TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-11-16, n. 202303376
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 16/11/2023
N. 03376/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato I C, con domiciliato digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento per Le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per l'annullamento
- della nota dell'Assessorato Regionale della Salute prot. -OMISSIS- del 20-2-2017, notificata via pec in pari data, con la quale è stata rigettata l'istanza del ricorrente di reinserimento (ex art. 1.16 D.L. n. 324/1993) nell'elenco regionale di medicina convenzionata per la branca di cardiologia;
- di tutti gli atti pregressi, connessi e consequenziali, nonchè per il riconoscimento in capo al ricorrente, del diritto al reinserimento in detto elenco di specialisti convenzionati esterni per la branca di cardiologia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento per Le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 luglio 2023 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 13 aprile 2017 e depositato il 26 aprile 2017, il ricorrente, dipendente fino al 31 dicembre 2015 dell’ASP -OMISSIS- in servizio con la qualifica di Primario di Cardiologia presso il P.O. -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe con il quale l’Amministrazione resistente ha rigettato la propria istanza di reinserimento nell’elenco regionale di medicina convenzionata per la branca di cardiologia.
Il ricorrente espone in punto di fatto che:
- dal 19 agosto 1983 alla data di opzione, giusta convenzione con -OMISSIS- -OMISSIS-, ha svolto attività convenzionata esterna per la branca di cardiologia;
- a seguito del divieto di contemporaneo espletamento dell’attività convenzionata esterna e del lavoro dipendente presso il P.O. -OMISSIS-, il ricorrente ha optato, ai sensi dell’art. 4, co. 7 L. n. 412/91 e della circolare dell’Assessorato Regionale alla Sanità n. 630/92, per quest’ultimo rapporto di lavoro con cancellazione dall’elenco regionale della medicina convenzionata per la branca di cardiologia;
- con raccomandata inviata in data 8 settembre 2015, l’istante ha esternato l’intenzione di rassegnare le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro dipendente al fine di essere reinserito nei sopraindicati elenchi regionali;
- con D.A. -OMISSIS- del 24 dicembre 2015, avente ad oggetto l’aggregato di spesa per l’assistenza specialistica da privato, l’Assessorato Regionale della Salute ha predisposto l’accantonamento del budget in favore del ricorrente, il quale, conseguentemente, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dall’1 gennaio 2016;
- l’Area Interdipartimentale 5 “Accreditamento Istituzionale” dell’Assessorato Regionale della salute con il provvedimento impugnato ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente di reinserimento nell’elenco regionale di medicina convenzionale per la branca di cardiologia, nonostante le rassegnate dimissioni.
Il ricorrente ha, dunque, chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento nonché il riconoscimento del diritto al reinserimento nell’elenco di specialisti convenzionati esterni per la branca di cardiologia, articolando le seguenti censure:
“Violazione per mancata applicazione dell’art. 1, comma 16, del d.l. 324/93 (convertito con modifiche con la L. 423/93). Violazione per falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lvo 502/92, come modificato dall’art. 9 del d.lgs. 517/93. Violazione per falsa applicazione dell’art. 6 Legge 724/94. Violazione per falsa applicazione dell’art. 2, 7° comma, della L. 28.12.1995 n. 549. Eccesso di potere per contraddittorietà, ingiustizia manifesta e travisamento. Illogicità manifesta”.
Il ricorrente lamenta che l’accesso all’accreditamento provvisorio presupporrebbe l’esistenza in atto di un rapporto convenzionale e, avendo quest’ultimo optato per il rapporto di dipendenza avrebbe rinunciato alla convenzione non potendo accedere, di conseguenza, all’accreditamento provvisorio per mancanza del rapporto convenzionale in atto. Deve, dunque, rilevarsi che il diritto al reinserimento troverebbe la sua unica fonte nell’art. 1, co. 16, D.L. 32/1993 e non nel rapporto convenzionale in atto, previsto, al contrario, per l’accreditamento provvisorio;pertanto, alla data del 30 giugno 1996 sarebbero scaduti solo i rapporti convenzionali in atto e non anche quelli oggetto di rinuncia in sede di opzione del 1992.
Inoltre, l’Amministrazione resistente avrebbe attribuito il budget al ricorrente per poi affermarne la mancanza del relativo presupposto, determinando un evidente vizio di eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato Regionale della Salute.
