, e per altro verso non rientrano nelle deroghe di cui agli art. 50 e 54, T.U.E.l. (per tutte, TAR Veneto, Sez. I, 3.4.13, n. 494).

Dato che il Sindaco di Ceccano, nel provvedimento impugnato, ha anche richiamato l’applicazione dell’art. 50, in questa sede rileva il relativo comma 5, secondo il quale: “ In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regio nali”.

Nel caso di specie, però, non si rinvengono i presupposti di cui alla norma in esame per legittimare l’intervento d’urgenza del Sindaco, che ha inciso significativamente sulla legittimazione e interesse della ricorrente, che beneficiava da anni del transito dei mezzi di trasporto a servizio della sua attività.

In primo luogo, difetta il requisito dell’urgenza, in quanto il Sindaco ha adottato il provvedimento il 6 febbraio 2018, dopo oltre tre mesi dall’accertamento della Polizia Locale, richiamato nello stesso provvedimento, tenutosi il 28 ottobre 2017.

Non è contenuto, poi, nel provvedimento impugnato, alcun riferimento all’impossibilità di provvedere con mezzi ordinari alle – peraltro generiche - “lamentele” di alcuni cittadini al fine di mettere in sicurezza la strada. Così come non è indicata la ragione per la quale è inibito il traffico proprio ai mezzi pesanti con massa superiore a 7 tonnellate, tenuto conto del ciclo di percorrenza di tali mezzi e in assenza di motivazione sulle ragioni per la quali la sicurezza non poteva essere rispettata con l’imposto limite di velocità, come per gli altri veicoli.

E’ stato in merito riconosciuto che l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l'urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile (per tutte: TAR Campania, Na, Sez. V , 24.3.17, n. 1624).

Dalla lettura del provvedimento impugnato tutti tali presupposti erano assenti, limitandosi lo stesso a richiamare soltanto le lamentele dei cittadini di Via del Carmine e il sopralluogo della Polizia Locale, tutti elementi che escludono l’urgenza o l’inutilizzabilità di mezzi ordinari. E’ di conseguenza mancata una adeguata istruttoria e una corretta motivazione ai fini dell’adozione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.

Alla luce di quanto dedotto il ricorso deve quindi essere accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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