TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2010-07-29, n. 201003526
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N. 03526/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 06200/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6200 del 2010, proposto da S S, rappresentato e difeso dagli avv.ti A S e L S, e con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Napoli in Roma, via Costantino Morin 1;
contro
il Comune di Ardea, rappresentato e difeso dall'avv. P M e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina 55;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione prot. 32919 del 5.9.2003 a firma del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica Geom. Enzo Traietti con la quale è stato espresso parere negativo ex art. 32 L. n.47/1985 ai soli fini paesaggistici relativamente ad opere abusive consistente in una costruzione ad uso residenziale nel Comune di Ardea , via Lungomare degli Ardeatini n. 323, nel N.C.E.U. al foglio particella n.655;
- del provvedimento prot. 17639 del 6 aprile 2010, notificato l'11 maggio 2010, di diniego di sanatoria di cui all'istanza del 2.9.1986 prot. 23299/86 pratica n.7461 presentata a nome di Nasso Roberto e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;.
- della ordinanza di demolizione n. 42 del 22 aprile 2010.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ardea;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del 28 luglio 2010 il cons. G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che tutte le censure del ricorso (ad eccezione di quelle di illegittimità derivata) si riferiscono a un diniego di condono e al pregresso e presupposto parere negativo di cui alla determinazione prot. n. 32919 del 5 settembre 2003;
Considerato che la suddetta materia rientra nella competenza altra Sezione di questo T.a.r.;
Ritenuto, per quanto sopra, di accogliere a termine l'istanza cautelare, sino alla pronuncia, alla prima Camera di consiglio utile, della competente Sezione di questo Tribunale, cui il fascicolo di causa verrà trasmesso.