TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2016-10-24, n. 201600778

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2016-10-24, n. 201600778
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201600778
Data del deposito : 24 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2016

N. 00778/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00236/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA INA

IN NOME DEL POPOLO INO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 236 del 2016, proposto da:
G L, A A S, L S, G C, M U, M C, A M C, N P, P N, M D, A A M, S P, M S, R L, V S, N M, C P, G P, C A, C Z, G U, S C, M B, V M, G F, S B, M B F, M T P, D U, M A, A G S, I L, R M, M M, M G G, T B, D C, C T, M Z, D R, M L C, rappresentati e difesi dall'avvocato P F C.F. FRNPRI60H29G113U, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Via Sonnino n. 37;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Didattica Statale 2 Circolo Dionigi Scalas di Assemini, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distretuale Cagliari, domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 23;

nei confronti di

Emilia Gallistru non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento avente numero sconosciuto e non ancora reso disponibile col quale il 14.1.2016, il Consiglio di Circolo della Direzione Didattica n. 2 di Assemini ha approvato a maggioranza il Piano dell'Offerta Formativa POF Triennale(PTOF o POFT) predisposto ai sensi della L. 107/2015;

- di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Direzione Didattica Statale 2 Circolo Dionigi Scalas di Assemini;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espongono i ricorrenti che la dirigente scolastica dell’istituto intimato, con propria circolare n. 182 del 22.12.2015, ha convocato il Collegio docenti per il giorno 11.1.2016 con all’ordine del giorno, fra l’altro, “POFT aa.ss. 2016 – 2019”. Nella stessa circolare si affermava che la bozza del POF triennale elaborata dal gruppo di autovalutazione sarebbe stata pubblicata nel sito della scuola nell’area riservata con invito a tutti coloro che volessero proporre integrazioni, modifiche, ecc. “a inviarle alla dirigente scolastica, tramite la email della scuola, entro e non oltre il 7.01.2016”.

Nel pomeriggio del 22.12.2015 e nei giorni seguenti, diversi insegnanti fra i quali i ricorrenti si sono collegati al sito della scuola ma né la circolare né l’allegato POF triennale sono risultati consultabili: tale circostanza è stata evidenziata in occasione della trattazione del punto all’o.d.g. nel Collegio dei docenti, tenutosi il giorno 11 gennaio 2016. I docenti infatti hanno potuto prendere visione della bozza del POF triennale solo in occasione della riunione del Collegio dell’11.1.2016 e non prima.

In tale sede è emerso dalla relazione della dirigente scolastica di illustrazione dei contenuti della bozza che la stessa era stata fatta oggetto di modifiche nelle more fra la convocazione e lo svolgimento della riunione rispetto alla prima bozza deliberata dal gruppo di autovalutazione. Altre modifiche sono avvenute nell’arco di tempo fra la detta seduta e la riunione del consiglio di circolo.

Non sono invece state prese in considerazione le proposte avanzate dai ricorrenti in sede di collegio dei docenti, che la dirigente scolastica non ha accettato e si è rifiutata di porre in votazione.

A sostegno della propria tesi la dirigente scolastica ha affermato che chi avesse voluto presentare integrazioni avrebbe dovuto farlo entro il 7 gennaio 2016 ma i ricorrenti espongono che i documenti non erano stati resi disponibili.

La dirigente scolastica ha posto in votazione una sola proposta (quella di cassare nella tabella di valutazione il riferimento alle prove standardizzate Invalsi): il Collegio a larga maggioranza ha votato per eliminare il riferimento alla prova Invalsi ma la dirigente scolastica ha dichiarato che non avrebbe comunque modificato la bozza presentata da lei medesima. Senza mettere ai voti altre proposte e neppure la bozza di POF triennale nel suo complesso la Dirigente scolastica è passata al successivo punto all’ordine del giorno in discussione.

