TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-05-24, n. 202201705
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Pubblicato il 24/05/2022
N. 01705/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02025/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2025 del 2010, proposto da R T, rappresentato e difeso dall’avv. G I, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B, in Palermo in viale Regina Margherita, n. 42;
contro
- Assessorato regionale della salute, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico legale in via Valerio Villareale n. 6;
- Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosanna Dubolino e Antonino Noto, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rossana Ingargiola in Palermo, via F. Scaduto, n. 2/D;
per l’annullamento
della nota prot. n. 5876/8 del 1° luglio 2010 resa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di “ripristino ex convenzione specialistica esterna di Cardiologia”, presentata ai sensi dell’art. 1 L. 422 del 1993;
e per il riconoscimento
del diritto al reinserimento in detto elenco di specialisti convenzionati esterni per la branca di cardiologia.
Visti il ricorso e i relativi alleati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Assessorato Regionale della Salute;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm., del 9 maggio 2022, il consigliere A L, presenti per parte ricorrente e l’ASP di Agrigento i difensori, nessuno per l’Assessorato regionale della salute come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso (in riassunzione), notificato il 10 novembre 2010 e depositato il 17 novembre successivo, parte ricorrente rappresentava che, a seguito del collocamento in quiescenza, aveva presentato, in data 1° giugno 2010, istanza volta ad ottenere il rispristino del rapporto convenzionale specialistico esterno per la branca di Cardiologia;tale istanza era stata rigettata con nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento prot. 5876/8 del 1° luglio 2010.
Aveva impugnato tale provvedimento con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, notificato in data 5 ottobre 2010, ma, in data 30 ottobre 2010, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento aveva proposto opposizione, chiedendo la decisione in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 1199 del 1971.
Esposti i fatti, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, della nota prot. n. 5876/8 del 1° luglio 2010, resa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, nonché il riconoscimento del diritto al reinserimento nell’elenco degli specialisti convenzionati esterni per la branca di Cardiologia, deducendo il seguente unico articolato motivo di ricorso:
Violazione e falsa applicazione: dell’art. 1, comma 16, del DL n. 324 del 1993, convertito in L. n. 423 del 1993;dell’art. 8 del Dlgs. n. 502 del 1992, come modificato dall’art. 9 del Dlgs. 517 del 1993;dell’art. 6 della L. 724 del 1994. Eccesso di potere per contraddittorietà. Ingiustizia manifesta e travisamento. Illogicità manifesta.
Per l’Assessorato Regionale della Sanità si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha successivamente depositato vari documenti e una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Si è costituita in giudizio anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Alla pubblica udienza in videoconferenza del 19 maggio 2022, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il collegio ritiene, in particolare, di dare continuità all’orientamento espresso dalla sezione, in fattispecie analoga a quella in esame, con la sentenza n. 1213 del 22 giugno 2020 - la quale ha applicato i principi espressi nella decisione del CGA n. 1443 del 2010 - alle cui ampie motivazioni si rinvia.
In tale sentenza si è rilevato che, a seguito dell’introduzione dell’art. 8 quater al D.lgs. n.502/92, per effetto del D.lgs. n. 229/1999, l’art. 1 comma 16 D.L. 324 del 1993, convertito in L. 423 del 1993, è da considerarsi tacitamente abrogato in forza della vigenza della procedura prevista per ottenere il nuovo regime di accreditamento istituzionale.
Si è, in particolare, ricostruito il panorama normativo in materia nei seguenti termini:
- il D.Lgs. 502/1992, all’art. 8, comma 7, ultimo periodo, prevedeva la cessazione entro un triennio e, cioè, entro il 31 dicembre 1995, dei “ rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di proroga …” e la instaurazione “ dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto fondati sul criterio dell’accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull’adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate …”;
- successivamente, entrava in vigore il D.L. 324/1993, convertito in L. 423/1993, il cui art. 1 comma 16 prevedeva espressamente che: “ il medico che abbia, ai sensi dell’art. 4 comma 7 della l. 412/1991, esercitato l’opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi ”, consentendo così il reingresso dei medici i quali, avendo optato, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 412/91, per l’attività di pubblico dipendente, successivamente, venuta meno la causa di incompatibilità, avessero richiesto di tornare all’esercizio di attività convenzionata;
- con la L. n. 724/1994 veniva introdotto un regime transitorio di accreditamento per il biennio 1995/1996 nei confronti dei soggetti già convenzionati, regime che veniva poi prorogato con l’art. 2/7 della legge n. 549/1995 fino al 30.06.1996;
- con D.A. 21.2.1997 veniva attivato un sistema definito di “accreditamento provvisorio”, cui accedevano tutte e soltanto le strutture private ed i privati professionisti, questi ultimi già convenzionati ai sensi dei DD.PP.RR. 119 e 120 del 1988;
- infine, in attuazione del D.Lgs. n. 229/1999, che ha aggiunto l’art. 8 quater “Accreditamento istituzionale” al D.lgs. n. 502/92, veniva emanato in Sicilia il D.A. n. 890/2002, contenente le direttive per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, fissando i criteri, i requisiti e le procedure per il passaggio al regime dell’accreditamento.
L’ art. 8 quater comma 1 recita: “ L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative ”.
Alla luce di quanto sopra il ricorrente non appare legittimato a chiedere ed ottenere il reinserimento negli elenchi regionali dei medici convenzionati, atteso che tale opzione è stata prevista dall’art. 1 comma 16 D.L. 324 del 1993, il quale deve oggi considerarsi tacitamente abrogato (al 30.06.1996) in virtù della nuova disciplina sul regime di accreditamento istituzionale, considerato pertanto sostitutivo del vecchio sistema del convenzionamento esterno.
In particolare, il ricorrente chiedeva di avvalersi di tale opzione con istanza del 1° giugno 2010, sul presupposto dell’intervenuta cessazione del proprio rapporto di lavoro con l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento in pari data e, pertanto, in un momento in cui, dunque, doveva considerarsi non più in vigore il termine ultimo per usufruire della prorogatio di cui alla legge n. 549/95 che, come sopra illustrato, aveva prorogato l’efficacia della L. n. 724/1994 contente il regime transitorio di accreditamento per il biennio 1995/1996 nei confronti dei soggetti già convenzionati.
Per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è infondato e va rigettato.
Si ritiene di compensare le spese come fatto nel precedente citato il quale ha evidenziato la complessità della controversia.