TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 2017-10-17, n. 201701357

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 2017-10-17, n. 201701357
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201701357
Data del deposito : 17 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2017

N. 02094/2017 REG.RIC.

N. 01357/2017 REG.PROV.CAU.

N. 02094/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2094 del 2017, proposto da:


R F P e S D, rappresentati e difesi dagli avvocati A N C e M C, con domicilio eletto presso gli stessi in Milano, Via Emilio Visconti Venosta, 4;


contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M, P C, E M F, M L B, A M A e A M P, domiciliata in Milano, Via della Guastalla, 6;

nei confronti di

Fallimento Car Comauto, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento della Unità Interventi Edilizi Maggiori e Condono del Comune di Milano - Direzione Urbanistica dell'Area Sportello Unico per l'Edilizia - PG. 314809/2017 del 28 giugno 2017, ricevuto il 25 luglio 2017, con il quale è stata respinta la domanda di condono relativa all'immobile di Via Gallarate n. 370/1 “ in quanto le opere realizzate rientrano tra i casi di esclusione dalla sanatoria di cui all'art. 2 commi 1 e 2 della Legge Regionale 3.11.2004 n.31 ” e conseguentemente viene ordinata la demolizione delle opere ritenute abusive nel termine perentorio di novanta giorni;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, con particolare riguardo alla comunicazione 12 Settembre 2013 richiamata nel provvedimento, nonché – ove occorra – di tutti gli atti di avvio del procedimento, di richiesta di integrazione e di diniego di condono inviati all’originario proprietario Signor Silvano Gaslini.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2017 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che dall’esecuzione del provvedimento impugnato possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile ai ricorrenti e che, d’altro canto, la sospensione degli effetti di tale provvedimento, nelle more della definizione del giudizio, non comporti un apprezzabile sacrificio dell’interesse pubblico;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;

Ritenuto, altresì, di fissare per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 novembre 2018;

Ritenuto che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare.

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