TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 2017-10-17, n. 201701357
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Pubblicato il 17/10/2017
N. 01357/2017 REG.PROV.CAU.
N. 02094/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2094 del 2017, proposto da:
R F P e S D, rappresentati e difesi dagli avvocati A N C e M C, con domicilio eletto presso gli stessi in Milano, Via Emilio Visconti Venosta, 4;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, P C, E M F, M L B, A M A e A M P, domiciliata in Milano, Via della Guastalla, 6;
nei confronti di
Fallimento Car Comauto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento della Unità Interventi Edilizi Maggiori e Condono del Comune di Milano - Direzione Urbanistica dell'Area Sportello Unico per l'Edilizia - PG. 314809/2017 del 28 giugno 2017, ricevuto il 25 luglio 2017, con il quale è stata respinta la domanda di condono relativa all'immobile di Via Gallarate n. 370/1 “ in quanto le opere realizzate rientrano tra i casi di esclusione dalla sanatoria di cui all'art. 2 commi 1 e 2 della Legge Regionale 3.11.2004 n.31 ” e conseguentemente viene ordinata la demolizione delle opere ritenute abusive nel termine perentorio di novanta giorni;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, con particolare riguardo alla comunicazione 12 Settembre 2013 richiamata nel provvedimento, nonché – ove occorra – di tutti gli atti di avvio del procedimento, di richiesta di integrazione e di diniego di condono inviati all’originario proprietario Signor Silvano Gaslini.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2017 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che dall’esecuzione del provvedimento impugnato possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile ai ricorrenti e che, d’altro canto, la sospensione degli effetti di tale provvedimento, nelle more della definizione del giudizio, non comporti un apprezzabile sacrificio dell’interesse pubblico;
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, altresì, di fissare per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 novembre 2018;
Ritenuto che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare.