TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-09-20, n. 202302770
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Pubblicato il 20/09/2023
N. 02770/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2020, proposto da
B V S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A B, P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento, nonché per la condanna,
dell’Amministrazione resistente al pagamento in favore della B V spa della somma di euro 363.996,97, in applicazione dell’istituto della revisione prezzi, dei maggiori oneri subiti nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto n. rep. N. 7030 del 19.12.1990 in relazione alle riserve iscritte dalla ricorrente ai nn. 2,4 e 8, e/o nella misura maggiore o minore che sarà accertata e determinata in corso di causa, anche tramite CTU.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Messina;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 74 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 settembre 2023 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 L’odierna vicenda contenziosa prende le mosse dall’affidamento, da parte dell’allora Provincia Regionale di Messina (oggi omonima Città Metropolitana) e in favore della società ricorrente, di un appalto di lavori per la realizzazione dei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Patti – S. Piero Patti – 2° stralcio (contratto rep. n. 7030 del 19.12.1990).
1.2 Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente lamenta l’anomalo e irregolare andamento della fase esecutiva del regolamento negoziale, che avrebbe fatto registrare delle sospensioni dei lavori dal 18.10.1994 al 30.01.2006, con prosecuzione gli stessi fino al giorno 08.10.2007.
Proprio in conseguenza delle anomalie riscontrate in fase di esecuzione della commessa, la società avrebbe fatto iscrivere, nel registro contabilità, otto riserve, tra cui, per quel che rileva in questa sede:
- la n. 2 e la n. 4, relative all’“ adeguamento alle effettive variazioni dei prezzi di mercato della revisione contrattuale dei prezzi ”;
- la n. 8, con cui l’impresa ha richiamato e confermato il testo delle due riserve de quibus , secondo cui i prezzi di elenco revisionati al 30.06.2006 avrebbero dovuto essere armonizzati con quelli previsti dal Nuovo Prezziario, relativamente all'anno 2007, e l'importo di incremento così derivante dalla corretta contabilizzazione dei lavori, redatta ai sensi di legge, avrebbe dovuto essere corrisposto integralmente all'impresa.
1.3 Con istanza ex art. 31 bis della legge 11.2.1994, n. 109, l’impresa chiedeva all’Ente appaltante la risoluzione bonaria delle riserve apposte negli atti contabili ma la Provincia di Messina, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’istanza, non avanzava alcuna proposta di bonario componimento della controversia, motivo per cui la società ricorrente deferiva la lite ad un Collegio arbitrale.
Quest’ultimo organo, una volta disposta apposita CTU, adottava la propria decisione con lodo del 20.11.2014.