TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2015-04-02, n. 201500874

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2015-04-02, n. 201500874
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201500874
Data del deposito : 2 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00153/2015 REG.RIC.

N. 00874/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00153/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 153 del 2015, proposto da C B, rappresentata e difesa dagli avvocati M B e S G, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, corso Italia, 8;

contro

il Politecnico di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale domicilia in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti di

INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale (gestione ex INPDAP), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G P, M M e M A, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’INPS, in Milano, piazza Missori, 8/12;

per l'annullamento,

previa misura cautelare,

- del provvedimento del Rettore del Politecnico di Milano rep. n. 3764/2014, prot. n. 0049321 del 29 ottobre 2014, nella parte in cui, dopo avere collocato la ricorrente in aspettativa senza assegni, l’ha dichiarata tenuta per tutto il periodo dell'aspettativa a versare al Politecnico l'importo di contributi previdenziali ed assistenziali a suo carico ed a carico del Politecnico;

- di ogni eventuale ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Milano e dell’INPS;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 cpa, essendo il ricorso manifestamente inammissibile, essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, non essendovi necessità di istruttoria, ed essendo stato dato avviso alle parti sia della sussistenza di profili di difetto di giurisdizione (peraltro eccepiti anche dalla difesa delle Amministrazioni) che della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è infatti inammissibile per difetto di giurisdizione, ricadendo la controversia nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti;
ciò peraltro nel solco della giurisprudenza della Sezione (sentenze 4 giugno 2014, numero 1416 – resa in esito a controversia in cui il ricorrente era difeso dagli stessi avvocati che difendono l’odierno ricorrente – e 1417).

La giurisprudenza della Corte di cassazione, sul presupposto della attribuzione, in via esclusiva, alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma del RD 12 luglio 1934, n. 1214, art. 3, comma 3, artt. 13 e 62, di tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, ha avuto modo di affermare, con una sentenza resa in una controversia avente ad oggetto la ripetizione di contributi asseritamente non dovuti, il principio secondo cui «…il giudice della pensione è competente a conoscere anche dei relativi contributi (ex plurimis Cass. Sez. Un 21 marzo 1997 n. 2519, idem 28 novembre 1996 n. 10618)…» (Cass. civ., SU, 23 aprile 2008, n. 10455).

Con la stessa sentenza la Corte regolatrice ha anche affermato che la giurisdizione spetta alla Corte dei conti, quale giudice deputato a conoscere del diritto e della misura dell’unica pensione a carico dello Stato, quando si controverta in ordine alla debenza di contributi che – in ipotesi – potrebbero fornire provvista per la pensione a carico dello Stato (ora erogata dall’INPS), mentre spetta al Giudice Ordinario in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la domanda avente ad oggetto la condanna alla restituzione di contributi non trasferibili presso lo Stato, in quanto controversia non incidente sul diritto a pensione.

Nel caso di specie, l’oggetto della controversia è costituito dalla contribuzione nell’ambito di un rapporto di lavoro estero, trasferibile all’INPS per confluire nella provvista per l'unica pensione che sarà corrisposta al ricorrente all’atto del collocamento a riposo.

Peraltro, secondo quanto espressamente dedotto da parte ricorrente, opererebbe nel caso di specie non l’istituto della ricongiunzione, bensì, trattandosi di rapporto lavorativo in ambito UE, il diverso istituto della totalizzazione, che consentirebbe «…al lavoratore di cumulare i diversi periodi di lavoro effettuati in più Stati ai fini della maturazione del diritto, e ciò senza che sia necessario il trasferimento dei contributi da uno Stato all’altro…» (ricorso, pag. 9).

Facendo applicazione dei principi enucleati dal Giudice regolatore, trattandosi di controversia inerente il regolare versamento di contributi in ipotesi trasferibili all’INPS in quanto finalizzati a pensione di dipendente pubblico, ne discende che la controversia ricade nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti.

Né a diversa decisione può indurre la circostanza che la questione oggetto della vicenda non sia un profilo inerente la debenza dei contributi, ma chi sia il soggetto tenuto ad effettuare il versamento contributivo.

Ora, in disparte la circostanza che parte ricorrente ha contestato anche la debenza a suo carico dei contributi di cui al provvedimento impugnato (ricorso, pag. 5), la decisione circa il soggetto tenuto ad effettuare il versamento contributivo costituisce comunque questione di merito, che deve essere valutata dal Giudice nell’ambito della cui giurisdizione ricade la controversia (sul punto, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5551;
TAR Lazio – Roma, Sez. III, 2 aprile 2013, n. 3287).

Né può ostare la circostanza che si tratti, nel caso di specie, di dipendente attualmente in servizio, essendo la pendenza del rapporto di lavoro «…di per sè irrilevante ai fini dell'identificazione della “materia”, in relazione alla quale va ricercato il discrimine fra le diverse giurisdizioni…» (Cass. civ., SU, 28 novembre 1996, n. 10618).

Conseguentemente, deve essere declinata la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo in favore di quella della Corte dei conti, avanti alla quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cpa, è consentito alle parti di proseguire il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti già prodottisi all’atto della proposizione dell’azione avanti a questo giudice.

Il Collegio è dell’avviso che, in ragione della natura in rito della pronuncia, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa (si rinvia alla sentenza di questa Sezione 2 febbraio 2015, n. 355, per l’inapplicabilità al processo amministrativo dell’art. 92, comma 2, cpc, nel testo risultante in conseguenza delle modifiche apportate dall’art. 13, comma 1, del DL 12 settembre 2014, n. 132, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162).

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