TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-12-11, n. 202318702
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Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 18702/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01759/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Interno, prot. nr. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-e notificato al sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91 (doc. 1);
- nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché ad oggi ignoto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno.
Visti tutti gli atti della causa.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2023 la dott.ssa I T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 28 gennaio 2019 e depositato il giorno 8 febbraio 2019 il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza presentata in data 3 febbraio 2016, volta alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, nell’ambito dell’istruttoria prodromica alla definizione del richiesto provvedimento concessorio, il ministero ha rilevato la presenza
- del decreto di “ archiviazione per particolare tenuità del fatto ” emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS- in data -OMISSIS- a seguito della accertata violazione dell’art. 4 comma 2 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (installazione non autorizzata di impianti audio visivi nel luogo di lavoro);
- del provvedimento di archiviazione disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS- in data -OMISSIS- (RGNR -OMISSIS-) per i reati di estorsione (629 cp) e traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90) per insufficienza di prove;
- provvedimento di archiviazione disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS- in data -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 659 c.p. (disturbo della quiete pubblica);
- provvedimento di archiviazione del procedimento RGNR -OMISSIS- disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS- in data -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 582 c.p. (lesioni personali colpose), a seguito di remissione di querela.
Sulla base di tali presupposti il ministero, previa rituale notifica di apposito preavviso di diniego, ha denegato il richiesto provvedimento concessorio, evidenziando
- che “ l’amministrazione, nel considerare l’integrazione e la meritevolezza dello straniero ad essere accolto come cittadino, può tenere conto non solo delle condanne penali, ma anche dei reati prescritti o in altro modo estinti, o con perdono giudiziale, incidendo gli stessi sul giudizio attinente alla persona, che può quindi essere ritenuta non affidabile e non integrata nella collettività nazionale, a prescindere dal fatto che gli effetti penali di quella determinata condotta siano stati o meno rimossi ”;
- che “ anche l’archiviazione per tenuità del fatto non elide la natura altamente discrezionale della decisione in merito alla concessione della cittadinanza ex art. 9 della l. n. 91/92 anche in considerazione del fatto che la stessa non equivale al reato mai commesso.. vicenda penale … è indice sintomatico di inaffidabilità … e di una mancata integrazione nella comunità nazionale” e valutando che da siffatta condotta derivasse la non coincidenza tra interesse pubblico all’allargamento della platea della comunità nazionale e quello del ricorrente alla concessione della cittadinanza.
Il decreto è stato quindi gravato, unitamente agli atti ad esso presupposti, con due motivi di gravame con i quali viene cumulativamente eccepito l’eccesso di potere per carenza di presupposti ed istruttoria nonché la violazione dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 per avere l’amministrazione procedente dato prevalenza ad un pregiudizio connesso alla propria attività imprenditoriale ontologicamente connotato dal requisito della tenuità del disvalore ad esso connesso (come statuito dalla stessa autorità giurisdizionale che ne ha accertato la commissione) nonché a tre notizie di reato risalenti e, comunque, mai sfociate in un processo penale vuoi per motivi di rito (procedimento RGNR -OMISSIS-, per estorsione e traffico di stupefacenti), vuoi per assenza delle condizioni dell’azione penale (procedimento del 2011), vuoi ancora per remissione di querela (procedimento RGNR -OMISSIS-).
Si è costituito in giudizio