TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 2017-05-08, n. 201702436

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 2017-05-08, n. 201702436
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201702436
Data del deposito : 8 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2017

N. 02436/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00967/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato C D M, con domicilio eletto presso il suo studio in N, piazza Garibaldi n. 73;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in N, via Armando Diaz n. 11;

per l'annullamento

del provvedimento -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse, Ufficio Terzo del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha rigettato l’istanza di distacco ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 254/1999, prodotta dall’agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, -OMISSIS- -OMISSIS-, matricola n. -OMISSIS-, in data -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 la dott.ssa M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, agente di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale -OMISSIS- di -OMISSIS-e in assegnazione provvisoria ex art. 7 del D.P.R. n. 254/1999 presso la Casa circondariale di -OMISSIS-, impugna il provvedimento con il quale l’Amministrazione resistente ha respinto l’istanza volta ad ottenere la proroga della predetta assegnazione provvisoria, deducendone l’illegittimità per violazione di legge (artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990;
art. 7 del D.P.R. n. 254/1999;
art. 30 Cost.) e per eccesso di potere sotto molteplici profili e concludendo per il suo annullamento.

2. Il Ministero della Giustizia, costituito in giudizio, ha controdedotto alle censure articolate da parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.

3. All’udienza camerale dell’11.4.2017, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso non è fondato e va respinto.

5. La ricorrente premette di avere impugnato con il ricorso recante il numero R.G. 4570/2016 il provvedimento prot. -OMISSIS- con il quale l’Amministrazione resistente aveva respinto la sua istanza del 30.8.2016 volta ad ottenere la proroga dell’assegnazione provvisoria ex art. 7 del D.P.R. n. 254/1999 presso la Casa circondariale di -OMISSIS-.

5.1. Con l’ordinanza cautelare n. 1949 del 24.11.2016 questa Sezione aveva ordinato al Ministero della Giustizia di rideterminarsi sulla predetta istanza ravvisando la sussistenza del fumus per il “lamentato difetto di motivazione dell’atto gravato” in considerazione “del rilievo che, pur non potendo costituire il provvedimento di assegnazione provvisoria di cui all’art. 7 D.P.R. n. 254/99 uno strumento per far fronte ad esigenze durevoli nel tempo, nel provvedimento gravato, per un verso non si disconoscono le esigenze familiari rappresentate dall’istante (deducendo anzi che le stesse avrebbero potuto essere prese di nuovo in considerazione con la presentazione di nuova istanza corredata da documentazione sanitaria aggiornata proveniente da strutture pubbliche), per altro verso, quanto alle esigenze di servizio, si afferma genericamente la sussistenza delle stesse rispetto alla sede di servizio (casa circondariale di -OMISSIS-), senza nulla dedurre sulle eventuali esigenze di servizio della casa circondariale di -OMISSIS-, sede di distacco”.

6. Con il provvedimento gravato con il presente ricorso l’Amministrazione resistente ha annullato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- ed ha provveduto a rideterminarsi sull’istanza volta ad ottenere la proroga dell’assegnazione provvisoria presso la Casa circondariale di -OMISSIS-, respingendola nuovamente.

7. Parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato: a) sotto il profilo procedimentale per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento con conseguente violazione del proprio diritto di partecipazione e di difesa;
b) sotto il profilo sostanziale per la violazione della normativa di settore poiché l’amministrazione resistente non avrebbe ben bilanciato la sua situazione di famiglia monoparentale e il disagio psico - fisico del figlio -OMISSIS- di -OMISSIS- anni a causa dei continui allontanamenti della madre, dimostrato dalle certificazioni e relazioni allegate, e le esigenze di servizio della sede di provenienza, denegando la proroga, nonostante la precedente concessione dell’assegnazione provvisoria per ben 19 mesi dimostrasse per tabulas la sostenibilità della situazione.

Parte ricorrente deduce, infine, la mancata comparazione tra la propria situazione familiare e quella degli altri dieci dipendenti beneficiari di altrettanti distacchi in uscita dalla Casa circondariale di -OMISSIS-.

8. Le censure non sono fondate e vanno disattese.

8.1. Il Collegio rileva, in primo luogo, che il provvedimento, oggetto del presente ricorso, è stato adottato dal Ministero resistente a seguito dell’impugnazione da parte della ricorrente del precedente diniego e dell’ordinanza cautelare di remand emessa da questa Sezione.

Ne discende, pertanto, che la ricorrente era edotta del nuovo procedimento che trae origine proprio dalle censure articolate dalla stessa avverso il precedente diniego e che, dunque, non è ravvisabile nella fattispecie in esame alcuna violazione del suo diritto di partecipazione al procedimento e di difesa.

8.2. Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che il Ministero resistente ha “bilanciato le esigenze di servizio della sede di appartenenza (Casa circondariale -OMISSIS- di -OMISSIS-) con quelle della sede di gradimento (Casa circondariale di -OMISSIS-)” evidenziando come nella sede di appartenenza “a fronte di un organico -OMISSIS- del ruolo Agenti/ Assistenti di 129 unità risultano presenti n. 93 unità con una scopertura organica pari al 27,9%, sebbene vi siano ristrette 167 detenute”, mentre nella sede del distacco “a fronte di una previsione organica di 3 unità del ruolo -OMISSIS- Agenti/Assistenti sono presenti ben 6 unità con un esubero di personale nel ruolo, senza che vi sia una sezione detentiva -OMISSIS-”.

L’Amministrazione ha, quindi, dato atto che “la facoltà del dipendente di vedersi accordato un distacco non è assoluta o illimitata”, ma presuppone, nella ricorrenza di tutte le circostanze di fatto e di diritto previste dalla normativa, “la compatibilità con l’interesse comune” ed ha, pertanto, evidenziato di avere già accordato alla dipendente un periodo di assegnazione temporanea dal -OMISSIS-senza soluzione di continuità, “nonostante le stringenti esigenze di servizio” esistenti presso la Casa circondariale di -OMISSIS-, e di non poter reiterare ulteriormente la concessione del distacco che è, peraltro, “beneficio temporaneo, destinato a fronteggiare situazioni familiari e/o personali gravi, ma momentanee e reversibili”.

8.3. Il Collegio rileva che ai sensi del più volte richiamato art. 7 del D.P.R. n. 254/1999 “l’amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare e personale adeguatamente documentati, l’assegnazione anche in sovrannumero all’organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a 60 giorni”.

Dal tenore letterale della citata disposizione emerge, allora, in modo evidente la natura eccezionale e temporanea dell’istituto dalla stessa disciplinato, istituto di cui la ricorrente fruisce senza soluzione di continuità a partire dal -OMISSIS-in virtù di successive proroghe.

Si tratta, infatti, di un beneficio concesso per ragioni prevalentemente solidaristiche – nel caso di specie al fine di “programmare una riorganizzazione familiare che permettesse alla dipendente di ambientarsi e stabilirsi nel luogo di lavoro” - che non può pertanto assumere il carattere della stabilità o definitività, trasformandosi altrimenti in un provvedimento definitivo di trasferimento.

8.4. L’Amministrazione, proprio in considerazione della natura e della particolare delicatezza dell’interesse privato a presidio del quale la norma è stata dettata, deve, quindi, procedere ad un’attenta valutazione comparativa degli interessi contrapposti, con l’obbligo di verificare quale sia prioritario tra i gravissimi motivi di natura familiare e personale sottesi all’istanza del dipendente e la garanzia delle esigenze di servizio che il mantenimento del dipendente nell’ufficio di provenienza intende soddisfare.

Tanto premesso, ad avviso del Collegio, nel caso in esame il bilanciamento tra i contrapposti interessi non solo è stato correttamente e legittimamente operato dall’amministrazione procedente, ma è stato anche adeguatamente e congruamente motivato.

8.5. Appare, inoltre, infondata anche la censura con la quale parte ricorrente lamenta la mancata comparazione della propria situazione familiare con quella degli altri dipendenti che usufruiscono di distacchi, sia perché non è dato sapere se i predetti distacchi siano concessi in forza della medesima norma invocata dalla ricorrente, sia perché la ricorrente non ha dedotto alcuna censura per disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi.

9. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

10. Sussistono, nondimeno eccezionali motivi, in considerazione della natura degli interessi sottesi alla presente controversia che hanno indotto la ricorrente ad adire il Tribunale, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

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