TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-06-17, n. 202107266

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-06-17, n. 202107266
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202107266
Data del deposito : 17 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2021

N. 07266/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06040/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6040 del 2011, proposto da
F E A A, D A, V D B, D C, P C, F C, F C, V C, A D I, S L I, C L, A M, E N, G S e M S, rappresentati e difesi dall'avvocato G C, domiciliati in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico eletto presso lo studio Maurizio Visca in Roma, largo Somalia, 30/C;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per il conseguimento in favore dei ricorrenti, già facenti parte del personale in ferma breve nell'esercito, del premio di congedamento ex art. 40 della 1egge n. 24.19.1986 n. 958

e per l'annullamento

a) degli atti dell'Amministrazioni incompatibili con la relativa corresponsione, ivi compresa la circolare prot. n. M_D G11V111_IV SGR 0123562 del 4.3.2008, con la quale il Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare riteneva che il premio di congedamento non potesse essere riconosciuto al personale volontario in ferma breve collocato in congedo a decorrere dall'1.1.2008;

b) di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 maggio 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La parti ricorrenti assumono di aver fatto tutte parte del personale in ferma breve nell'esercito con possibilità di immissione, al termine della ferma volontaria, nella carriera iniziale delle forze armate o della Polizia di Stato o in altri corpi ad ordinamento civile.

Al termine della ferma volontaria, tuttavia, non sono state incorporate nei ruoli dell'Amministrazione, pur avendo superato il relativo concorso, a causa dell'impossibilita finanziaria della stessa ad assumere il personale vincitore del concorso.

Le medesima parti ricorrenti, quindi, con il presente ricorso hanno chiesto la corresponsione del premio di congedamento, di cui dell’art. 40 l. 24.19.1986 n. 958, deducendo che il citato premio spetti nel caso in cui, al termine della ferma volontaria, come nel caso di specie, l'interessato cessi dal servizio.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato resistendo al ricorso.

All’udienza del 21 maggio 2021 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1) Il ricorso si palesa infondato.

2) Il premio di congedamento è stato istituito dalla legge 24.19.1986 n. 958 (recante Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) la quale, nell’art. 40, comma 1, inerente alla fattispecie in esame ratione temporis, così dispone: “Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.”

L’art. 40 è stato poi abrogato dal Codice dell'ordinamento militare che ora regola la fattispecie all’art. 1790, ai sensi del quale “Ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato, se gli stessi non sono transitati in servizio permanente effettivo.”.

La ratio del premio di congedamento, di cui dell’art. 40 della legge n. 958/1986, deve essere individuata nel senso di voler assicurare uno speciale indennizzo una tantum per facilitare il reinserimento nella società dei militari in ferma prolungata e, pertanto, il premio di congedamento, da un lato, ha il suo presupposto legittimante nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare, senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile;
dall’altro, non spetta ai militari che cessano dalla ferma per passare al servizio permanente effettivo o comunque per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo (Cons. Stato, Sez. II, 04-05-2020, n. 2834).

Sotto il profilo soggettivo, tuttavia, il beneficio è limitato soltanto per i volontari in ferma prolungata e non si applica ai volontari in ferma breve (Cons. Stato, Sez. IV, 30-09-2013, n. 4861), per espressa indicazione normativa di fronte alla quale non possono valere interpretazioni difformi basate sulla ricostruzione della ratio della norma.

Questa conclusione è stata ribadita nel regime attuale.

La categoria dei volontari in ferma breve, originariamente disciplinata per quanto qui rileva dal d.l.vo n. 215 del 2001, è stata mantenuta ad esaurimento e sostituita a regime da quella dei volontari in ferma prefissata (VFP) ad opera della legge n. 226 del 2004. Ciò posto, l’art. 2260 del codice dispone che ai volontari in ferma breve, fino ad esaurimento del ruolo, si applicano “le disposizioni previste per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 1791 e 1792”.

A sua volta, l’art. 1792 comma 5 (appunto richiamato dall’art. 2260) precisa che “ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento”. Anche nel regime attuale, quindi, in soluzione di continuità con il previgente regime applicabile al caso in esame, il premio di congedamento soltanto per i volontari in ferma prolungata, con la precisazione che tale premio (in concreto) potrebbe essere erogato oggi solo nel caso di eventuale ripristino della coscrizione obbligatoria (art. 1784) (Cons. Stato Sez. IV, 01/04/2019, n. 2121).

Nel caso di specie i ricorrenti, come assumono loro stessi, facevano parte del personale volontario in ferma breve e, pertanto, non sono legittimati a percepire il premio di congedamento.

3) Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato.

Stante le specifiche circostanze inerenti al ricorso il Collegio ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

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