TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2019-02-01, n. 201901350

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2019-02-01, n. 201901350
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201901350
Data del deposito : 1 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2019

N. 01350/2019 REG.PROV.COLL.

N. 15107/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15107 del 2018, proposto da:
R D, M I, B P, rappresentate e difese dagli Avv.ti Prof. F S, A R e T V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 114, presso lo studio dell’Avv. Vallebona;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Rieti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Flaminio n. 60;

nei confronti

Roberta Piacente, Manuela Giansanti, Romina Mariantoni, Lucia Salvatore, Roberto Orefice, Diletta Zene, Linda Pensi, Matteo De Angelis, Michela Grillotti, Elisa Porazzini, Barbara Suriani, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti n. 770 del 12 ottobre 2018 (pubblicata il 15 ottobre 2018), avente ad oggetto “ Stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 vari profili professionali area Comparto Sanità ”, nella parte in cui non prende in considerazione le domande di partecipazione presentate dalle ricorrenti;

- del provvedimento, di contenuto ed estremi sconosciuti e mai comunicato formalmente alle ricorrenti, con cui le medesime sono state escluse dalla procedura;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per il risarcimento in forma specifica

del danno subito dalle ricorrenti per l’esercizio illegittimo dell’attività amministrativa, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla stabilizzazione ex art. 20, comma 1, D. Lgs. 75/2017, ovvero a riformulare la deliberazione tenendo conto delle loro domande ed anzianità di servizio;

ed ove occorra, sussistendone le condizioni

per la rimessione alla Ecc.ma Corte Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 20, comma 9, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, nella parte in cui esclude i contratti di somministrazione presso le pubbliche amministrazioni dalle procedure di stabilizzazione, per violazione degli artt. 3, 35, 51 e 97, previa sospensione del giudizio a quo .


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2019 la dott.ssa E T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Con l’odierno mezzo di tutela, ritualmente notificato e depositato, le ricorrenti espongono che:

- in data 30 luglio 2018 l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti dava avvio alle procedure di “stabilizzazione” del personale precario del Comparto e della Dirigenza, ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, disponendo una preliminare ricognizione dei soggetti potenzialmente in possesso dei requisiti ivi previsti ed altresì approvando, a tal fine, un avviso con il quale si chiedeva agli stessi di autocertificare tali requisiti;

- le stesse, lavoratrici precarie della stessa Azienda sanitaria, presso cui hanno prestato servizio con contratti di lavoro flessibile, con mansioni di infermiera professionale categoria D, CCNL comparto “Sanità” - “personale non medico”, presentavano nei termini stabiliti dall’avviso domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017 allegando, altresì, tutte le dichiarazioni a tal fine utili;

- l’Azienda, preso atto delle domande pervenute in esito alla pubblicazione dell’avviso, adottava la deliberazione n. 770 del 12 ottobre 2018 con la quale disponeva di inquadrare nei vari profili professionali – tra cui quello di collaboratore professionale infermiere – i soggetti risultati in possesso dei requisiti di legge, individuati in un elenco allegato, e di procedere alla relativa assunzione in servizio, mentre escludeva coloro che non erano risultati in possesso dei requisiti stessi;

- le ricorrenti non risultavano comprese in nessuno degli elenchi allegati alla deliberazione (né in quello dei soggetti da avviare all’assunzione, né in quello degli esclusi).

1.1. Insorgono, pertanto, avverso tale deliberazione chiedendone l’annullamento e sostenendone l’illegittimità sotto svariati profili di violazione di legge ed eccesso di potere, in primo luogo in ragione della propria immotivata pretermissione;
chiedono, inoltre, la condanna dell’ASL convenuta al risarcimento in forma specifica, tramite stabilizzazione alle proprie dipendenze, possedendo le stesse i requisiti di cui all’art. 20 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 75/2017- dovendosi a tal fine considerare utile il servizio dalle stesse espletato presso l’Azienda con contratto di somministrazione - ovvero a riformulare la delibera di stabilizzazione tenendo conto delle domande e dell’anzianità di servizio delle ricorrenti.

