TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-04-12, n. 202102353
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Testo completo
Pubblicato il 12/04/2021
N. 02353/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03375/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3375 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Avellino, via degli Imbimbo 10;
Asl 106 - Napoli 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Ziccardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
1) del Decreto Dirigenziale n. 194 dell'11.07.2019 (doc. 2), con cui la Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - ha stabilito di revocare, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., l'iscrizione del nominativo della ricorrente dall'Elenco degli idonei all'incarico di Direttore Amministrativo di Aziende ed Enti del SSR, approvato con D.D. 87 del 23.04.2019;
2) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi incluso le note prot.n. 396814 del 24.06.2019 e prot. n. 434692 del 09.07.2019 dell'ASL Napoli 1 Centro, la nota prot.n. 421635 del 03.07.2019 dell'ASL Avellino e la nota della Regione Campania prot.n. 372589 del 12.06.2019 di avvio del procedimento di autotutela, richiamate nel provvedimento impugnato sub.1) (doc. 3-6);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino e dell’Asl 106 - Napoli 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 16 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, D.L. n. 137/2020, il dott. F M e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’odierna ricorrente, dipendente dell’ASL NA 1 con l’incarico di Dirigente Responsabile dell’Area Contenzioso del Servizio Economico Finanziario, a far data dall’11.02.2016, giusta disposizione del Commissario Straordinario p.t. n. 44/2016 dell’11.02.2016, aveva partecipato alla selezione per il conferimento di incarichi di direzione generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale indetta dalla Regione Campania con delibera giuntale n. 264 del 02.05.2018.
La procedura era definita con il decreto dirigenziale n. 87 del 23.04.2019 che approvava l’elenco Regionale degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, dichiarando altresì la ricorrente idonea all’inserimento nel suddetto elenco.
Tuttavia, con decreto n. 194 dell’11.07.2019, oggetto dell’odierna impugnazione, la Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del SSR aveva disposto, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la revoca dell’iscrizione del suo nominativo dal predetto elenco, sostenendo il mancato possesso del requisito prescritto al punto 2 lettera b) dell’avviso pubblico.
Avverso tale provvedimento, unitamente agli atti presupposti meglio specificati in epigrafe, è insorta l’odierna ricorrente articolando i motivi di seguito riportati.
In primo luogo, ne censurava l’illegittimità per l’evidente incompetenza dell’organo che aveva assunto la disposta revoca, essendo stata quest’ultima adottata dalla Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale in luogo della competente Commissione di valutazione, in evidente violazione dell’art. 3 del D. Lgs. n. 171/2016 co.1 che rimetteva alla commissione la valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico.
In secondo luogo, l’impugnato decreto dirigenziale si palesava chiaramente illegittimo stante l’evidente difetto di un’adeguata motivazione, poiché l’amministrazione non aveva esplicitato l’iter logico che l’aveva condotta a disporre la sua esclusione in ragione di una presunta carenza dei requisiti di esperienza professionale richiesti dal bando, senza affatto chiarire i motivi per cui aveva ritenuto gli incarichi di direzione svolti presso l’ASL Napoli 1 Centro e l’ASL Avellino non idonei ad integrare il requisito di accesso richiesto, ovverosia l’esperienza quinquennale di qualificata attività di direzione tecnica ed amministrativa.
Infine, l’illegittimità del gravato provvedimento emergeva anche sotto l’ulteriore profilo di aver richiesto, ai fini dell’inserimento dell’elenco, il possesso da parte dei candidati di un’esperienza qualificata nel ruolo di Dirigente di Unità Operativa Complessa, laddove, per contro, sia la normativa di settore che il bando imponevano all’Amministrazione Regionale di valutare positivamente qualsivoglia tipologia di attività di direzione, cosicché gli incarichi indicati nella domanda di partecipazione dalla ricorrente erano idonei e sufficienti, cumulativamente, ad integrare il requisito di cui al p.to 2 lett. b) del bando – ovverosia “l’esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in Enti o Strutture Sanitarie Pubbliche o private di media o grande dimensione”.
Si costituiva la Regione Campania, controdeducendo sul merito del ricorso ed in particolare rimarcando che l’esperienza professionale richiesta dal bando, involgendo la direzione qualificata di un ente o di una medio-grande struttura sanitaria non poteva che sostanziarsi nella direzione tecnico/amministrativa di una unità operativa complessa sia sul piano delle risorse umane e strumentali gestite, sia su quello delle qualificate competenze gestionali ascritte all’incarico direttivo. Si costituivano in resistenza entrambe le convenute azienda sanitarie, insistendo per la reiezione del ricorso.
All’udienza camerale del 10 settembre 2019, il Collegio, ai sensi dell'art. 73 c. 3 del c.p.a., sottoponeva alle parti il possibile difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale.
All'udienza pubblica del 16 marzo 2021, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 25 del D.L.137/2020, il ricorso è stato chiamato per la discussione e quindi trattenuto in decisione.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore dell'A.G.O..
In merito, rammenta il Collegio che, successivamente all'intervento di riorganizzazione della materia operata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171, la problematica del riparto di giurisdizione è stata in diverse occasioni affrontata dalla giurisprudenza amministrativa, assestatasi su un orientamento ampiamente