TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-02-19, n. 202400550

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-02-19, n. 202400550
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400550
Data del deposito : 19 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2024

N. 00550/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00132/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 132 del 2023, proposto da
Diego D'Urso, rappresentato e difeso dall'avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Sant'Agata Li Battiati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato I G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento n. 117 del 17.11.2022 di diniego al rilascio del permesso di costruire emesso dal Comune di Sant'Agata Li Battiati e notificato al ricorrente in data 24.11.2022, con il quale è stato denegato il rilascio del permesso di costruire per demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in via A. di Sangiuliano n. 103, relativamente all'istanza prot. n. 1049 del 20.01.2022;

- della nota prot. n. 14310 del 30.08.2022 di avvio del procedimento di diniego della richiesta e della nota del 7.10.2022 di riscontro alle osservazioni del ricorrente del 8.09.2022 prot. n. 14988;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti o adottati nelle more del giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sant'Agata Li Battiati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITO

1. Il sig. Diego D’Urso, odierno ricorrente, è proprietario di un immobile sito nel Comune di Sant’Agata Li Battiati in via A. di Sangiuliano n. 103, censito al catasto al Foglio 3, particella 824, sub. 1 e 2. A seguito di alcuni lavori eseguiti in assenza di concessione edilizia, in data 31.05.1986 veniva presentata all’Ufficio tecnico del Comune di Sant’Agata Li Battiati un’istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985 e della L.R. n. 37 del 1985 e ss.mm.ii., assunta al prot. n. 8977, a cui faceva seguito, in data 7.12.1995, la presentazione di un’ulteriore istanza, riguardante il medesimo immobile, finalizzata a ottenere il cambio di destinazione d’uso del garage-deposito a civile abitazione.

Sulla base della documentazione prodotta, dei relativi elaborati grafici e degli accertamenti tecnici effettuati, il Capo Settore dell’Ufficio tecnico comunale rilasciava la concessione edilizia in sanatoria n. 122/5, assunta al n. prot. 22945 del 20.10.2003, e autorizzava il cambio di destinazione d’uso con provvedimento n. 1096 assunto al Prot. U.T.C. n. 1435/2004 e Prot. Gen. n. 7229/2004.

In data 20.01.2022 il ricorrente presentava all’Ufficio tecnico del Comune di Sant’Agata Li Battiati istanza n. 4964, assunta al prot.n. 1049, al fine di ottenere sul menzionato immobile il permesso di costruire per demolizione, ricostruzione ed ampliamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 6 del 2010.

Con nota prot. n. 3238 del 25.02.2022 il Capo del IV Settore Urbanistica e Tutela dell’Ambiente del predetto Comune richiedeva delle integrazioni documentali, le quali venivano successivamente rese con la nota prot. 6505 del 20.04.2022.

In seguito, con nota prot. n. 8849 del 24.05.2022 l’Ufficio competente comunicava l’avvio del procedimento di archiviazione a causa della carenza documentale e per progettazione non conforme al vigente Piano Regolatore Generale. Con nota prot. 9489 del 6.06.2022 il ricorrente integrava la documentazione e le informazioni richieste dall’Ente locale, sulla base delle quali il Comune notificava la nota prot. n. 14310 del 30.08.2022, con la quale comunicava l’avvio del procedimento di diniego al permesso di costruire ritenendo non ammissibile l’intervento “ in quanto, l’art. 2 comma 4 della L.R. 6/2010, così come modificato dall’art. 8 comma 1, lettera a) della L.R. 2/2022, recita: Gli interventi riguardano edifici legittimamente realizzati; sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio ”. A tale comunicazione l’istante replicava rappresentando l’ammissibilità dell’intervento ritenendolo conforme alle “ Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio ” di cui alla Legge regionale n. 6 del 2010 e ss.mm.ii..

Faceva seguito la nota del 7.10.2022, con la quale il Comune ribadiva l’avvio del procedimento di diniego rappresentando che “ pur facendo riferimento, nella nota di quest’Ufficio del 30.08.2022, prot. 14310, all’art. 2 della L.R. 6/2010, così come modificato dall’art. 8, comma 1, lett. a) della L.R.2/2022, l’intento delle modifiche di legge apportate dalla stessa L.R. 2/2022 alla L.R. 6/2010, riguardo all’esclusione degli immobili che hanno usufruito di condono edilizio, sono da estendersi pure agli interventi di cui all’art. 3 della stessa legge, anche se nello stesso non riportato, per come, in ogni caso, meglio specificato alla lettera f) dell’art. 11 della stessa L.R. 6/2010 aggiornata con le modifiche di cui alla L.R. 2/2022 ”.

In data 24.11.2022 l’Amministrazione comunicava al sig. D’Urso il provvedimento n. 117 del 17.11.2022 di diniego al rilascio del permesso di costruire avente la seguente motivazione: “ l’intervento di demolizione, ricostruzione ed ampliamento contrasta con i dettami della L.R. 6/2010 ed in particolare con l’art. 11, come aggiornato dalla L.R. 2/2022, poiché l’originaria consistenza è stata oggetto di rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L.R. sul condono edilizio n. 37/85 ”.

2. Con ricorso notificato in data 23.01.2023 e depositato il 25.01.2023, il sig. D’Urso impugnava, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti: 1) il provvedimento n. 117 del 17.11.2022 di diniego al rilascio del permesso di costruire emesso dal Comune di Sant’Agata Li Battiati e notificato in data 24.11.2022; 2) la nota prot. n. 14310 del 30.08.2022 di avvio del procedimento di diniego della richiesta e della nota del 7.10.2022 di riscontro alle osservazioni del ricorrente del 8.09.2022 prot. n. 14988; 3) nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti o adottati nelle more del giudizio.

I suddetti atti sono stati avversati per il seguente, unico, motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 11, comma 2, lett. f) della Legge regionale siciliana n. 6 del 2010 recante le “Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio” come modificata dalla Legge regionale siciliana n. 2 del 2022 recante “Disposizioni in materia di edilizia”; della legge n. 47 del 1985 e della legge regionale n. 37 del 1985 e ss.mm.ii; della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 n. 10888; dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380/2001; dell’Intesa di cui alla Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie locali del 1° aprile 2009; Eccesso di potere per sviamento; Difetto di istruttoria e di motivazione. Manifesta irragionevolezza, ingiustizia e irrazionalità .

2.1. Nello specifico, il ricorrente deduce che l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile di proprietà denegato dall’Amministrazione comunale sia perfettamente ammissibile secondo quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 2010 recante le “ Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio ”, promulgata per “ promuovere le misure straordinarie e urgenti finalizzate a sostenere la messa insicurezza e/o riduzione del rischio sismico e idrogeologico nonché la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, mediante l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e delle tecniche costruttive della bioedilizia, coerentemente con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali ed urbanistiche delle zone ove tali immobili sono ubicati ”. Coerente con tale scopo è la disciplina del c.d. Piano casa ivi prevista, la quale consente aumenti di volumetria sugli immobili in possesso “ di un regolare titolo abilitativo edilizio ” regolando, rispettivamente agli artt. 2 e 3, gli “ Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti ” e gli “ Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente ”.

L’art. 2, in particolare, stabilisce che “ Per le finalità di cui all’articolo 1 è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti, con tipologia unifamiliare o bifamiliare ad uso residenziale e/o uffici o comunque di volumetria non superiore a 1.000 metri cubi, ultimati entro

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