TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2014-05-07, n. 201400589
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N. 00589/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01255/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2014, proposto da:
V C, rappresentato e difeso dagli avv. E G e M F, con domicilio eletto in Milano, Via Cosseria, 2
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Regionale per la Lombardia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto n. 19 del 20.01.2014 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dell'elenco allegato nella parte in cui dispone l'esclusione del ricorrente dal corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (d'ora in avanti Percorso Abilitante Speciale, in sigla P.A.S.) per la classe concorsuale A245 .
- del decreto n. 19 del 20.01.2014 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dell'elenco allegato nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente tra gli ammessi al P.A.S. per la classe concorsuale A245 .
- degli atti presupposti e/o connessi;
- dei decreti del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n° 58 del 30/7/13 e n. 81 del 25/3/2013.
e per la declaratoria in via cautelare
del diritto del ricorrente ad essere ammesso con riserva ai percorsi abilitanti speciali (PAS) classe concorsuale A245.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e dell’Ufficio Regionale per la Lombardia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad un primo esame e salvo successivi approfondimenti, che il ricorso non appare sfornito di fumus bonis iuris e che dall’esecuzione degli impugnati atti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, possa derivare un pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente;
Ritenuto pertanto che in parte qua la proposta domanda cautelare debba essere accolta;