TAR Genova, sez. I, sentenza 2016-01-13, n. 201600025

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2016-01-13, n. 201600025
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201600025
Data del deposito : 13 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00077/2012 REG.RIC.

N. 00025/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00077/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Roggetto s.n.c., S P, S P e A C, rappresentati e difesi dall'avv. M V, presso il quale sono elettivamente domiciliati nel suo studio in Genova, via Martin Piaggio, 17/1;

contro

Comune di Albenga, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. L P, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, corso Saffi, 7/2;
Provincia di Savona;
Ministero dello sviluppo economico;
Ministero per i beni e le attività culturali;
A.S.L. n.2 Savonese;
Comando provinciale dei vigili del fuoco;

nei confronti di

Edilvele S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Cibien e Paolo Gaggero, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Gaggero nel suo studio in Genova, via Roma, 4/3;
Edigas Due S.r.l.;
Enel Distribuzione S.p.a.;
Telecom Italia;

per l'annullamento

del verbale della conferenza di servizi deliberante in data 20/10/2011, avente ad oggetto “Progetto unitario convenzionato per la zona Cd1”;

della determinazione dirigenziale del Comune di Albenga n. 1094 del 27/10/2011;

della deliberazione del Consiglio comunale di Albenga n. 80 del 13/9/2011;

del verbale della conferenza di servizi referente in data 18/5/2011;

della deliberazione del Consiglio comunale di Albenga n. 50 del 31/3/2011;

di ogni atto presupposto, connesso o conseguente e, segnatamente, per quanto occorrer possa, della deliberazione del Consiglio comunale di Albenga n. 54 del 16/7/2009;

e, con primo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

del provvedimento dirigenziale del Comune di Albenga n. 916 del 6/8/2009,

e, con secondo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

del permesso di costruire n. 47007 del 27/11/2011 e del permesso di costruire n. 47008 del 27/11/2011.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Albenga e della Edilvele S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti sono proprietari dei terreni censiti al Fg. 13, mappali 1129 e 1176, del N.C.T. di Albenga, aventi un’estensione complessiva di 611 mq.

In base al P.R.G. approvato nel 2002, tali fondi erano compresi nella zona Cd1 dell’ambito B11, estesa per oltre 13.000 mq, di cui facevano parte i terreni della controinteressata Edilvele S.r.l. e di altri soggetti.

La disciplina urbanistica della zona suddetta prevedeva un regime di espansione edilizia, da attuarsi in modo unitario tramite concessione edilizia convenzionata, estesa a tutte le proprietà immobiliari, ovvero mediante S.U.A., su iniziativa di una maggioranza qualificata dei proprietari comprendente almeno il 75% dei valori immobiliari del comparto.

Nel 2005, il Comune di Albenga rilasciava alla Società Edilvele due permessi di costruire convenzionati per la realizzazione di altrettanti stabili residenziali sui terreni della zona Cd1.

In evidente violazione della richiamata disciplina urbanistica, peraltro, detti titoli abilitativi non riguardavano la totalità delle proprietà immobiliari del comparto, essendone esclusi i mappali degli odierni ricorrenti.

I lavori hanno preso avvio nel 2006.

Riferisce la controinteressata che i proprietari esclusi dall’iniziativa edificatoria si sarebbero risolti a presentare un autonomo progetto per lo sfruttamento dei terreni di proprietà che, tuttavia, non è stato approvato dal Comune di Albenga.

Essi presentavano, quindi, un esposto alla Procura della Repubblica di Savona e un’istanza per l’annullamento in autotutela dei permessi di costruire rilasciati a Edilvele.

L’autorità giudiziaria, ipotizzando il reato di lottizzazione abusiva, disponeva il sequestro del cantiere;
tale provvedimento è stato revocato solo nel 2011.

Il Comune di Albenga, con deliberazione consiliare n. 54 del 16 luglio 2009, decideva di non annullare i due permessi di costruire, stante la sostanziale conformità dell’intervento edilizio alla destinazione di zona, l’esigenza di tutelare l’affidamento dell’impresa e i posti di lavoro, l’interesse pubblico al completamento delle infrastrutture in progetto e al contrasto del degrado cagionato dall’abbandono del cantiere.

Con successiva deliberazione n. 80 del 13 settembre 2011, il Consiglio comunale di Albenga ha approvato una variante urbanistica che stralcia i terreni dei ricorrenti dalla zona Cd1, creando un nuovo sub-ambito (zona Cd1a) coincidente con i mappali 1129 e 1176.

La variante conferma l’indice edificatorio precedentemente attribuito ai terreni suddetti, non utilizzato nell’ambito del progetto di Edilvele, e accolla a quest’ultima impresa i relativi oneri di urbanizzazione.

