TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-09-24, n. 201500894
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N. 00894/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società So.Co.Stra.Mo. Societa' Costruzione Strade Moderne S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G S, L M, R L G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G S, in Reggio Calabria, Via Giulia, 54;
contro
la società Anas S.p.A., in personale del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, Via del Plebiscito, 15;
nei confronti di
la società De Sanctis Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Linguiti e Gianfrancesco Fidone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Anna Romeo, in Reggio Calabria, Via Mazzini N.2;
per l'annullamento
-del provvedimento di esclusione dalla So.Co.Stra.Mo. Società Costruzione Strade Moderne S.r.l., dalla gara d’ appalto indetta dalla ANAS S.p.A. Direzione Generale per l’affidamento di lavori da eseguirsi nella Provincia di Reggio Calabria di completamento - SS 106 Jonica - lavori di costruzione della variante all’abitato di Palizzi della S.A. 106 Jonica 2° Lotto dal km 49 485 al km 51 750
-dei verbali delle sedute di gara ed in particolare del verbale del 13 gennaio 2015 ;-di tutti gli atti della procedura di gara in questione e di ogni altro atto antecedente, preordinato, connesso e consequenziale;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara nei confronti della impresa De Sanctis Costruzioni S.p.a.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Anas S.p.A. e della società De Sanctis Costruzioni S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2015 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. 1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Società Costruzione Strade Moderne s.r.l. ha impugnato il provvedimento con il quale la società ANAS ha proceduto ad escluderla dalla gara di appalto avente ad oggetto l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un tratto stradale nella provincia di Reggio Calabria (SS 106 Jonica ).
1.1 Con bando pubblicato sulla G.U.U.E. in data 23 dicembre 2011, l’ANAS S.p.A. – Direzione Centrale, ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento dei “lavori di completamento - SS 106 Jonica – lavori di costruzione della variante all’abitato di Palizzi della S.A. 106 Jonica 2° Lotto dal km 49+485 al km 51+750 – completamento dei lavori non ultimati causa rescissione di contratto – primo stralcio funzionale” da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.
A tale procedura veniva invitata a partecipare anche la società So.Co.Stra.Mo.
Durante la prima seduta pubblica che si è svolta il giorno 13 gennaio 2015, la Commissione di gara ha escluso l’impresa ricorrente ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. f) D.lgs. 163/2006 sulla base della seguente motivazione: “ Con motivato provvedimento ANAS S.p.A. prot. CDG-0133447-P del 13/10/2014, acquisito agli atti della procedura di gara in oggetto è stata disposta ai sensi dell’art. 136, comma 6, del D.lgs. 163/2006 la risoluzione del contratto di appalto n. 7603 di Rep. del 16/04/2009 e successivi atti aggiuntivi stipulati con l’Impresa So.Co.Stra.Mo. S.r.l., in quanto la stessa si è resa responsabile di grave inadempimento contrattuale nell’esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. p), del D.P.R. 207/2010 è stata iscritta la relativa annotazione nel casellario informatico. La Commissione di gara, pertanto, ha ritenuto operante nei confronti del concorrente So.Co.Stra.Mo. S.r.l. la previsione dell’art. 38,comma 1, lett. f) de D.Lgs. 163/2006 che sanziona con l’esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti i soggetti che secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante hanno commesso grave negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara (…). Si è reputato infatti che la suddetta risoluzione, dovuta a grave inadempimento dell’appaltatore che rileva sotto l’aspetto del venir meno dell’affidabilità dell’Impresa, sia tale da ledere in modo sostanziale il rapporto fiduciario con questa Stazione Appaltante ”.
2. Avverso tale provvedimento di esclusione propone ricorso la società So.Co.Stra. Mo. con articolati motivi di ricorso nei quali censura la illegittimità della determinazione assunta dalla Commissione giudicatrice in quanto viziata da:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. f) del d.lgs 163/2006;eccesso di potere;travisamento dei fatti;illogicità della motivazione;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 38 lett.f) e 46 comma 1-bis del d.lgs. 163/2006;violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara;violazione del principio costituzionale di libera iniziativa economica;difetto di motivazione;violazione del principio di proporzionalità.
3. Si è costituita in giudizio l’Anas, difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 80 del 12 marzo 2015, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare di sospensione del provvedimento di esclusione, proposta da parte ricorrente, fissando secondo il rito, l’udienza per la trattazione del merito della controversia.
Nelle more della udienza pubblica, la ricorrente ha notificato e ritualmente depositato ricorso per motivi aggiunti avverso la aggiudicazione definitiva della gara a favore della ditta De Sanctis, riproponendo censure analoghe a quelle formulate nel ricorso introduttivo.
Si è costituita in giudizio la controinteressata impresa De Sanctis la quale ha controdedotto alle censure proposte avverso il provvedimento di aggiudicazione ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 22 luglio 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO