TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2010-07-29, n. 201003526

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2010-07-29, n. 201003526
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201003526
Data del deposito : 29 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06200/2010 REG.RIC.

N. 03526/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 06200/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6200 del 2010, proposto da S S, rappresentato e difeso dagli avv.ti A S e L S, e con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Napoli in Roma, via Costantino Morin 1;


contro

il Comune di Ardea, rappresentato e difeso dall'avv. P M e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina 55;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione prot. 32919 del 5.9.2003 a firma del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica Geom. Enzo Traietti con la quale è stato espresso parere negativo ex art. 32 L. n.47/1985 ai soli fini paesaggistici relativamente ad opere abusive consistente in una costruzione ad uso residenziale nel Comune di Ardea , via Lungomare degli Ardeatini n. 323, nel N.C.E.U. al foglio particella n.655;

- del provvedimento prot. 17639 del 6 aprile 2010, notificato l'11 maggio 2010, di diniego di sanatoria di cui all'istanza del 2.9.1986 prot. 23299/86 pratica n.7461 presentata a nome di Nasso Roberto e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;.

- della ordinanza di demolizione n. 42 del 22 aprile 2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ardea;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del 28 luglio 2010 il cons. G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che tutte le censure del ricorso (ad eccezione di quelle di illegittimità derivata) si riferiscono a un diniego di condono e al pregresso e presupposto parere negativo di cui alla determinazione prot. n. 32919 del 5 settembre 2003;

Considerato che la suddetta materia rientra nella competenza altra Sezione di questo T.a.r.;

Ritenuto, per quanto sopra, di accogliere a termine l'istanza cautelare, sino alla pronuncia, alla prima Camera di consiglio utile, della competente Sezione di questo Tribunale, cui il fascicolo di causa verrà trasmesso.

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