Con ricorso notificato in data 11 gennaio 2012 e depositato il successivo 24 gennaio, i proprietari dei terreni esclusi dal progetto in parola hanno impugnato gli atti del procedimento di approvazione della variante, denunciando i seguenti vizi di legittimità:

I) eccesso di potere per sviamento, poiché il potere pianificatorio sarebbe stato esercitato, non allo scopo di perseguire il miglior assetto urbanistico del territorio, bensì per consentire la regolarizzazione dei permessi di costruire illegittimi;

II) omesso esperimento della verifica di assoggettabilità a V.A.S., imposta dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006;

III) partecipazione alla conferenza di servizi che ha adottato la determinazione conclusiva di dipendenti i quali, essendo privi della qualifica dirigenziale, non sarebbero stati legittimati a rappresentare i rispettivi enti locali;

IV) violazione dell’art. 26 della legge regionale n. 38 del 2007, in forza del quale i Comuni costieri non possono implementare le previsioni edificatorie qualora non abbiano previamente adeguato il proprio strumento urbanistico alle previsioni della stessa legge.

I ricorrenti propongono anche una generica istanza risarcitoria.

Si sono costituti in giudizio l’intimato Comune di Albenga e la controinteressata Edilvele S.r.l., entrambi eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso.

Con ordinanza n. 57 del 9 febbraio 2012, è stata respinta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dai ricorrrrenti.

Con motivi aggiunti notificati il 10 aprile 2012 e depositati il successivo 27 aprile, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dirigenziale adottato dal Comune di Albenga in data 6 agosto 2009, con cui era stato concluso negativamente, in conformità agli indirizzi formulati dal Consiglio comunale con la citata deliberazione n. 54/2009, il procedimento volto all’eventuale annullamento dei permessi di costruire rilasciati alla Società controinteressata.

I ricorrenti denunciano:

V) l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza da loro presentata per stimolare l’esercizio del potere di autotutela;

VI) il vizio di incompetenza, poiché il provvedimento impugnato sarebbe frutto di una “co-decisione” di un organo tecnico (il dirigente che lo ha adottato) e di un organo politico (il consiglio comunale che aveva formulato rigide direttive al riguardo);
la violazione del principio del contrarius actus , a causa della mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia che si era pronunciata favorevolmente in ordine all’intervento edilizio;

VII) la perplessità e contraddittorietà del provvedimento che, pur dando atto dei profili di illegittimità dai quali sono inficiati i due titoli edilizi, non ne dispone tuttavia l’annullamento.

Le parti costituite hanno depositato articolate memorie difensive;
in particolare, le parti resistenti introducono un’eccezione volta a dimostrare la tardività dei motivi aggiunti.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 4 luglio 2013 e depositato il 30 luglio successivo, è stata estesa l’impugnazione ai due permessi di costruire rilasciati nel 2011 per consentire il completamento dell’iniziativa edificatoria, siccome viziati per illegittimità derivata dagli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Sono state depositate ulteriori memorie difensive e di replica;
in fatto, è stato documentato il sostanziale completamento degli edifici della controinteressata, restando solo da completare alcune opere interne.

Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015 e ritenuto in decisione.

DIRITTO

1) Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sono stati impugnati gli atti di approvazione della variante urbanistica che ha scorporato i terreni dei ricorrenti dalla zona Cd1 del P.R.G. di Albenga e costituito una nuova zona (Cd1a) coincidente con i terreni medesimi.

Le controparti eccepiscono concordemente che il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento non inciderebbe sull’efficacia dei titoli edilizi originariamente rilasciati alla Edilvele S.r.l. che, non comprendendo le aree di proprietà dei ricorrenti, erano dotati di portata immediatamente lesiva.

L’eccezione è fondata.

E’ appena il caso di rammentare che, nel processo amministrativo, l’interesse all’impugnazione è caratterizzato dalla presenza dei requisiti che qualificano l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Tale condizione dell’azione implica, pertanto, la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente nonché l’effettiva utilità che questi potrebbe trarre dall’annullamento del provvedimento impugnato.

Ne consegue che sarebbe del tutto inutile annullare un provvedimento qualora non possa derivarne alcun concreto vantaggio al ricorrente in relazione alla sua posizione legittimante.

E’ questa la situazione che si verifica nel caso in esame.

Non possono esservi dubbi, infatti, in ordine all’immediata efficacia lesiva dei titoli edilizi rilasciati alla Società controinteressata nel 2005 che hanno illegittimamente escluso gli odierni ricorrenti da un’iniziativa edificatoria destinata a comprendere, secondo le cogenti previsioni dello strumento urbanistico generale, tutte le proprietà immobiliari del comparto urbanistico.

