TAR Milano, sez. IV, sentenza 2019-06-07, n. 201901296

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2019-06-07, n. 201901296
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201901296
Data del deposito : 7 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2019

N. 01296/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00664/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 664 del 2017, proposto da
Co.Ge.S. Consorzio Gestione Servizi, Santamaria S.r.l., Premav S.r.l., Rappo S.r.l., Riva Giardini S.p.A. e S.M.E.I. Società Milanese Eco Interventi S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati E G e A M, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, S P, E L P, S M L, D P e S P, domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;

nei confronti

AVR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federica Fischetti in Milano, via Amadei, 8;

per l'annullamento

1) della determinazione dirigenziale n. 42 del 23/02/2017, trasmessa il giorno successivo, recante l'aggiudicazione definitiva a favore del r.t.i. controinteressato del “Servizio globale per la manutenzione programmata delle aree a verde pubblico – lotto 1” del Comune di Milano;

2) dell'atto di nomina del membro esterno della commissione giudicatrice;

3) dei verbali di gara, ivi compresi quelli del sub procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta;

4) della determinazione dirigenziale di congruità dell'offerta;

e per la conseguente condanna del Comune di Milano

a) in principalità, all'aggiudicazione e alla stipulazione del relativo contratto, in favore del Consorzio ricorrente, previa declaratoria ex art. 122 c.p.a. d'inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con richiesta di subentro;

b) in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente monetario;

c) in via ulteriormente subordinata, alla riedizione delle operazioni di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di AVR S.p.A.;

Visto il ricorso incidentale;

Vista la sentenza non definitiva n. 2227/2017;

Viste le ordinanze collegiali n. 2317/2018 e n. 2509/2018;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso principale in epigrafe, il Consorzio Coges, unitamente alle sue imprese partecipanti, impugnava il provvedimento di aggiudicazione del lotto n.1 della procedura di gara indetta dal Comune di Milano per l’affidamento del servizio globale per la manutenzione programmata delle aree a verde pubblico.

Il Consorzio esponente si era infatti classificato al secondo posto al termine del procedimento di gara.

Si costituivano in giudizio il Comune intimato e la società aggiudicataria AVR Spa, la quale proponeva altresì ricorso incidentale.

La domanda di sospensiva proposto con il ricorso principale era respinta con ordinanza della scrivente Sezione n. 581/2017.

In esito all’udienza pubblica del 26.10.2017 la Sezione pronunciava sentenza non definitiva n. 2227/2017, con la quale:

- respingeva interamente il ricorso incidentale di AVR Spa;

- respingeva il primo ed il secondo motivo del ricorso principale;

- per i motivi da 3 a 6 del gravame principale disponeva consulenza tecnica d’ufficio (CTU), della quale era incaricato il prof. A T dell’Università degli Studi di Milano.

Il consulente tecnico d’ufficio depositava la propria relazione finale, che era però contestata dalla difesa ricorrente sotto vari profili, fra cui quello dell’avvenuta effettuazione di sopralluoghi in assenza dei consulenti di parte.

A fronte di tali contestazioni, la Sezione con una prima ordinanza n. 2317/2018 disponeva la convocazione davanti al C del CTU e delle parti, assistiti dai loro consulenti.

A seguito della citata comparizione davanti al C, con successiva ordinanza n. 2509/2018 era disposta un’integrazione dell’attività peritale svolta.

In esecuzione dell’ordinanza da ultimo citata, il CTU effettuava una serie di ulteriori attività e depositava una relazione integrativa.

Alla successiva pubblica udienza del 23.5.2019 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare si ricordi che con sentenza non definitiva n. 2227/2017 sono stati respinti il ricorso incidentale di AVR Spa ed i primi due motivi del gravame principale.

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