1.2. In via subordinata insistono per la rimessione alla Corte Costituzionale, ove ritenuto necessario, della questione di legittimità dello stesso art. 20 del D. Lgs. 75/2017 citato, nella parte in cui – al comma 9 – esclude dalle procedure di stabilizzazione i lavoratori che abbiano prestato servizio in virtù di contratti di somministrazione, affermandone il contrasto con gli artt. 3, 35, 51 e 97 della Costituzione.

2. Costituitasi in resistenza l’intimata Amministrazione, alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare il ricorso - previa indicazione alle parti in ordine alla rilevanza della questione di giurisdizione e dando, al contempo, avviso alle stesse circa la possibile definizione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. - è stato trattenuto in decisione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’odierna controversia.

3.1. Come affermato dal più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, che questo Collegio ritiene di condividere (da ultimo TAR Lazio, Roma, sez. III Ter , sent. n. 845 del 22 gennaio 2019, che in motivazione richiama Cons. di Stato sez. III, sent. n. 6821 del 30 novembre 2018;
in termini anche TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. n. 301 del 22 settembre 2018):

- il meccanismo di stabilizzazione previsto dall’art. 20 comma 1 (a differenza del procedimento individuato dal comma 2 della stessa norma) del D. Lgs. n. 75 del 2017 “ richiede l’accertamento di alcuni presupposti oggettivi in capo agli interessati, senza che sussista lo spazio per l’apertura di procedure selettive e per la formazione di corrispondenti graduatorie, nonché per la formulazione di valutazioni discrezionali attinenti ai requisiti e al merito riconducibili a ciascun candidato ”;

- “ la necessità del percorso selettivo si giustifica nelle sole procedure di stabilizzazione rivolte a soggetti che non siano stati in precedenza assunti mediante prove di tipo concorsuale ”, mentre il contenuto del comma 1, “ anche così come interpretato dalle successive circolari ministeriali, esclude […] il passaggio concorsuale, in quanto la stabilizzazione ivi prevista può avvenire in presenza di determinati requisiti di accesso, secondo elementi preferenziali già determinati e oggettivamente verificabili dall’amministrazione, in difetto di esercizio di alcun potere discrezionale ”;

- “ ciò che rileva, al fine di determinare la corretta giurisdizione, non è l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ma il fatto che alla stipula di esso si debba giungere attraverso una procedura concorsuale o meno”, essendo “in relazione a tale variabile che si registrano i differenti approdi giurisprudenziali in ordine alla giurisdizione sulle procedure di stabilizzazione nel pubblico impiego: se la stabilizzazione deve avvenire attraverso un concorso, la giurisdizione sulla procedura appartiene al giudice amministrativo;
se essa può avvenire senza un concorso, la giurisdizione sulle controversie che ineriscono all’inquadramento in ruolo appartiene al giudice civile
”.

3.2. Osserva il Collegio come la fattispecie in esame sia ascrivibile a questa seconda ipotesi, in quanto ha ad oggetto una procedura di stabilizzazione da espletare, ai sensi del più volte citato comma 1 dell’art. 20 del D. Lgs. 75/2017, sulla base di determinati requisiti di accesso ed elementi preferenziali già determinati e oggettivamente verificabili, senza lo svolgimento di valutazioni comparative di natura concorsuale.

Il petitum sostanziale dell’odierna azione, alla stregua del quale va individuata la giurisdizione, è peraltro chiaramente rappresentato dal diritto alla stabilizzazione del rapporto lavorativo in ragione del possesso dei requisiti individuati dalla norma in argomento e, in quanto tale, deve ritenersi estraneo all’ambito che l’art. 63 comma IV del D. Lgs. 165/2001 riserva alla cognizione dell’adito Tribunale.

4. Per le superiori considerazioni ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile in ragione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dovendosi ritenere la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di riproposizione del processo avanti a quest’ultimo nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come disposto dall’art. 11 cod. proc. amm.

5. Le spese del giudizio possono, peraltro, essere compensate in ragione della natura della controversia e della parziale novità della questione.

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