TAR Aosta, sez. I, sentenza 2022-01-20, n. 202200002

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2022-01-20, n. 202200002
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202200002
Data del deposito : 20 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2022

N. 00002/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00034/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 34 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in qualità di genitori legali rappresentanti del figlio minorenne -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michel Breuvé in Aosta, Frazione Porossan La Chapelle 138;

contro

Regione Autonoma Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F P, R J, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, corso Stati Uniti, 45;

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dei risultati di fine anno della classe -OMISSIS-, -OMISSIS-, come resi noti e attraverso cui lo studente è stato reso edotto di non esser stato ammesso alla classe successiva;

- del verbale del Consiglio della classe -OMISSIS-, -OMISSIS-, del -OMISSIS-, relativo allo scrutinio finale, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunno alla classe successiva, e delle proposte di vote (relativamente alle insufficienze riportate, e al voto di condotta);

- dei verbali del Consiglio della classe -OMISSIS-, -OMISSIS-, sessioni del -OMISSIS- e del -OMISSIS-;

- del giudizio di non ammissione dello studente alla classe successiva;

- della pagella scolastica dello studente, classe -OMISSIS-, -OMISSIS-, del -OMISSIS-, relativamente alle insufficienze riportate, e al voto di condotta;

- della programmazione disciplinare di classe -OMISSIS-, -OMISSIS-, relativa all'a.s. -OMISSIS-, laddove adottata;

- dei programmi didattici -OMISSIS-, adottati e soprattutto effettivamente svolti, relativi a tutte le discipline seguite dallo studente;

- dei criteri (e delle griglie) di correzione, valutazione e ammissione alla classe successiva per l'anno scolastico -OMISSIS-, laddove adottati;

- del PTOF adottato dal Collegio docenti per l'anno -OMISSIS-, con relativo atto di adozione del -OMISSIS-, in parte qua riguardante gli aspetti rilevanti per lo studente;

- delle verifiche scritte, orali e pratiche svolte dallo studente durante l'anno scolastico -OMISSIS- nelle discipline -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, relativamente alle insufficienze riportate;

- dei registri personali dei docenti della classe -OMISSIS-, -OMISSIS-, relativi all'anno scolastico -OMISSIS-, e il registro elettronico;

- delle misure misure attuate a seguito dell'-OMISSIS- cui è stato vittima l'allievo in data -OMISSIS-, e di tutti gli atti, disposizioni o scelte dei singoli docenti, comunque denominate, successive a tale data e concernenti le prove a cui l'allievo è stato sottoposto a fine anno scolastico;

- della valutazione del Consiglio di Classe di attivare o meno un PdP con riferimento allo studente;

- del registro di classe -OMISSIS-, -OMISSIS-, relativo all'anno scolastico -OMISSIS- e i relativi provvedimenti disciplinari, oltre che delle note didattiche e disciplinari;

- della nota disciplinare -OMISSIS- risultante dal del verbale del Consiglio della classe -OMISSIS-, -OMISSIS-, del -OMISSIS-, relativo allo scrutinio finale;

- delle circolari sugli scrutini e sulle operazioni finali adottate dall'Istituto indicato in epigrafe;

- della relazione finale della classe -OMISSIS-, -OMISSIS-, relativa all'a.s. -OMISSIS-;

- di ogni atto istruttorio, parere, comunicazione, ovvero ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche di estremi ignoti;

nonché per la condanna

- previo accertamento e dichiarazione della responsabilità del -OMISSIS-, della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e del Ministero dell'Istruzione, a risarcire tutti i danni, patiti e patiendi dallo studente, e genitori, in dipendenza dell'illegittimo operato emergente dalle ragioni di ricorso, nella misura in seguito indicata o in quella ritenuta di giustizia, quantificandoli e liquidandoli, con interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di insorgenza sino alla data di effettivo pagamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle d'Aosta e del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Gli odierni ricorrenti, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minorenne, impugnano il giudizio di non ammissione alla classe successiva (-OMISSIS-), presso il Liceo di appartenenza, reso noto in data -OMISSIS-, e tutti gli altri atti indicati in epigrafe con richiesta di annullamento degli stessi e conseguente ammissione del minore alla classe successiva, nonché la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patiendi dallo studente.

