TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-05-24, n. 201600176

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-05-24, n. 201600176
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201600176
Data del deposito : 24 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00214/2015 REG.RIC.

N. 00176/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00214/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 214 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R Diagnostics Spa - Società Unipersonale, rappresentata e difesa dagli avv.ti F M e J E P R, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Bolzano, corso Italia, 10;

contro

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, rappresentata e difesa dagli avv. B V, S G e J P, con domicilio eletto presso la sede dell’Azienda sanitaria – Centro Sud in Via Orazio, 49;

Provincia Autonoma di Bolzano, non costituita;

nei confronti di

Siemens Healtcare Diagnostics Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti S B e A v W, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in Bolzano, Via della Rena, 14;

per l'annullamento

- della determinazione prot. N. 2015-D4-000148, adottata dalla Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano il 10 agosto 2015 (doc. 1) e concernente l'aggiudicazione definitiva, in favore di Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l., della procedura di gara telematica per la "Fornitura di un sistema diagnostico per esami di chimica clinica e immunometria per i laboratori degli ospedali di Bressanone e Vipiteno";

- e per quanto occorrer possa:

1) della comunicazione prot. N. 00835228/15 del 13 agosto 2015 (doc. 2) con cui la medesima Azienda Sanitaria ha informato l'odierna ricorrente in merito all'avvenuta aggiudicazione sopra specificata;

2) della relazione tecnica del 30 giugno 2015 (doc. 3) elaborata dalla Commissione esperti in merito all'attribuzione dei punteggi relativi ai parametri qualitativi delle offerte pervenute;

3) di tutti i verbali di gara, ivi compreso, in particolare,

4) il verbale del 6 luglio 2015 sulla ricognizione dei punteggi assegnati dalla Commissione esperti e sull'attribuzione dei punteggi totali e

5) il verbale del 4 giugno 2015 sul controllo della documentazione tecnica presentata dai partecipanti per l'ammissione alla gara qui contestata (non noto nei: contenuti e di cui si ha notizia in ragione del richiamo contenuto nel verbale precedentemente indicato);

6) delle determinazioni di verifica assunte dal RUP il 30 agosto 2015 (non note e richiamate nel provvedimento di aggiudicazione) con riferimento all'offerta anormalmente bassa presentata dall'odierna controinteressata;

nonché per l'annullamento, ove necessario,

-della nota prot. n. 0090918115 del 7 settembre 2015 (doc. 5) con cui l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige si è negativamente determinata in merito alla richiesta di accesso agli atti di gara presentata dall'odierna ricorrente il 26 agosto 2015, rilasciando esclusivamente copia dell'offerta economica dell'impresa aggiudicataria;

-nonché delle successive determinazioni comunicate alla ricorrente con mail del 15 settembre 2015 (doc. 6) e anche

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso;

nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati ovvero il subentro di quest'ultima nella fornitura oggetto di affidamento, previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e la controinteressata.

---Ricorso incidentale depositato il 03.11.2015 da Siemens:

per l'annullamento in parte qua degli stessi atti impugnati con il ricorso principale, e segnatamente:

- in parte qua della determinazione prot. N. 2015-D4-000148, adottata dall'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano il 10 agosto 2015 e concernente l'aggiudicazione definitiva, in favore di Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l., della procedura di gara telematica per la "fornitura di un sistema diagnostico per esami di chimica clinica e immunometria per i laboratori degli ospedali di Bressanone e Vipiteno";

-in parte qua della comunicazione prot. n. 00835228/15 del 13 agosto 2015 con cui la medesima Azienda sanitaria ha informato la ricorrente principale in merito all'avvenuta aggiudicazione;
della relazione tecnica del 30 giugno 2015 elaborata dalla Commissione di esperti in merito all'attribuzione dei punteggi relativi ai parametri qualitativi delle offerte pervenute;
di tutti i verbali di gara, di tutti i verbali di gara;
delle determinazioni di verifica assunte dal rup il 30 agosto 2015;

- in parte qua della nota prot. n. 0090918115 del 7 settembre 2015;
della successive determinazioni comunicate in data 15 settembre 2015;

- nonché, in parte qua, della lex specialis di gara e, segnatamente, del bando (doc. 2), del Capitolato e relativi allegati (doc. 3) e dell'Allegato A alle condizioni generali (doc. 4), tutti nella parte in cui hanno prefissato i criteri di valutazione delle offerte.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e di Siemens Healtcare Diagnostics Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2016 il dott. Peter Michaeler e uditi per le parti i difensori, come da verbale d’udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Si verte intorno ad una gara d’appalto indetta dall’Azienda sanitaria provinciale avente ad oggetto la fornitura di un sistema diagnostico per esami di chimica clinica e immunometria per i laboratori degli ospedali di Bressanone e Vipiteno.

Hanno partecipato due concorrenti, la ricorrente R e la Siemens che si è aggiudicata la gara con uno scarto di punteggio minimo (differenza tra le due offerte: 0,8 punti).

Avverso l’aggiudicazione, R ha presentato un ricorso parzialmente “al buio”, in quanto la stazione appaltante non aveva esibito l’offerta intera della Siemens dopo l’istanza di accesso presentata da R. Ottenuta l’esibizione dell’offerta completa, disposta con l’ordinanza cautelare n. 157/15, R ha presentato motivi aggiunti, nei quali ha confermato, senza aggiungerne di nuovi, i motivi già contenuti nel ricorso principale.

I motivi di impugnazione proposti da R nel ricorso principale, ripetuti nei motivi aggiunti, sono:

A) Sull’illegittima mancata esclusione di Siemens:

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