TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 2010-02-04, n. 201000014

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 2010-02-04, n. 201000014
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201000014
Data del deposito : 4 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02250/2009 REG.RIC.

N. 00014/2010 REG.ORD.COLL.

N. 02250/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2250 del 2009, proposto da:


-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avv. R S, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre, via A. Costa, 20/E;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , l’-OMISSIS-di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore e l’ Istituto Tecnico Industriale Statale “-OMISSIS-di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;
Ufficio Scolastico Provinciale Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Direzione Generale, Unione Italiana Lotta Alla Distrofia Muscolare U.I.L.D.M. Sezione Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei provvedimenti del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - mai comunicati e quindi di estremi ignoti - assunti ai sensi dell'art.35, comma 7, della legge 27.12.2002 n. 289 con i quali sono stati attivati i posti di "sostegno" presso l'Istituto Tecnico -OMISSIS--OMISSIS- (Ve) e presso l'Istituto Statale d'Arte di Venezia, per effetto dei quali sono state assegnate ai figli dei ricorrenti le ore settimanali di "sostegno", del tutto insufficienti, qui di seguito elencate: 7 ore settimanali per-OMISSIS-, 10 ore settimanali per -OMISSIS-, 11 ore settimanali per -OMISSIS-e 9 ore settimanali per -OMISSIS-, nella parte in cui viene negato a ciascuno studente il diritto di avere un insegnante specializzato di "sostegno" a tempo pieno ovvero con rapporto 1:1 e cioè il diritto di fruire del "sostegno" per tutto il tempo dell'orario settimanale di cattedra ( 36 ore settimanali);

l'organico di diritto per l'a.s. 2009/2010 dell'Istituto Tecnico -OMISSIS--OMISSIS- (Ve) e -OMISSIS-di Venezia, nella parte in cui risulta ridotto e/ insufficiente il numero di posti di sostegno ivi attivati;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

vista l’ordinanza cautelare di accoglimento n. 1104/09;

vista l’istanza di emissione di disposizioni attuative per l’ottemperanza alla misura cautelare concessa, istanza notificata l’11 gennaio 2010;

vista la documentata memoria della P. A. , depositata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2010;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di -OMISSIS-di Venezia e di Istituto Tecnico Industriale Statale -OMISSIS- di -OMISSIS-;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2010 il dott. M B e uditi per le parti i difensori: R S per la parte ricorrente e l'avvocato dello Stato Muscarello per le Amministrazioni resistenti;


richiamato quanto affermato dalla sezione con l’ord. sosp. n. 1104 del 2009 e precisato che la sezione, nel disporre la rivalutazione delle diverse situazioni, garantendo una attività di sostegno “maggiormente individualizzata, tale cioè da assicurare una maggiore continuità nella presenza” di insegnanti di sostegno, ha stabilito che l’Amministrazione “non sarà necessariamente tenuta ad assegnare …un numero di ore di sostegno pari a un rapporto di 1/1”;

letta la nota ITIS -OMISSIS- 21 gennaio 2010 con i relativi allegati, da cui si ricava che “si garantiranno” 12 ore settimanali di sostegno ciascuno agli studenti -OMISSIS-, -OMISSIS-e-OMISSIS-, dato che gli ultimi due fruiscono, rispettivamente, di 3 e 8 ore aggiuntive di assistenza fornite da personale socio –sanitario, e che “quanto sopra viene condiviso dalle rispettive famiglie degli allievi interessati” ;
rilevato inoltre che (v. nota Istituto statale d’arte Venezia 2 febbraio 2010) lo studente -OMISSIS- “viene seguito da due docenti specializzati di sostegno per un numero complessivo di 18 ore settimanali”;

considerato quindi che, tenuto conto del sostegno a suo tempo assegnato agli studenti (7 ore al -OMISSIS- 10 al-OMISSIS-, 11 al -OMISSIS- e 9 al -OMISSIS-), l’ordinanza cautelare risulta, allo stato, eseguita in modo sufficiente;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi