TAR Milano, sez. III, sentenza 2014-12-23, n. 201403194
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N. 03194/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02525/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2014, proposto da:
-OMISSIS-in qualità di eredi del defunto signor -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. P A e F S, con domicilio eletto presso in Milano, Corso Italia, 8
contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 46749/2014 del Tribunale di Milano sez lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 il dott. Adriano Leo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza 46749/2014 del Tribunale di Milano sezione lavoro passata in giudicato come da attestazione della competente cancelleria agli atti del giudizio. Con la predetta sentenza il Tribunale di Milano ha riconosciuto, in favore del signor -OMISSIS- dante causa dell’attuale parte ricorrente, la spettanza della rivalutazione Istat annuale sulle somme a suo tempo a Lui erogate a titolo di indennità integrativa speciale nel periodo che va dal 1.4.2008 al 18.5.2011 per un totale di complessivi € 5.607,22 oltre agli interessi legali maturati su ogni singolo rateo dal 121^ giorno successivo al deposito della domanda amministrativa e sino al soddisfo;di conseguenza ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere all’attuale parte ricorrente quanto spettante al loro dante causa.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2014 presenti gli avvocati delle parti, come da verbale d’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Sussistono ad avviso del Collegio i presupposti, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per l’accoglimento del ricorso e per la condanna dell’Amministrazione intimata a corrispondere quanto dovuto alla parte ricorrente in forza della citata sentenza di cui si è richiesta l’ottemperanza.
Va pertanto ordinato al Ministero della Salute di adempiere completamente al giudicato formatosi in relazione alla citata sentenza del Tribunale di Milano sezione lavoro, entro 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte, della presente decisione.
In relazione all’eventuale infruttuoso decorso del suddetto termine il Collegio nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Milano, o suo delegato tra i funzionari della Prefettura, che si insedierà prontamente e provvederà, in sostituzione dell’Amministrazione inerte, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per ottemperare al giudicato entro giorni 90 dalla scadenza del termine precedentemente indicato.
La spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo