TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-09, n. 201400033

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-09, n. 201400033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400033
Data del deposito : 9 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00148/2013 REG.RIC.

N. 00033/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00148/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 148 del 2013, proposto da:
Federforeste Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comunanza Agraria degli Uomini Originari di Serra Sant'Abbondio, Universita' Agraria di Serravalle di Carda e del Monte Nerone, Comunanza Agraria di Villa San Giovanni Grotte e Precicchie, Comunanza Agraria di Fleno, Comunanza Agraria di Montacuto, Comunanza Agraria di Cancelli, Comunanza Agraria di Campodonico, Belvedere e Casali, Amministrazione Speciale Beni di Uso Civico Croce Fematre e Orvano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, tutti, dagli avv. O L, F B, con domicilio eletto presso l’avv. Ester Cioccolanti in Ancona, via Leopardi, 2;

contro

Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M Gia Moretti, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;

nei confronti di

Uncem Marche, Comunita' Montana Esino-Frasassi, Comunita' Montana del Catria e Nerone;

per l'annullamento

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1595 del 19 novembre 2012, avente ad oggetto "R.D. n. 332/1928. LL.RR. nn. 18/2008 e 37/2008. Adozione della proposta di Statuto e Regolamento tipo per gli enti che amministrano terre civiche. Modalità per l'adozione dello Statuto e del Regolamento tipo. ", pubblicata sul B.U.R. Marche n. 117 del 7 dicembre 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario F A nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la deliberazione della Giunta della Regione Marche concernente l’adozione della proposta di statuto e regolamento tipo per gli enti che amministrano terre civiche.

Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione regionale, che, con memorie e documenti, ne ha eccepito l’irricevibilità e inammissibilità e ne ha domandato, comunque, il rigetto, vinte le spese.

Con ordinanza cautelare n° 125/2013 del 22 marzo 2013, è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2013, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato, il che esime il Collegio dal pronunciare sulle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della Regione Marche.

Con unico motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 3 della legge n° 97/1994, violazione degli artt. 1 e 3 della legge n° 241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà, nonché incostituzionalità dell’art. 8, commi 4 e 5, della L.R. n° 37/2008 per violazione dell’art. 117 e degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Il motivo è infondato.

L’impugnata deliberazione n° 1595/2012 è stata emanata in base all’art. 8 della L.R. n° 37/2008, ai sensi del quale la Giunta regionale adotta lo schema tipo degli statuti e regolamenti previsti dagli articoli 43 e 59 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, recante il regolamento per l’esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici.

Il parametro normativo dell’art. 3 della legge n° 97/1994, invocato dai ricorrenti a fondamento delle doglianze impugnatorie, non può ritenersi pertinente in relazione alla fattispecie concreta.

Ed infatti, la sfera di applicazione dell’art. 3 della legge n° 97/1994 concerne le organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali, in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale.

Per converso, la deliberazione n° 1595/2012 ha ad oggetto l’adozione della proposta di statuto e regolamento tipo per gli enti che amministrano terre civiche.

Dev’essere osservato che gli usi civici, a differenza della proprietà collettiva, configurano diritti di godimento spettanti ad una determinata collettività su beni destinati ad uso civico.

Tali diritti collettivi di godimento sono enucleati e tutelati dalla legge n° 1766/1927, che li distingue in essenziali e utili, disciplinando, altresì, il procedimento di verifica e liquidazione degli usi civici, previa denuncia degli usi esercitati.

Gli usi civici, amministrati dall’ente di riferimento della collettività alla quale tali diritti spettano, non configurano, tuttavia, una proprietà collettiva di diritto pubblico.

Per tale ragione, l’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge n° 97/1994, in quanto concernente le organizzazioni montane per la gestione di beni in regime di proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, è da ritenersi estraneo ed eterogeneo rispetto all’oggetto della deliberazione impugnata con l’atto introduttivo del giudizio, concernente piuttosto gli enti che amministrano terre destinate ad usi civici, nella surrichiamata accezione.

Parimenti infondata è la dedotta doglianza di violazione degli artt. 1 e 3 della legge n° 241/1990, considerato che la deliberazione impugnata ha natura regolamentare, in ragione dell’astrattezza, generalità ed innovatività delle sue previsioni, e stante che gli atti normativi non sono soggetti ad onere motivazionale.

Le doglianze con le quali si lamenta eccesso di potere, con particolare riguardo al fondamento legislativo del potere regolamentare sono infondate, considerato che la potestà regolamentare in concreto esercitata è stata espressamente conferita per effetto del summenzionato art. 8 della L.R. n° 37/2008.

La questione di legittimità costituzionale prospettata nei confronti dell’art. 8 della L.R. n° 37/2008, per violazione dell’art. 117 della Costituzione, è manifestamente infondata, considerato che, vertendosi in ambito materiale spettante alla potestà legislativa residuale della Regione, la disciplina legislativa avverso la quale i ricorrenti insorgono non può ritenersi esorbitante dalle attribuzioni legislative regionali costituzionalmente garantite.

La questione di legittimità costituzionale prospettata per violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione è manifestamente infondata, non potendo ritenersi che sia stato apprestato un trattamento giuridico irragionevolmente differenziato per fattispecie simili, ovvero che fattispecie diverse siano state irragionevolmente sottoposte ad un medesimo trattamento giuridico, né che la sfera di autonomia degli enti ricorrenti sia venuta a patire alcuna irragionevole compressione.

Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere respinto, perché infondato.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite, per ragioni equitative.

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