In vista dell’udienza di smaltimento, l’Amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, vinte le spese.
Ha, altresì, depositato memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. il ricorrente il quale ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
All’udienza pubblica straordinaria del 17 luglio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
La controversia va decisa, ex art. 74 c.p.a., negli stessi termini dei precedenti conformi (sentenze nn. 1705/2022 e 1213/2020) con cui questo Tribunale ha respinto analoghi ricorsi proposti da altri medici, involgenti le medesime questioni in questa sede scrutinate.
Nella sentenza n. 1705/2022 l’intestato Tribunale ha osservato quanto segue:
“Il collegio ritiene, in particolare, di dare continuità all’orientamento espresso dalla sezione, in fattispecie analoga a quella in esame, con la sentenza n. 1213 del 22 giugno 2020 - la quale ha applicato i principi espressi nella decisione del CGA n. 1443 del 2010 - alle cui ampie motivazioni si rinvia.
In tale sentenza si è rilevato che, a seguito dell’introduzione dell’art. 8 quater al D.lgs. n.502/92, per effetto del D.lgs. n. 229/1999, l’art. 1 comma 16 D.L. 324 del 1993, convertito in L. 423 del 1993, è da considerarsi tacitamente abrogato in forza della vigenza della procedura prevista per ottenere il nuovo regime di accreditamento istituzionale.
Si è, in particolare, ricostruito il panorama normativo in materia nei seguenti termini:
- il D.Lgs. 502/1992, all’art. 8, comma 7, ultimo periodo, prevedeva la cessazione entro un triennio e, cioè, entro il 31 dicembre 1995, dei “rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di proroga …” e la instaurazione “dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto fondati sul criterio dell’accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull’adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate…”;
- successivamente, entrava in vigore il D.L. 324/1993, convertito in L. 423/1993, il cui art. 1 comma 16 prevedeva espressamente che: “il medico che abbia, ai sensi dell’art. 4 comma 7 della l. 412/1991, esercitato l’opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi”, consentendo così il reingresso dei medici i quali, avendo optato, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 412/91, per l’attività di pubblico dipendente, successivamente, venuta meno la causa di incompatibilità, avessero richiesto di tornare all’esercizio di attività convenzionata;
- con la L. n. 724/1994 veniva introdotto un regime transitorio di accreditamento per il biennio 1995/1996 nei confronti dei soggetti già convenzionati, regime che veniva poi prorogato con l’art. 2/7 della legge n. 549/1995 fino al 30.06.1996;
- con D.A. 21.2.1997 veniva attivato un sistema definito di “accreditamento provvisorio”, cui accedevano tutte e soltanto le strutture private ed i privati professionisti, questi ultimi già convenzionati ai sensi dei DD.PP.RR. 119 e 120 del 1988;
- infine, in attuazione del D.Lgs. n. 229/1999, che ha aggiunto l’art. 8 quater “Accreditamento istituzionale” al D.lgs. n. 502/92, veniva emanato in Sicilia il D.A. n. 890/2002, contenente le direttive per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, fissando i criteri, i requisiti e le procedure per il passaggio al regime dell’accreditamento.
L’ art. 8 quater comma 1 recita: “L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative”.
In applicazione dei suesposti principi, il ricorrente non poteva ottenere il reinserimento negli elenchi regionali dei medici convenzionati, atteso che tale opzione è stata prevista dall’art. 1 comma 16 D.L. 324 del 1993: tale norma deve oggi considerarsi tacitamente abrogato (al 30.06.1996) in virtù della nuova disciplina sul regime di accreditamento istituzionale, considerato pertanto sostitutivo del vecchio sistema del convenzionamento esterno.
In particolare, il ricorrente manifestava l’intenzione di rassegnare le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro dipendente e di avvalersi di tale opzione con istanza dd 8-9-2015, presentata in un momento in cui non era più in vigore il termine ultimo per usufruire della prorogatio di cui alla legge n. 549/95 che, come sopra illustrato, aveva prorogato l’efficacia della L. n. 724/1994 contente il regime transitorio di accreditamento per il biennio 1995/1996 nei confronti dei soggetti già convenzionati.
Per i suesposti motivi, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate, come fatto nei menzionati precedenti conformi, attesa la complessità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.