TAR Bologna, sez. I, sentenza 2017-04-19, n. 201700310
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Pubblicato il 19/04/2017
N. 00310/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2016, proposto da:
Bainvest s.r.l. e S.T.A. s.r.l. a Socio unico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., società rappresentate e difese dagli avvocati F D e L S, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, piazza Aldrovandi n. 3;
contro
Comune di Rimini, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M A F ed E F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F B, in Bologna, Strada Maggiore n. 31;
Provincia di Rimini, non costituita in giudizio;
Regione Emilia – Romagna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del P.S.C. -Piano Strutturale Comunale- e del R.U.E. -Regolamento Edilizio ed Urbanistico- del comune di Rimini, relativamente e limitatamente alle parti di detti strumenti urbanistici di interesse delle ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2017, il dott. U G e uditi, per le parti, i difensori avv. L S e avv. F B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente controversia ha, quale oggetto, l’impugnativa del P.S.C. -Piano Strutturale Comunale- e del R.U.E. -Regolamento Edilizio ed Urbanistico- del comune di Rimini, relativamente e limitatamente alle parti di detti strumenti urbanistici di interesse delle ricorrenti: BAINVEST s.r.l. e S.T.A. s.r.l a socio unico, società rispettivamente proprietaria e conduttrice in locazione di un fabbricato industriale sito in comune di Rimini, alla via Casalecchio, nei pressi dell’aeroporto cittadino. A sostegno dell’impugnativa, le ricorrenti deducono motivi in diritto rilevanti: eccesso di potere, sotto i profili di carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, equivocità e contraddittorietà;nonché violazione degli artt. A-5, A-16 e 19 della L.R. Emilia – Romagna n. 20 del 2000 e dell’art. 26 del D.P.R. n. 495 del 1992;violazione dell’art. 2195 cod.civ. e dell’art. 19 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Il comune di Rimini, costituitosi in resistenza, in via pregiudiziale ritiene inammissibile il ricorso, in quanto ritiene che le censure in esso contenute siano dirette a sindacare nel merito l’azione amministrativa, nella specie consistente in scelte di pianificazione urbanistica del territorio non soggette al controllo di legittimità del giudice amministrativo, se non nel caso – nella specie ritenuto non ricorrente - di palese travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza delle stesse. In subordine, il Comune chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.
Alla pubblica udienza del giorno 18/1/2017, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale. Il Collegio ritiene di non dovere esaminare la pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente comune di Rimini, in ragione dell’infondatezza del gravame nel merito.
Con il primo mezzo d’impugnazione, le ricorrenti ritengono illegittime le previsioni del R.U.E. approvato, laddove esse inseriscono il suddetto fabbricato industriale e la circostante area tra gli A.A.P, – Ambiti Agricoli periurbani”, e, ulteriormente, laddove classificano l’edificio quale “impianto produttivo isolato in territorio rurale”, ponendolo, a dire delle stesse- in posizione irragionevolmente esterna rispetto al “perimetro del centro urbanizzato” come esso è stato individuato e localizzato nello stesso R.U.E. Le ricorrenti contestano, inoltre, le concordanti previsioni degli strumenti urbanistici P.S.C. e R.U.E. approvati, nelle parti in cui si prevedono, riguardo al suddetto fabbricato, n. 2 fasce di rispetto profonde 20 metri a protezione della via Casalecchio e della via Roncona. (v. ricorso pag. 6). Il motivo è palesemente infondato, posto che la scelta urbanistica effettuata dal Comune e dalla provincia di Rimini, anche a volere lasciare in disparte la pur dirimente considerazione in ordine alla amplissima discrezionalità di cui sono dotati i suddetti enti territoriali, riguardo alla pianificazione del territorio contenuta negli strumenti urbanistici locali, appare del tutto coerente rispetto all’ubicazione del fabbricato, posto in prossimità dell’Aeroporto riminese, in una zona ove non è oggettivamente riscontrabile continuità di edificazione (v. doc. fotografica perimetro del territorio urbanizzato doc. n. 4 del Comune ). Il Collegio ritiene inoltre che tale scelta sia pienamente legittima, soprattutto in considerazione del fatto che essa tiene doverosamente conto della situazione giuridica del fabbricato quale manufatto abusivo, in quanto realizzato in area soggetta a vincolo