All’esito del consiglio di classe, tenutosi in data -OMISSIS-, l’alunno riportava insufficienze nelle materie di -OMISSIS- e -OMISSIS- (-OMISSIS-), con l’aggiunta di -OMISSIS-, -OMISSIS-, nonché con voto di -OMISSIS- in condotta a causa di nota scritta per gravi violazioni del Regolamento di Istituto (-OMISSIS-).

A fondamento dell’impugnazione sono stati dedotti:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis, legge 241/1990, e/o corrispondenti norme della legge regionale 19/2007 per mancata comunicazione specifica sia tempestivamente delle asserite gravi carenze dello studente, sia del precedente disciplinare, che infine del rischio concreto di non ammissione alla classe successiva, di cui si è avuto conoscenza per la prima volta in data -OMISSIS-;
violazione dell'art. 1, co. 7, del DPR n. 122/2009 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 59/2004 con riferimento all’attivazione delle attività di recupero, o anche di attivazione di un piano didattico personalizzato;
eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà manifesta e sviamento della causa tipica nella decisione di non ammissione, tenuto conto del superamento da parte dello studente del concorso -OMISSIS-;

2. violazione e falsa applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali in tema di motivazione degli atti che hanno portato alla non ammissione immediata;
infine eccesso di potere per travisamento delle circostanze, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento nella sorte subita dallo studente.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell’istruzione e la Regione Autonoma della Valle d’Aosta che hanno contestato la fondatezza delle doglianze tutte dedotte in ricorso di cui ha chiesto la reiezione.

Respinte sia l’istanza di misure cautelari monocratiche sia l’istanza cautelare collegiale, ritenendosi insussistenti i presupposti di cui agli artt. 55 e 56 c.p.a., all’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi nel merito infondato per le ragioni di seguito esposte, potendosi prescindere dalle eccezioni in rito sollevate dalle amministrazioni resistenti.

Relativamente al primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano la mancata comunicazione ai genitori delle gravi carenze dello studente, del precedente disciplinare e, infine, del rischio concreto di non ammissione alla classe successiva, va in primo luogo rilevata la inapplicabilità al caso di specie dell’art. 11 del d.lgs. n. 59/2004, la cui violazione è dedotta dai ricorrenti.

Invero, il decreto succitato è relativo alla scuola dell’infanzia e alla scuola secondaria di primo grado, e non anche a quella di secondo grado, frequentata dall’alunno della cui non ammissione si discute.

Ne consegue la non applicabilità della norma al caso in esame.

In secondo luogo, non persuade la tesi che i ricorrenti abbiano appreso per la prima volta delle gravi carenze dello studente e del precedente disciplinare soltanto a seguito della comunicazione degli esiti dello scrutinio finale, dal momento che essi risultavano pacificamente riscontrabili mediante accesso al registro elettronico e tenuto altresì conto, da un lato, dell’impegno sottoscritto a verificare con continuità il rendiconto scolastico (-OMISSIS-) e, dall’altro, delle dichiarazioni, negli scritti difensivi, che i genitori non si erano mai sottratti alle occasioni di colloquio programmate con il corpo docente, avevano avuto notizia indiretta dal figlio dell’episodio produttivo della misura disciplinare e avevano attivato lezioni private in varie materie.

D’altra parte già al termine del I quadrimestre il minore riportava -OMISSIS- insufficienze, inserite all’interno del registro elettronico e, dunque, a disposizione dei genitori.

Vieppiù, i ricorrenti erano a conoscenza delle difficoltà del figlio sin dalla classe -OMISSIS-, al termine della quale lo studente riportava ben -OMISSIS- insufficienze, ma veniva ugualmente ammesso alla classe successiva in virtù dell’Ordinanza del MIUR n. 11 del 16 maggio 2020.

