TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-07-24, n. 202312391

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-07-24, n. 202312391
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312391
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 12391/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13133/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13133 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Tondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

- del decreto del Ministero dell'Interno del 21.07.2022, codice: -OMISSIS-, notificato in data 20.09.2022, con il quale veniva deciso il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) , della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

- del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, Ufficio III – Cittadinanza, datato 09.12.2021, codice: -OMISSIS-, notificato dalla Prefettura di Campobasso in mani proprie il 28.12.2022, avente ad oggetto “ Procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 legge 5 febbraio l992, n. 91. Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed integr. ”, con il quale veniva partecipato all'istante il preavviso di rigetto avverso la domanda presentata;

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame il ricorrente, di nazionalità straniera, ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto n. -OMISSIS-, del 21 luglio 2022, con il quale il Ministero dell’interno ha rigettato la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 9 settembre 2017 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) , della legge n. 91 del 1992 (per residenza decennale sul territorio nazionale).

La motivazione dell’atto di diniego ha rilevato la sussistenza di alcune sentenze di condanna a carico del richiedente, ritenute “ indice sintomatico di inaffidabilità ” e di “ una mancata integrazione nella comunità nazionale ”, per i seguenti reati: “ ricettazione ex art. 648 c.p. e violazione delle norme sul diritto d’autore ex art. 171 ter della L. 633/1941 ”, con sentenza pronunciata dal Tribunale di Larino il 22 aprile 2004, divenuta irrevocabile il 27 giugno 2005; “ violazione delle norme sul diritto d’autore ex art. 171 della L. 633/1941 ”, con sentenza pronunciata dal Tribunale di Larino il 1° novembre 2006, divenuta irrevocabile il 29 dicembre 2006; “ violazione delle norme sul diritto d’autore ex art. 171 ter della L. 633/1941 ”, con sentenza pronunciata, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, dal Tribunale di Isernia il 13 novembre 2007, divenuta irrevocabile il 18 dicembre 2007. L’amministrazione ha inoltre considerato che “ l’istante, all’atto della presentazione della domanda, ha autocertificato di essere esente da precedenti penali incorrendo, pertanto, in una nuova violazione del codice penale ”. Si aggiunge, inoltre, che, con nota “ inserita in CIVES in data 10/12/2021 ”, era stata comunicato al richiedente il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990; egli, tuttavia, “ non ha fatto pervenire osservazioni al riguardo ed è ampiamente decorso il termine assegnato ”.

Il ricorso è affidato tre motivi di gravame, con i quali è stata dedotta la violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 (posto che, come si documenta, il richiedente aveva in effetti inviato all’amministrazione, dopo il preavviso di rigetto, sue osservazioni; le quali, tuttavia, non sono state considerate dalla motivazione dell’atto finale), la

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