aeroportuale di inedificabilità assoluta. La riferita situazione di insanabilità edilizia del fabbricato è stata definitivamente accertata, in riferimento al condono edilizio di cui alla L. n. 47 del 1985, dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2440 del 2007 resa inter partes ed è stata inoltre accertata, in riferimento al condono edilizio di cui all’art. 39 L. n. 724 del 1994, con sentenza di questa Sezione con la quale, alla stessa udienza pubblica del 18/1/2017 nella quale è stata decisa la presente causa, è stato respinto il ricorso R.G. 613/2008 proposto dal sig. Daniele Bartolini, quale coerede del sig. Divo Bartolini e quale Consigliere delegato di Bartolini s.p.a. avverso i dinieghi di condono edilizio opposti dal Comune di Rimini alla società. Di qui, pertanto, la piena legittimità della quanto mai peculiare (ma logica) classificazione del fabbricato abusivo in questione quale “impianto produttivo isolato in territorio rurale”. Anche il secondo mezzo di impugnazione è infondato, risultando del tutto chiara la norma di cui all’art. 77, comma 2 del R.U.E., nel consentire, per gli edifici esistenti disciplinati dalla stessa, la conservazione della tipologia d’uso preesistente (nella specie: autotrasporto). Per quanto attiene, invece, gli ulteriori usi consentiti nell’edificio in caso di cambio dell’attività in esso svolta, è lo stesso art. 77 comma 3 lett. e) R.U.E. ad indicare quali attività possono subentrare a quelle già in atto (fermi restando, tuttavia, nella specie, i dubbi circa l’interesse delle ricorrenti alla censura, tenuto conto che, secondo la disciplina del R.U.E., costituisce presupposto indefettibile per ottenere l’assenso alla modificazione della destinazione d’uso dell’immobile, la situazione di legittimità dello stesso). Dalle considerazioni che precedono deriva conseguentemente l’evidente inconsistenza della censura rilevante la presunta equivocità della suddetta normativa.
Anche l’ulteriore motivo di ricorso non coglie nel segno. Sulla questione relativa all’attuale vigenza o no dei vincoli aeroportuali e delle limitazioni imposte per la sicurezza del traffico aereo nelle mappe aeronautiche previste dai DD.MM. 27/2/1970 e 28/1/1976 (vincoli riprodotti nei nuovi strumenti urbanistici tramite la c.d. “Tavola dei vincoli” di cui all’art. 19 L.R. Emilia – Romagna n. 20 del 2000), il Collegio ritiene del tutto condivisibile la tesi del Comune, con la quale si sostiene che le modifiche apportate alla parte aeronautica del Codice della Navigazione dal D. Lgs. n. 96 del 2005 e, più di recente, dal D. Lgs. n. 151 del 2006, non hanno abrogato il sistema dei vincoli aeroportuali basati sulle mappe aeronautiche previsto dai citati DD. MM.. Riguardo all’esaminata questione e quale ulteriore sostegno alle suddette conclusioni, va rilevato che l’art. 2, comma 7 del D.M. 20/4/2006 ha precisato che “…salvo quanto previsto dal presente articolo, nelle aree limitrofe agli aeroporti militari restano fermi i vincoli alla proprietà privata imposti precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 e successive modificazioni…”. Inoltre, il Ministero della Difesa, con l’art. 3, comma 1, lett. b) punto 1 del citato D.M. 20/4/2006 ha demandato all’Aeronautica militare la predisposizione delle “…mappe aeronautiche con l’indicazione delle zone soggette a vincoli”, con ciò ulteriormente confermando la vigenza dei vecchi vincoli aeroportuali, tenuto anche conto che, a tutt’oggi, né l’aeronautica Militare, né ENAC -ente subentrato nella gestione dell’aeroporto riminese al momento del passaggio dello stesso da militare a civile- hanno dato attuazione a quanto previsto dal decreto ministeriale. Pertanto, l’inserimento del vincolo aeroportuale sul fabbricato industriale di cui è causa nella c.d. “tavola dei vincoli” e, quindi, nei nuovi strumenti urbanistici comunali, risulta pienamente conforme alla relativa disciplina di cui all’art. 19 della L.R. n. 20 del 2000, in quanto trattasi di vincolo preesistente a detti strumenti urbanistici e tuttora vigente.
Da ultimo si ritiene inammissibile l’ultimo rilievo operato dalle ricorrenti, consistendo, l’attribuzione all’attività di autotrasporto e di corriere della classificazione quale attività “b5”, in una scelta ampiamente discrezionale da parte dell’amministrazione, che, allo stato, da un lato non appare palesemente irragionevole e dall’altro lato – vista la già ampiamente analizzata situazione di insanabile abusività dell’immobile in questione - non sembra arrecare, di per sé, un attuale e concreto vulnus alla posizione giuridica delle ricorrenti.
Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato nel dispositivo.