Gli odierni ricorrenti, tuttavia, non hanno impugnato tali provvedimenti ampliativi né sono tempestivamente insorti (v. infra ) avverso le successive determinazioni comunali che hanno escluso l’esercizio del potere di autoutela relativamente ai titoli medesimi.

L’eventuale annullamento degli atti di approvazione della variante urbanistica non potrebbe incidere, ovviamente, sulla validità dei provvedimenti a monte e non consentirebbe, quindi, di rimuovere la lesione arrecata all’interesse sostanziale dei ricorrenti.

Anzi, l’assetto di interessi conseguente a tale soluzione sarebbe paradossalmente peggiorativo per i ricorrenti medesimi che, rimanendo comunque esclusi dal progetto di Edilvele, perderebbero anche la possibilità, garantita loro dalla disciplina introdotta con la variante, di realizzare l’autonomo sfruttamento edilizio dei terreni di proprietà, con l’accollo dei relativi oneri di urbanizzazione alla controinteressata.

In definitiva, l’azione di annullamento all’esame, non solo non è idonea a conseguire lo scopo che si prefiggono concretamente i ricorrenti, ma si rivolge avverso atti che non hanno inciso negativamente nella loro sfera giuridica.

Per tali ragioni, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire.

2) Anche con riguardo ai primi motivi aggiunti le parti resistenti propongono un’eccezione di rito che merita di essere scrutinata favorevolmente.

Si rammenta che la domanda di annullamento introdotta con tale mezzo di gravame ha per oggetto il provvedimento dirigenziale che, in conformità agli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, ha concluso negativamente, archiviandolo, il procedimento avviato per l’eventuale annullamento dei titoli edilizi rilasciati alla Edilvele S.r.l. nel 2005.

Tale domanda è ampiamente tardiva, poiché il provvedimento impugnato è stato oggetto di pubblicazione legale all’albo pretorio del Comune di Albenga per quindici giorni decorrenti dal 6 agosto 2009.

Il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 10 aprile 2012, deve quindi essere dichiarato irricevibile.

Parte ricorrente non contesta la risalente pubblicazione del provvedimento de quo (peraltro comprovata dalla documentazione versata in atti dalla difesa comunale), ma obietta che tale adempimento non sarebbe stato sufficiente a far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione di un atto da notificarsi individualmente.

Tale rilievo non può essere condiviso.

E’ vero, infatti, che gli odierni ricorrenti erano stati autori dell’atto di impulso da cui ha preso avvio il procedimento definito con l’impugnato diniego di autotutela.

Ciò non consente di ritenere, però, che essi abbiano assunto la veste di controinteressati, come tali necessariamente destinatari di una notifica individuale dell’atto, dovendosi far applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale tale posizione non sussiste in capo ai vicini che abbiano provocato interventi repressivi o in via di autotutela avverso titoli edilizi rilasciati ai proprietari confinanti (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4582).

La necessità della notifica individuale va esclusa anche alla luce del fatto che, in nessuna parte del provvedimento impugnato, viene fatta menzione degli odierni ricorrenti.

Tali considerazioni, sufficienti a confermare la diagnosi di irricevibilità dei primi motivi aggiunti, trovano ulteriore conferma alla luce dei contenuti dell’impugnato provvedimento dirigenziale, nel quale non viene espressa alcuna autonoma manifestazione di volontà dell’agente che si è limitato, invece, ad applicare le “direttive” rigidamente formulate dall’organo consiliare.

Si tratta, pertanto, di atto sostanzialmente esecutivo della presupposta deliberazione la quale, pur formalmente coinvolta nell’impugnazione dispiegata con il ricorso introduttivo, non è stata fatta oggetto in quella sede di alcuna censura di legittimità.

Pur essendo a conoscenza del provvedimento realmente lesivo dei loro interessi, quindi, gli interessati hanno omesso di contestare l’assetto di interessi ivi definito dall’amministrazione e non hanno titolo, in conseguenza, per agire in giudizio avverso l’atto consequenziale.

3) Il secondo ricorso per motivi aggiunti contiene esclusivamente una censura di illegittimità derivata per vizi degli atti presupposti impugnati con il ricorso introduttivo.

In conseguenza della declaratoria di inammissibilità di quest’ultimo mezzo di gravame, i ricorrenti non potrebbero trarre alcuna utilità dall’eventuale annullamento dei titoli edilizi rilasciati per il completamento di un’opera assentita con atti non ritualmente contestati.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dei secondi motivi aggiunti.

4) Non essendo stata dimostrata l’esistenza dei denunciati vizi di legittimità, va respinta, infine, l’istanza risarcitoria proposta con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, peraltro in modo del tutto generico ed in assenza di elementi a comprova del pregiudizio patrimoniale sofferto.

5) La natura in rito della presente pronuncia e la peculiarità della vicenda contenziosa giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

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