Più in generale la giurisprudenza ha costantemente rilevato che la sussistenza di numerose insufficienze costituisce un elemento idoneo a giustificare la non ammissione alla classe successiva, anche a prescindere dallo specifico tenore e contenuto delle disposizioni di riferimento, fermo restando che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dalle pubbliche amministrazioni – tra cui quelle scolastiche - è consentito solo qualora emerga un’irragionevolezza o un’illogicità del provvedimento (TAR Lazio, Sez. III bis, 11.10.21, n. 10442);
inoltre secondo un ulteriore, consolidato, orientamento giurisprudenziale (TAR Puglia, Lecce, n.252/2015;
TAR Piemonte, n.155/2015;
TAR Lazio, Sez. III bis, n.13155/2014 e n. 3468/2014;
TAR Abruzzo – Pe, sez. I, 15 aprile 2013, n.232) l’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” - sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso (v. anche: TAR Campania, Napoli, n. 4799/2009;
TAR Abruzzo, Pescara, n. 455/2008), a fronte dei quali l’ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo (in termini: Tar Lombardia, Milano, 15.1.15, n.78), come peraltro proprio nel caso di specie appare verificarsi in ragione del migliore rendimento scolastico conseguente alla ripetizione della classe.

Le censure sollevate con il primo motivo di ricorso sono, pertanto, infondate.

Con il secondo motivo di ricorso, poi, i ricorrenti contestano la violazione di varie disposizioni di legge che, a loro dire, avrebbero comportato un’erronea valutazione dell’alunno in sede di scrutinio.

Anche in tal caso, si invocano erroneamente norme inconferenti, quali l’art. 6 del d.lgs n.62 del 2017, disciplinante valutazione, scrutini ed esami della scuola secondaria di primo grado e, pertanto, non applicabile alla fattispecie oggetto del presente gravame.

Ciò premesso, si ritiene che il giudizio di non ammissione sia stato correttamente motivato dal Consiglio di classe in relazione sia alle votazioni insufficienti risultanti dal verbale, sia alla condotta tenuta dall’alunno nel corso dell’anno scolastico, rientrando la valutazione nella discrezionalità propria del Consiglio.

Difatti, “la determinazione di mancata promozione di uno studente alla classe superiore è assunta dal consiglio di classe nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici formulati in ciascuna materia dai rispettivi docenti, dai quali emerge una globale valutazione sul livello di apprendimento e di preparazione nel complesso raggiunto dall’alunno. Tale apprezzamento è, quindi, insindacabile, in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti dell’illogicità e della contraddittorietà manifeste, in quanto, diversamente opinando, l’adito giudice amministrativo finirebbe per invadere indebitamente l’area del merito valutativo riservata al succitato organo tecnico” (Cfr. Tar Lazio, II-bis, 3465/2014).

Inoltre, occorre precisare che in merito alla valutazione di condotta, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, il Consiglio di classe, nell’attribuire il voto al minore, si è correttamente riportato a quanto previsto nel PTOF, il quale prevede che all’alunno, che sia stato richiamato verbalmente dai docenti e/o dal Dirigente per gravi violazioni del Regolamento di Istituto ed ha ricevuto sanzione formale, sia assegnato un -OMISSIS-.

Ad ogni modo, tale voto non è stato di per sé determinante della non amissione alla classe -OMISSIS-.

Conclusivamente, nel caso di specie la motivazione formulata dall’Istituto non appare né illogica né irragionevole e, come noto, la valutazione finale non deve tradursi necessariamente in una media aritmetica dei voti conseguiti da parte dell’alunno, ma richiede un’analisi complessiva e sintetica delle attività svolte, analisi presente nella valutazione finale.

Alla luce delle riportate e diffuse insufficienze in materie portanti, non appaiono pertinenti le osservazioni dei ricorrenti, non potendosi neppure invocare l’avvenuto superamento della prova di ingresso alle -OMISSIS-, evidentemente parametrate su diverse modalità valutative: trattasi, invero, di un test di cultura generale a scelta multipla non in grado di verificare le capacità critiche e di rielaborazione richieste in un progressivo percorso di crescita durante il quinquennio di un Liceo -OMISSIS-.

Infine, relativamente alla domanda risarcitoria, va osservato che l’assenza dei denunciati profili di illegittimità nella contestata azione amministrativa esclude in radice la configurabilità di un danno necessariamente connotato in termini di ingiustizia per poter accedere alla correlata tutela risarcitoria.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

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