TAR Trento, sez. I, sentenza 2017-11-29, n. 201700317

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2017-11-29, n. 201700317
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201700317
Data del deposito : 29 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2017

N. 00317/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00106/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 106 del 2017, proposto da:
società Far Systems s.r.l. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari e legali rappresentanti, rappresentata e difesa dall'avv. M S, con domicilio eletto presso la segreteria del T.r.g.a di Trento, in Trento via Calepina n. 50;



contro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova n. 9, è pure per legge domiciliato;



nei confronti di

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti C D P e M O, con domicilio eletto presso l’ufficio legale della sede provinciale di Trento, in Trento via delle Orfane n. 8;



per l'annullamento:

- del decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 97269 di data 29 settembre 2016, con il quale è stata rigettata la richiesta di corresponsione del trattamento CIGS in favore dei dipendenti della società ricorrente dal 6.5.2016 al 5.5.2017;

- della comunicazione dei motivi ostativi di data 16.9.2016;

- del provvedimento di rifiuto del riesame di data 25.11.2016;

- di ogni altro atto presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2017 il cons. P D e uditi per la ricorrente l’avv. M S e per l’intimato Ministero il procuratore dello Stato Davide Volpe;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, successivamente trasposto avanti questo Tribunale, gli atti in epigrafe con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha respinto la domanda, inoltrata in data 11.7.2016, volta a fruire del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in favore di sei dipendenti dello stabilimento di Rovereto per il periodo ricompreso fra il 6.5.2016 e il 5.5.2017.

Nel provvedimento di diniego il Ministero ha rilevato che nel semestre antecedente la domanda di CIGS la richiedente non presentava il requisito occupazionale medio di più di quindici dipendenti, così come prescritto dalla normativa vigente (art. 20, co. 1, d.lgs. n. 148/2015).

Il ricorso è affidato al seguente motivo:

Eccesso di potere per travisamento ed erroneità nei presupposti. Violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 3 bis, comma 2, del d.l. 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni in Legge n. 135/2017 .

La disposizione di legge stabilisce che il requisito della media occupazionale prescritta (ossia più di quindici unità) va riferito alla data di adozione del provvedimento di assoggettamento ad una delle procedure concorsuali individuate dall’art. 3 della Legge n. 231/1991, nel cui ambito rientra anche la procedura di concordato preventivo: alla data del decreto del Tribunale di Rovereto di data 14.1.2016, con cui - secondo quanto dedotto - il giudice ha dichiarato l’ammissibilità e l’apertura della procedura concordataria, la ricorrente rispettava, nel semestre precedente, il requisito occupazionale richiesto, essendo la media dei dipendenti occupati pari a 17,5 unità.

Sussisterebbe, peraltro, una continuità fra le varie procedure considerate dall’art. 3 della Legge n. 231/1991, ed in specifico fra

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