TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-07-07, n. 202301748

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-07-07, n. 202301748
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301748
Data del deposito : 7 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/07/2023

N. 01748/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01235/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'annullamento

- del Decreto n. -OMISSIS-del 26 maggio 2021 assunto dal Capo del DAP, di irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione;

- della deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria datata 20 aprile 2021-17 maggio 2021;

- della contestazione degli addebiti disciplinari prot. n. -OMISSIS-del 18 gennaio 2021 oltre agli atti tutti del procedimento disciplinare, noti o non.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il signor -OMISSIS-, già appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, veniva condannato dal Tribunale Penale di -OMISSIS- con sentenza del 18 giugno 2018 alla pena di due mesi di reclusione e di €. 200,00 di multa per ricettazione. In particolare, il Tribunale di -OMISSIS- aveva accertato la seguente condotta: « al fine di trarre profitto acquistava o comunque riceveva un telefono cellulare marca -OMISSIS- […] provento di delitto di furto ai danni di [-omissis -] […] ».

Con atto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 18 gennaio 2021, era avviato nei confronti del -OMISSIS- il corrispondente procedimento disciplinare, mediante contestazione degli addebiti, avente ad oggetto la medesima condotta accertata in sede penale. In particolare, veniva contestata « l’infrazione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 449 del 30 ottobre 1992, comma 2, lettere a) “per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale”;
b) “per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento”;
c) “per grave abuso di autorità o di fiducia”, d) “per dolosa violazione dei doveri , che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all’Amministrazione penitenziaria, ad enti pubblici o privati”;
comma 3 lettera: a) “condanna passata in giudicato per i delitti contro la personalità dello Stato;
per i delitti contro la pubblica amministrazione;
per i delitti contro l’Amministrazione della giustizia;
per i delitti contro la fede pubblica, escluso quello di cui all’art. 457 del c.p.;
per i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume […];
per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione;
per qualsiasi delitto avente finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale;
per i delitti previsti dalla legge 15 dicembre 1990 n. 395 […], per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione
». Nella parte narrativa della contestazione si faceva riferimento alla « violazione dei doveri sanciti in capo al personale del Corpo di Polizia penitenziaria dalla L. 395/1990 e dal D.P.R. 83/1999 ».

A seguito dello svolgimento del procedimento, con provvedimento finale del Capo del D.A.P. in data 26 maggio 2021 si decretava l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione, con riferimento alla condotta accertata in sede penale, per la seguente motivazione: « Ritenuto […] che i fatti commessi -OMISSIS- sottoposti ad una estimazione esclusivamente disciplinare, sono palmare esempio di un comportamento che rivela mancanza del senso dell’onore e del senso morale, come al rispetto delle norme che ogni appartenente ad un Corpo dello Stato deve sempre dimostrare e che arreca un gravissimo pregiudizio allo Stato e all’Amministrazione Penitenziaria, che non può essere rappresentata da soggetti che si sono posti contro la legge quando ad essi è demandato il compito di farla osservare;
Tenuto conto inoltre che con siffatto comportamento -OMISSIS-ha tradito la fiducia che l’Amministrazione gli aveva accordato all’atto della immissione in ruolo confidando in una rettitudine morale che deve sempre dimostrare, l’appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria come prescrive espressamente l’art. 10 del d.p.r. 19 febbraio 1999 n. 82 che nel concreto è mancata;
Considerato, pertanto, che -OMISSIS-ha compiuto atti in contrasto con i doveri assunti con il giuramento […] di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del suo Ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene e che attraverso i comportamenti palesemente noncuranti -OMISSIS-, appaiono all’esterno sminuiti ed offuscati;

Ritenuto che

appare palese la violazione dei doveri sanciti per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria dalla legge […] 1990 n. 395, nonché di quelli generali di fedeltà e rettitudine, riconducibili all’art. 54 Cost., secondo comma, che impongono ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche non solo nell’ambito dell’ufficio, ma anche all’esterno, un comportamento rispettoso delle leggi e conforme alla morale
».

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