TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-10-20, n. 202301165

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-10-20, n. 202301165
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202301165
Data del deposito : 20 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2023

N. 01165/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00330/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 330 del 2020, proposto da
P M, rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M B e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale, 2;

per l’accertamento e la declaratoria

della responsabilità del Comune di Taranto per colpa grave per le condotte asseritamente negligenti, imperite ed imprudenti, tenute in occasione dell’emissione dell’ordinanza sindacale n. 17 - Registro Generale delle ordinanze del 26/03/2014, con la quale è stato ordinato al dott. Massimo Perrone, nella qualità di Commissario Liquidatore della Società Cooperativa “ Comunità di Volontariato - Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus ” la messa in sicurezza mediante opere di presidio statico, entro il termine di cinque giorni, dell’immobile (pericolante) sito nella Città Vecchia al Vicoletto Sebastio n. 1 con affaccio su Via Innocentini, individuato in Catasto al foglio 319, particella n. 89;

e per la condanna

del Comune di Taranto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente, quantificati nella somma di € 19.750,00, oltre accessori, per le spese e competenze legali sostenute in occasione dei procedimenti stragiudiziali e giudiziali (ricorso straordinario al Capo dello Stato del 14.7.2014 per l’annullamento della predetta ordinanza sindacale e procedimento penale per il reato p. e p. dall’art. 650 c.p. per la ritenuta violazione del provvedimento della Pubblica Autorità), nonché della somma di € 70.000,00 per l’asserito danno morale;


Visti il ricorso in riassunzione ex art. 11 c.p.a. ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori avv.to L. Pedone, in sostituzione dell'avv.to F. Bianco, avv.to T. Fazio, in sostituzione degli avv.ti M. Cotimbo e A. M. Buccoliero;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 24.2.2020, tempestivamente depositato, P M, premesso di essere Commissario Liquidatore della Società Cooperativa “ Comunità di Volontariato - Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus ”, sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 c.c. (testo ante riforma) con D.M. n. 85/SAD/2006 del 28/04/2006, ha riassunto ex art. 11, comma 2, c.p.a, dinanzi a questo T.A.R. il giudizio, originariamente incardinato innanzi al Tribunale Civile di Taranto - n. 1834/2019 R.G., a seguito della sentenza n. 2965 del 27.11.2019, resa dall’A.G.O., con la quale è stata declinata la propria giurisdizione in favore del G.A., in relazione alla domanda, introdotta con atto di citazione notificato in data 11.3.2019, con la quale è stato chiesto l’accertamento della responsabilità dei funzionari del Comune di Taranto per colpa grave per le condotte negligenti, imperite ed imprudenti, tenute in occasione dell’emissione dell’ordinanza sindacale n. 17 - Registro Generale delle ordinanze del 26/03/2014 e, per l’effetto, la condanna del Comune di Taranto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati nella somma di € 19.750,00, oltre accessori, per le spese e competenze legali sostenute in occasione dei procedimenti stragiudiziali e giudiziali (ricorso straordinario al Capo dello Stato del 14.7.2014 per l’annullamento della predetta ordinanza sindacale e procedimento penale per il reato p. e p. dall’art. 650 c.p. per la ritenuta violazione del provvedimento della Pubblica Autorità), nonché della somma di € 70.000,00 per l’asserito danno morale (inerente la reputazione professionale di Dottore Commercialista e quale Commissario Liquidatore della predetta Comunità di Volontariato).

1.1. A sostegno del ricorso in riassunzione, il ricorrente ha riproposto le censure già formulate innanzi all’A.G.O. e, segnatamente, la dedotta sussistenza della colpa grave dei funzionari del Comune di Taranto, per avere questi, dapprima, negligentemente disatteso le proprie richieste di intervento per la messa in sicurezza dell’immobile (pericolante) sito nella Città Vecchia al Vicoletto Sebastio n. 1 con affaccio su Via Innocentini, individuato in Catasto al foglio 319, particella n. 899, e, successivamente, ritenuto a suo carico l’esistenza di poteri gestori, tali da determinare un obbligo di attivazione per la custodia e riparazione del predetto immobile. Tali condotte avrebbero quindi determinato l’emissione dell’ordinanza sindacale n. 17/2014 indicata in epigrafe (poi annullata in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato) e, conseguentemente, l’apertura del procedimento penale per il reato p. e p. dall’art. 650 c.p., per omessa ottemperanza dell’ordine della Pubblica Autorità, poi conclusosi con sentenza di assoluzione del Tribunale Penale di Taranto, n. 1964, depositata il 5.9.2016, per insussistenza del fatto.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità per tardività del ricorso, ai sensi dell’art. 30, commi 3 e 5, c.p.a., in quanto la notifica dell’atto di citazione dinanzi all’A.G.O. è avvenuta (solo) in data 11.3.2019 a fronte dell’annullamento del predetto provvedimento sindacale, intervenuto in data 20.7.2016;
nel merito, ha eccepito la infondatezza della pretesa risarcitoria e, comunque, ha dedotto l’insussistenza dei lamentati danni.

3. All’udienza pubblica del 18 ottobre 2023, all’esito della discussione orale, la causa è stata assegnata in decisione.

4. Il ricorso è manifestamente inammissibile/irricevibile per tardività, nei sensi di seguito indicati.

Ed invero, parte ricorrente si duole delle condotte, asseritamente colpose, tenute dai funzionari del Comune di Taranto, in conseguenza delle quali si sarebbero poi verificati i pregiudizi di carattere patrimoniale e non patrimoniale indicati in premessa.

Ciò posto, fermo restando la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta innanzi all’A.G.O., ai sensi dell’art. 11 c.p.a., osserva il Collegio come, nel caso di specie, siano maturate le preclusioni di cui all’art. 30 c.p.a., in forza del quale la domanda (autonoma) di risarcimento può essere richiesta con ricorso, che deve essere proposto entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla verificazione del fatto o dalla conoscenza del provvedimento lesivo (comma 3) ovvero dal passaggio in giudicato della relativa sentenza di annullamento (comma 5).

Orbene, a prescindere da ogni considerazione sulla fondatezza o meno della domanda risarcitoria, deve rilevarsi, in via preliminare, come il predetto termine di decadenza di 120 giorni contemplato dall’art. 30, commi 3 e 5, c.p.a. risulta ampiamente decorso, sia che si voglia far riferimento all’emissione/conoscenza del provvedimento amministrativo lesivo (ordinanza sindacale n. 17 del 26/3/2014, conosciuta il 4/4/2014), sia che, invece, si guardi al suo annullamento (decreto del Presidente della Repubblica del 20.7.2016, passato in giudicato), a fronte della notifica dell’originario atto di citazione dinanzi all’A.G.O. avvenuta (soltanto) in data 11.3.2019 e della successiva riassunzione innanzi a questo G.A..

Peraltro, non può in alcun modo trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale, invocato dal ricorrente nella memoria di replica depositata in data 27.9.2023, in quanto, nel caso di specie, i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali lamentati derivano dalla lesione (non di diritti soggettivi, ma) di interessi legittimi derivanti dall’emissione di un provvedimento amministrativo illegittimo o comunque da condotte autoritative imputabili alla P.A..

Ne consegue, pertanto, che la domanda di risarcimento danni proposta innanzi all’A.G.O., poi riassunta ex art. 11 c.p.a. dinanzi a questo T.A.R., deve inevitabilmente essere dichiarata inammissibile/irricevibile, perché tardivamente proposta, con assorbimento di ogni altra valutazione di merito.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo.

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