TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2019-05-20, n. 201906184
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Pubblicato il 20/05/2019
N. 06184/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04021/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL P I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4021 del 2019, proposto da
A A M, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l'annullamento
dell’elenco definitivo relativo all’avviso speciale riservato agli assegnatari di assistenza alloggiativa temporanea (C.A.A.T.) per l’ingresso nel S.A.S.S.A.T., pubblicato sul sito web Istituzionale di Roma Capitale (www.comune.roma.it) in data 8 gennaio 2019, con valore di notifica ufficiale, nella parte in cui esclude il ricorrente all’ingresso al S.A.S.S.A.T. per aver presentato dichiarazioni mendaci
(doc. 1) nonché della determina dirigenziale emessa dal Comune di Roma num.Rep. EL/12/2019 – prot. n. EL/283/2019 del 7.1.2019 con oggetto l’Approvazione Elenchi Definitivi relativi all’Avviso Speciale Riservato agli assegnatari di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT), per l’ingresso nel SASSAT (Servizio di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo) in applicazione della Delibera di Giunta Capitolina 164/2017 Piano Generale Assistenziale Alternativo ai CAAT ex art. 6, DGC13/2017 di cui alle Determinazioni Dirigenziali prot. n. EL/30213 del 13 settembre 2017 e prot. n. EL/32184 del 27 settembre 2017 e prot. EL/81 del 2 gennaio 2018 (doc. 1- 2).
di ogni altro atto conosciuto o non, prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di ogni opportuno provvedimento da adottarsi da parte dell’Amministrazione resistente volto a procedere ad una nuova verifica delle domande di accesso al S.A.S.S.A.T., presentate dal ricorrente e delle successive integrazioni ed opposizioni, ai fini dell’utile collocazione dello stesso nell’ elenco definitivo degli ammessi al S.A.S.S.AT. e, nelle more di tale rivalutazione, a concedere in via cautelare al ricorrente la possibilità di continuare ad alloggiare presso l’appartamento già a loro assegnato in virtù di assistenza alloggiativa temporanea (CAAT)., nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso
- che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento recante la sua esclusione dall’elenco SASSAT, deducendone l’illegittimità per violazione di legge (artt. 2, 3, 4, 34, 38 e 97 Cost;art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990;legge n. 328/2000), nonché per eccesso di potere sotto molteplici profili e concludendo per il suo annullamento;
- Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha ribadito la legittimità del proprio operato, evidenziando di avere emesso in data 5.4.2019 un nuovo Avviso Speciale riservato proprio ai soggetti esclusi con il provvedimento oggetto del presente giudizio e concludendo per la reiezione del gravame;
- che all’udienza camerale dell’8.5.2019, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., della possibile definizione con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto
- che, alla luce della dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente nel corso dell’udienza camerale, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- che le spese di lite possono essere compensate arti in considerazione dell’espressa richiesta di parte ricorrente e dall’assenza di obiezioni sul punto della parte resistente.