Nei giorni 13 e 14.1.2016 si è riunito il Consiglio di circolo per l’approvazione del POF Triennale. In apertura dei lavori un insegnante, il sig. L, a nome anche degli altri ricorrenti, ha esposto quanto avvenuto nel collegio dei docenti. Ha chiesto quindi di rinviare la discussione per rimandare il testo al Collegio dei docenti perché provvedesse previo l’esame delle proposte di modifica.

La dirigente scolastica ha invece sostenuto di voler procedere in quanto la L. 107/2015 parla di elaborazione del Collegio e non di approvazione. Il presidente del Consiglio di Circolo ha messo ai voti la proposta di rinvio al Collegio dei docenti della bozza del POF triennale. La proposta è stata respinta a maggioranza. I lavori sono stati rinviati al giorno successivo e il 14 gennaio 2016 il Consiglio di Circolo ha approvato il PTOF con 10 voti.

Avverso gli atti indicati in epigrafe insorgevano i ricorrenti deducendo le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione della L. 107/2015, art. 1 comma 14, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere, incompetenza, violazione dell’art. 21 septies della L. 241/90, difetto d’istruttoria;

2) violazione dell’art. 16 del d.P.R. 275/1999 dell’art. 25 del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 396 del d.lgs. 297/1994 in relazione all’art. 1 cc. 3 e 4 comma 14 della L. 107/2015.

Concludevano per l’accoglimento del ricorso previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

L’amministrazione depositava memoria il giorno 8 aprile 2016.

Il 21 maggio 2016 i ricorrenti depositavano memoria difensiva.

Alla udienza pubblica del 22 giugno 2016 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le argomentazioni dei ricorrenti, pur pregevolmente esposte, non possono essere condivise dal Collegio.

In punto di fatto va osservato che il 22.12.2015 il dirigente scolastico convocava il Collegio dei Docenti per il giorno 11 gennaio 2016. Nella convocazione si legge: “il POF triennale (elaborato dal gruppo di autovalutazione) che verrà dato come letto in sede di Collegio, verrà pubblicato nell’area riservata del sito della scuola. Tutti coloro che volessero proporre integrazioni, modifiche, ecc., sono invitati a inviarle alla DS, tramite la email della scuola entro e non oltre il giorno 7 gennaio 2016”.

Nessun docente ha presentato osservazioni.

Come risulta dalle produzioni dell’Amministrazione la bozza del POF era inserita nel sito a partire dal 2 gennaio (documento 11).

Insomma, i documenti, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, erano disponibili.

Quel che viene descritto dalle parti in causa è, nella sostanza, una controversia tra i docenti e la dirigente scolastica. In disparte ogni altra superflua considerazione, le argomentazioni svolte dall’amministrazione in ordine alla L. 107/2015 sono del tutto condivisibili.

Corrisponde al vero quanto affermato dall’amministrazione a pagina 8 della memoria difensiva depositata il giorno 8 aprile 2016 e cioè che l’approvazione del documento spetta al Consiglio di circolo e non al Collegio cui invece spetta l’elaborazione.

Il ricorso è quindi infondato in fatto prima che in diritto posto che dall’esame degli atti di causa è pacifico concludere che nessuna attribuzione è stata sottratta al Collegio che è stato pienamente messo in condizione di operare.

In nessuna considerazione possono essere prese tutte le contestazioni effettuate nei confronti delle prove Invalsi previste per legge. La questione è irrilevante e questo Collegio aggiunge, del tutto inconferente, in ordine alla legittimità degli atti qui esaminati, legittimità che è piena ed incontestabile.

C’è stato un atto di indirizzo del dirigente scolastico, il lavoro di elaborazione (innegabile) delle articolazioni del Collegio docenti, l’invito ai docenti (caduto nel vuoto) a proporre integrazioni o modifiche, l’approvazione da parte del Consiglio di Circolo.

Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.

Le spese, vista la assoluta novità della questione sottoposta al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.

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