TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2021-07-02, n. 202104581
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Pubblicato il 02/07/2021
N. 04581/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2020, proposto da
Lidl Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mondragone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Caserta, via Ricciardi n. 15;
per l'annullamento
previa sospensione
a – del provvedimento di cui alla nota prot. n. 51238 del 15.10.2019, con il quale il Responsabile dell’Area III del Comune di Mondragone ha respinto l’istanza di permesso di costruire (prot. n. 15468 del 27.03.2019), depositata dalla ricorrente ai fini della realizzazione di un ampliamento ad un immobile esistente avente destinazione produttiva, sito tra la via Domiziana e la via S. Pertini di detto Comune;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 20601 del 29.04.2019, recante richiesta di integrazione documentale;
c – di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mondragone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021 il dott. L C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che la parte ricorrente, con memoria del 15.6.2021, ha fatto presente:
-) di aver presentato una nuova istanza di permesso di costruire e che il Comune intimato ha espresso in merito “parere favorevole”;
-) che tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso;
Rilevato che la parte ricorrente ha, pertanto, chiesto “dichiararsi il ricorso improcedibile con compensazione delle spese legali”;
Considerato che, in presenza di siffatta dichiarazione, il Collegio debba dichiarare l’improcedibilità del ricorso;ciò perché, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, “quali che ne siano le ragioni, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso -in omaggio al principio dispositivo- il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità” (cfr, ex multis, in detti sensi, Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551;Tar Campania, Napoli, sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012;n. 2008 del 2 maggio 2012;n. 564 del 3 febbraio 2012, e, sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010;Tar Lazio, Roma, sezione prima, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224);
Ritenuto che, per la natura della decisione, sia opportuno compensare integralmente tra le parti le spese di lite