TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-09-27, n. 202202692

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-09-27, n. 202202692
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202692
Data del deposito : 27 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2022

N. 02692/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00940/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 940 del 2022, proposto da:
Società New Life S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G R e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Butera, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

al giudicato formatosi sull’ordinanza di incompetenza del 10.12.201, pronunciata dal Tribunale di Gela nell’ambito del giudizio recante R.G.N. 1589/2020, notificata munita di formula esecutiva alla Amministrazione resistente in data 23.12.2021;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che, con ricorso notificato in data 01/06/2022 e depositato in pari data, la società ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza del 10.12.2021 con la quale il Tribunale di Gela ha dichiarato l’incompetenza del Giudice adito dal Comune di Butera (“…per essere la controversia compromessa in arbitri in ragione della convinzione di arbitrato tra le parti”) e ha condannato il predetto Comune al pagamento delle spese processuali, quantificate in misura pari ad euro 4.015,00, oltre “spese generali CPA e IVA”;

Considerato che, con il ricorso in esame, parte ricorrente ha chiesto che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato nella parte relativa al pagamento delle spese processuali, che siano riconosciute le penalità di mora e che sia nominato contestualmente un Commissario ad acta per l’ulteriore proseguo in caso di mancata spontanea esecuzione nel termine assegnato da questo Tribunale, con vittoria di spese;

- che, sebbene ritualmente intimato, il Comune di Butera non si è costituito in giudizio;

Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della suddetta ordinanza (v. attestazione di passaggio in giudicato del 09/06/2022 della cancelleria del Tribunale di Gela), notificata in forma esecutiva preso la sede dell’Amministrazione e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

Ritenuto che l’ordinanza per cui è causa risulta tutt’ora non eseguita dall’Amministrazione intimata che non ha fornito alcun elemento concreto volto a giustificare il proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo da parte della società creditrice;

Ritenuto pertanto che:

- il ricorso, in quanto fondato, va accolto e va dichiarato l’obbligo del Comune di Butera di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute e specificate nella summenzionata ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, della presente sentenza, detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione dello stesso titolo;

- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Caltanissetta (con facoltà di delega dei relativi incombenti a un dirigente da lui individuato) il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento, con onere a carico del Comune di Butera;

- il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n.115/2002, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;

Ritenuto altresì che:

- va accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti alla ricorrente, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino all’effettivo soddisfo, e ciò in considerazione della persistenza del potere dell’Amministrazione a provvedere anche successivamente all’insediamento del Commissario ad acta e sino a quando questi non abbia provveduto;

Ritenuto, infine, che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte ricorrente, avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247;
30 gennaio 2015, n. 453).

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