TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2010-12-10, n. 201001550
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N. 01550/2010 REG.SEN.
N. 00772/1993 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 1993, proposto da T S, rappresentata e difesa dall’Avv. V C, con elezione di domicilio in Campobasso, corso Umberto I, n. 43,
contro
il Ministero della Pubblica Istruzione, il Provveditorato agli studi di Campobasso, la Sovrintendenza scolastica interregionale Abruzzo - Molise, la Ragioneria Regionale dello Stato, sede dell’Abruzzo, il Ministero del Tesoro, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p. t., tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede, in Campobasso, via Garibaldi n. 124, sono legalmente domiciliati,
nei confronti di
M A, controinteressata, rappresentata e difesa dagli avv.ti A C e B C, con domicilio eletto in Campobasso, via Principe di Piemonte, presso lo studio Bucci,
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1)il decreto n. 14520 datato 12.11.1993, successivamente pervenuto alla interessata, con il quale il Provveditore agli Studi di Campobasso ha annullato la nomina in ruolo conferita alla ricorrente;2)tutti gli atti preordinati, consequenziali o connessi, compreso il decreto della Sovrintendenza scolastica regionale Abruzzo-Molise datato 14.8.1982 n. 6229 di rettifica della graduatoria concorsuale, per la posizione della ricorrente e successive note di motivazione;nonché per la declaratoria del diritto alla permanenza nella posizione di nominata nei ruoli per l’insegnamento di filosofia, scienze dell’educazione e storia;
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la memoria illustrativa della parte ricorrente;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Amministrazione intimata, nonché la comparsa di costituzione della parte controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2010, la relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti;
Uditi, altresì, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La ricorrente, avendo partecipato al concorso per titoli ed esami per la copertura di posti nelle scuole secondarie, per la classe XLIII (filosofia, scienze dell’educazione e storia), per la Regione Molise, si collocava al secondo posto, con punti 82, nella graduatoria pubblicata dal Provveditore agli Studi di Campobasso, in data 17.9.1993. Ricevuta la nomina, prendeva servizio presso il liceo classico di Campobasso. Sennonché. Con successivo atto, la sua nomina veniva annullata e la sua posizione in graduatoria attribuita alla parte controinteressata. Insorge per impugnare i seguenti atti: 1)il decreto n. 14520 datato 12.11.1993, successivamente pervenuto alla interessata, con il quale il Provveditore agli Studi di Campobasso ha annullato la nomina in ruolo conferita alla ricorrente;2)tutti gli atti preordinati, consequenziali o connessi, compreso il decreto della Sovrintendenza scolastica regionale Abruzzo-Molise datato 14.8.1982 n. 6229 di rettifica della graduatoria concorsuale, per la posizione della ricorrente e successive note di motivazione;nonché per la declaratoria del diritto alla permanenza nella posizione di nominata nei ruoli per l’insegnamento di filosofia, scienze dell’educazione e storia. Deduce i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dei principi in materia di trasparenza amministrativa e buona amministrazione, violazione dell’art. 97 Costituzione, violazione della legge n. 241 del 1990 e della legge n. 15/1968, violazione del bando di concorso del 23.3.1990, violazione della normativa in materia di concorsi nelle scuole, violazione legge n. 417/1974 e legge n. 270/1982 e s.m.i.
Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo la infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
Si costituisce la parte controinteressata, per resistere nel giudizio.
Con la ordinanza n. 564 del 1993, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della parte ricorrente.
All’udienza del 20 novembre 2010, la parte ricorrente e l’Amministrazione resistente dichiarano di aver perso interesse alla decisione del ricorso. La causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è improcedibile, stante il sopravvenuto difetto di interesse.
III – Invero, con il provvedimento n. 17018 datato 13.12.1993, il Provveditorato agli Studi di Campobasso ha riassunto in servizio la ricorrente, facendo rivivere il provvedimento di nomina in ruolo. Successivamente, nel 1998, la ricorrente ha accettato la nomina in ruolo a tempo indeterminato. Lo stato di servizio della ricorrente da atto che la sua nomina in ruolo ha decorrenza giuridica dal 1°.