TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 2023-12-19, n. 202300754

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 2023-12-19, n. 202300754
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300754
Data del deposito : 19 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2023

N. 00754/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00068/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 74 Cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2023, proposto da
V T, rappresentata e difesa dall’avv. A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bologna, via G. Mazzini n. 53/2;

contro

Regione Emilia Romagna, non costituita in giudizio;

nei confronti

La Fortezza Luisella, non costituita in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia,

- dell’ “avviso pubblico per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2022/2025 della Regione Emilia-Romagna tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019 (delibera di Giunta regionale n. 2048 del 28 novembre 2022)”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 361 del 2.12.2022 (parte terza) nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

- ove occorra e per quanto di interesse della ricorrente, dell’elenco degli ammessi, dei provvedimenti di organizzazione, della graduatoria e di ogni altro atto inerente alla procedura concorsuale;

- per quanto occorra, degli avvisi pubblicati nell’area riservata del sito internet http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it, con particolare riferimento a quelli inerenti alla procedura di partecipazione al concorso;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quello impugnato.

e, in ogni caso, per l’accertamento

del diritto della ricorrente alla partecipazione alla procedura di ammissione, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2022-2025 organizzato dalla Regione Emilia Romagna;

e per la conseguente condanna

della Regione Emilia Romagna alla reintegrazione in forma specifica, con l’ammissione della ricorrente alla selezione per cui è causa e, in via subordinata, alla condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario, conseguente all’eventuale inersercitabilità del diritto iscrittivo e partecipativo alla selezione per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2022-2025 e del diritto di scelta del percorso di studio da seguire quale concreta espressione del diritto allo studio costituzionalmente tutelato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 la dott.ssa A T e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato:

- che la dott.ssa Tullia Venturi, medico convenzionato con il SSN e con rapporto di servizio con la USL di Bologna, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, gli atti in epigrafe indicati in quanto le precludevano la partecipazione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2002/2025 della Regione Emilia Romagna;

- che né la Regione Emilia Romagna, né la dott.ssa La Fortezza Luisella (evocata in giudizio quale controinteressata), si sono costituiti;

- che il Tribunale ha accolto la domanda cautelare;

- che alla pubblica udienza del 23 novembre 2023, fissata per la trattazione del merito del ricorso, la ricorrente ha dichiarato a mezzo del proprio difensore di non avere più interesse alla decisione, chiedendo di compensare tra le parti le spese di giudizio;

ritenuto:

- di prendere atto della sopravvenienza;

- di dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, Codice di rito;

- di compensare le spese di giudizio.

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