TAR Milano, sez. III, ordinanza collegiale 2014-05-26, n. 201401347
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N. 01347/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01688/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1688 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da B S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. F M e D M, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, corso di Porta Vittoria, 28;
contro
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (già Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale ope legis domiciliano in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti di
Multiservice scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P M e S V, con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Milano, via Serbelloni, 7;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo
- dell'aggiudicazione alla Multiservice scarl della gara denominata “cottimo fiduciario per l'affidamento di un multiservice (pulizia e portierato/reception) presso la sede dell'ufficio regionale dei Monopoli di Stato per la Lombardia per l'anno 2012”, comunicata con avviso del 10 aprile 2012;
- del verbale della seduta della commissione di gara del 6 aprile 2012, nella parte in cui il presidente ha proposto l'aggiudicazione alla Multiservice scarl;
- del verbale della seduta della commissione di gara del 4 aprile 2012, nella parte in cui sono state valutate le offerte tecniche e sono state attribuiti i relativi punteggi;
- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, successivo, consequenziale, connesso e/o collegato;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more;
con motivi aggiunti depositati in data 19 luglio 2012:
- del provvedimento di affidamento dal 2 al 31 luglio 2012 del servizio di pulizia e portierato/reception nei locali dell'ufficio regionale dei monopoli di stato della Lombardia di via San Marco 32 a Milano, prot. 70299 del 2 luglio 2012;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato per l’esecuzione del servizio dal 2 al 31 luglio 2012;
con motivi aggiunti depositati in data 24 ottobre 2012:
- della determinazione direttoriale n. 28 del 14 settembre 2012, nella parte in cui è stato disposto l'annullamento d'ufficio degli atti di gara limitatamente all'aggiudicazione a Multiservice scarl, all'esame delle offerte, alla formulazione dei giudizi ed all'assegnazione dei punteggi alle società offerenti da parte della Commissione di gara esclusivamente per difetto di motivazione e ha riconvocato la Commissione medesima per procedere alla rinnovazione di tali operazioni affinché si giunga ad una nuova proposta di aggiudicazione;
- del provvedimento di affidamento, dal 1 agosto 2012 alla rinnovazione delle valutazioni della Commissione di gara, del servizio di pulizia e portierato/reception nei locali dell'ufficio regionale dei monopoli di stato della Lombardia di via San Marco 32 a Milano, prot. 81685 del 1 agosto 2012;
- della determinazione n. 26 del 31 luglio 2012;
- della nota di AAMS del 1 agosto 2012, prot. 81998;
- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, successivo, consequenziale, connesso e/o collegato;
- nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato per l’esecuzione del servizio dal 1 agosto 2012 alla rinnovazione delle valutazioni della Commissione di gara;
con motivi aggiunti depositati in data 6 novembre 2012:
- della determinazione dirigenziale n. 31 del 26 ottobre 2012 nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla controinteressata e nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva trascorsi trenta giorni;
- dei relativi verbali di gara del 17 e 18 ottobre 2012;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more;
con motivi aggiunti depositati in data 26 febbraio 2013:
- della determinazione n. 35 del 4 febbraio 2013, nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla controinteressata e nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva trascorsi trenta giorni;
- del verbale della commissione di gara 1 febbraio 2013;
- della determinazione direttoriale n. 34 del 28 gennaio 2013, nella parte in cui è stato disposto l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione a Multiservice scarl, nella parte in cui viene disposto il rinnovamento solo parziale della procedura (e non l’annullamento dell’intera procedura) e nella parte in cui viene riconvocata la commissione di gara medesima per procedere alla rinnovazione delle offerte tecniche;
- del disciplinare di gara, nella parte in cui descrive i criteri di valutazione delle offerte tecniche e le modalità di attribuzione dei relativi punteggi;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more;
con motivi aggiunti depositati in data 24 settembre 2013:
- della determina direttoriale n. 39 del 4 settembre 2013, con cui è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria alla Multiservice scarl della gara denominata “cottimo fiduciario per l'affidamento di un multiservice (pulizia e portierato/reception) presso la sede dell'ufficio regionale dei Monopoli di Stato per la Lombardia per l'anno 2012”;
- dei verbali della seduta della commissione di gara del 29 agosto 2013, del 30 agosto 2013 e del 3 settembre 2013;
- della determinazione direttoriale n. 36 del 12 aprile 2013 nella parte in cui è stato disposto il rinnovamento solo parziale della procedura di gara (e non l’annullamento dell’intera procedura);
nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, del Ministero dell'economia e delle finanze e di Multiservice scarl;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente ha notificato il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 settembre 2013, oltre che all’Amministrazione, solo alla società controinteressata costituitasi;
Considerato che parte ricorrente ha precisato – nelle memorie depositate in data 11 gennaio 2014 e 9 maggio 2014 – che permane il suo interesse alla decisione (oltre che sulla domanda risarcitoria e sulle domande impugnatorie relative agli affidamenti temporanei impugnati con i motivi aggiunti depositati in data 19 luglio 2012 e 24 ottobre 2012) sulla domanda impugnatoria relativa alla aggiudicazione impugnata con i motivi aggiunti depositati in data 24 settembre 2013;
Considerato che con i motivi aggiunti depositati in data 24 settembre 2013 è stato – fra l’altro – domandato l’annullamento dell’intera procedura di gara;
Ritenuto quindi che debba essere disposta l’integrazione del contraddittorio, relativamente al quinto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 24 settembre 2013, nei confronti delle altre due società collocatesi nella graduatoria riportata nella impugnata determinazione n. 39 del 4 settembre 2013;
Ritenuto che alla integrazione del contraddittorio parte ricorrente dovrà provvedere, mediante notifica da effettuare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notifica di parte, se anteriore, del presente provvedimento, e quindi mediante deposito nel termine perentorio di quindici giorni dal perfezionamento per il destinatario dell’ultima notifica;
Ritenuto altresì necessario, ai fini del decidere, che l’Amministrazione resistente depositi (in un esemplare e cinque copie): a) la lettera di invito alla procedura;b) il capitolato speciale di appalto;
Ritenuto congruo concedere all’Amministrazione resistente termine di trenta giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notifica di parte, se anteriore, del presente provvedimento per adempiere a quanto disposto;
Ritenuto di dover rinviare, per il prosieguo della trattazione del ricorso, alla udienza pubblica del 7 ottobre 2014;